Page 43 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               causale  necessario  nello schema  contrattuale   categoria  di contratti  che  peraltro  include  le
               tipico  anche  della  locazione  finanziaria  che,   concessioni; ciò anche perché il PPP è contemplato
               insieme al contratto di disponibilità, risulta peraltro   solo  nelle  regole  Eurostat  per  la  certificazione
               confermata  nella  lista  delle  nominate  fattispecie   dei bilanci pubblici, non  dalle  direttive  di settore
               in  cui  si  può  esplicare  l’istituto                     che  ad  esso  non  fanno riferimento
               del Partenariato  Pubblico Privato                          alcuno; il tutto con implicazioni che
               di  matrice  contrattuale  (art.174,      PPP e             si  estendono  alla  disciplina della
               comma 3).                           concessioni: un         scelta  del contraente  (si applica la
                                                      tema aperto          direttiva 2014/23/UE o la 24 ?). Si
               Ancora, la società di progetto cambia                       aggiunga che l’articolo 174, comma
               nome in società di scopo (art.194),                         1, del testo in adozione afferma che
               che  alcuni  peraltro  leggono  come                        tutti i PPP hanno sempre per base
               ormai sempre obbligatoria (il Parlamento, infatti,   un rapporto concessorio, (il partenariato pubblico-
               ne  chiede  l’indicazione  come  facoltativa  sotto   privato è un’operazione economica ... tra un ente
               soglia comunitaria)  mentre  per  la disciplina  dei   concedente e uno o più operatori economici privati),
               subappalti del concessionario, l’articolo 188 rinvia   opzione  questa  degna  di  attenta  riflessione,
               a  quella  generale  fissata  all’articolo  119,  mentre   comunque non in linea con la disciplina Eurostat che
               per  la categoria degli investitori istituzionali  si   tratta i due schemi in modo diverso. La domanda,
               apre  (art.193,  comma  1) la possibilità  espressa   dunque  è  se,  per  il  nuovo  codice,  tutti  contratti
               del subappalto totale: anche qui si                         di Partenariato  Pubblico Privato
               aprono,  quindi,  non  pochi  punti  di   La società di     sono  considerati concessioni; se
               domanda.                                                    per  tutti  trova  quindi  applicazione
               Non pare costituire, viceversa, una   progetto diventa      la  Direttiva  23  o  se  questa,  come
               novità la previsione che consente di   società di scopo     sembrerebbe più corretto, si applica
               porre  a  base  di  gara  anche  il  solo                   alle  sole  concessioni  propriamente
               progetto  di  fattibilità,  stabilendo                      dette,  mentre  le  altre  formule
               che sia il concessionario a predisporre il successivo   contrattuali  (locazione  finanziaria  e  contratto  di
               livello di progettazione (art.185, comma 1). Ciò in   disponibilità)  sono/sarebbero  da  trattare  in base
               quanto l’interpretazione nel senso della possibilità   alla diversa Direttiva 24.
               di  affidare  concessioni  sul  progetto  preliminare
               è  già  percorribile,  argomentarlo  in  base  alla   Solo  in  parte  conseguito,  poi,  è  l’auspicato
               disciplina vigente.  E’  inoltre  da  considerare  che   obiettivo  di  intervenire  sulla  nozione  di  “finanza
               il nuovo codice prevede,  come  novità  generale,   di progetto”,  a  più riprese  utilizzata dal  vigente
               due  soli  livelli  di progettazione,  di cui il  primo   codice senza  un  approccio  chiaro  ed  unitario
               è,  per  l’appunto,  il  progetto  di  fattibilità  tecnico   (trattasi  di tecnica  economica,  procedura  di
               economica (PFTE).                               affidamento  o  di  autonomo  modello  contrattuale
                                                               ?):  se  è  vero,  infatti,  che  il  nuovo  articolo  174
                                                               correttamente  più  non  la  include  nella  lista delle
                   3. Alcune considerazioni sistematiche       tipizzate  figure  di  PPP,  inutili,  quando  addirittura
                                                               non fuorvianti, riferimenti restano nella rubrica del
               Il testo fin qui elaborato chiarisce, poi, l’equivoco   titolo  IV,  del  libro  IV  e  nell’articolo  194,  in  tema
               oggi esistente  tra  PPP  inteso  sia  come  contratto   di società  di scopo  (corrispondenti  alle  attuali
               tipizzato ai  sensi  del  comma  8  dell’articolo   società di progetto). Il completo abbandono di ogni
               180  del  d.lgs.  50/16,  sia  come                         richiamo ad una formula economica
               categoria generale di contratti; ciò    Finanza di          più che giuridica  sarebbe  peraltro
               in  favore  della  seconda  opzione,                        auspicabile.
               posta l’eliminazione di qualsivoglia   progetto: un
               menzione   del  PPP  nella  già     concetto spurio         Valutazioni  diverse  riguardano,
               richiamata nuova lista.                che rimane           infine,   ulteriori   aspetti   della
                                                                           disciplina in  via  di adozione,  sul
               Più  impegnativa,  viceversa,  è  la                        piano dell’ormai acquisita possibilità
               valutazione  dell’opzione  di  fondo  che  conferma   per gli operatori economici di rendersi proponenti
               il  Partenariato  Pubblico  Privato  quale  autonoma   di iniziative basate sul finanziamento privato, che

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