Page 43 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
causale necessario nello schema contrattuale categoria di contratti che peraltro include le
tipico anche della locazione finanziaria che, concessioni; ciò anche perché il PPP è contemplato
insieme al contratto di disponibilità, risulta peraltro solo nelle regole Eurostat per la certificazione
confermata nella lista delle nominate fattispecie dei bilanci pubblici, non dalle direttive di settore
in cui si può esplicare l’istituto che ad esso non fanno riferimento
del Partenariato Pubblico Privato alcuno; il tutto con implicazioni che
di matrice contrattuale (art.174, PPP e si estendono alla disciplina della
comma 3). concessioni: un scelta del contraente (si applica la
tema aperto direttiva 2014/23/UE o la 24 ?). Si
Ancora, la società di progetto cambia aggiunga che l’articolo 174, comma
nome in società di scopo (art.194), 1, del testo in adozione afferma che
che alcuni peraltro leggono come tutti i PPP hanno sempre per base
ormai sempre obbligatoria (il Parlamento, infatti, un rapporto concessorio, (il partenariato pubblico-
ne chiede l’indicazione come facoltativa sotto privato è un’operazione economica ... tra un ente
soglia comunitaria) mentre per la disciplina dei concedente e uno o più operatori economici privati),
subappalti del concessionario, l’articolo 188 rinvia opzione questa degna di attenta riflessione,
a quella generale fissata all’articolo 119, mentre comunque non in linea con la disciplina Eurostat che
per la categoria degli investitori istituzionali si tratta i due schemi in modo diverso. La domanda,
apre (art.193, comma 1) la possibilità espressa dunque è se, per il nuovo codice, tutti contratti
del subappalto totale: anche qui si di Partenariato Pubblico Privato
aprono, quindi, non pochi punti di La società di sono considerati concessioni; se
domanda. per tutti trova quindi applicazione
Non pare costituire, viceversa, una progetto diventa la Direttiva 23 o se questa, come
novità la previsione che consente di società di scopo sembrerebbe più corretto, si applica
porre a base di gara anche il solo alle sole concessioni propriamente
progetto di fattibilità, stabilendo dette, mentre le altre formule
che sia il concessionario a predisporre il successivo contrattuali (locazione finanziaria e contratto di
livello di progettazione (art.185, comma 1). Ciò in disponibilità) sono/sarebbero da trattare in base
quanto l’interpretazione nel senso della possibilità alla diversa Direttiva 24.
di affidare concessioni sul progetto preliminare
è già percorribile, argomentarlo in base alla Solo in parte conseguito, poi, è l’auspicato
disciplina vigente. E’ inoltre da considerare che obiettivo di intervenire sulla nozione di “finanza
il nuovo codice prevede, come novità generale, di progetto”, a più riprese utilizzata dal vigente
due soli livelli di progettazione, di cui il primo codice senza un approccio chiaro ed unitario
è, per l’appunto, il progetto di fattibilità tecnico (trattasi di tecnica economica, procedura di
economica (PFTE). affidamento o di autonomo modello contrattuale
?): se è vero, infatti, che il nuovo articolo 174
correttamente più non la include nella lista delle
3. Alcune considerazioni sistematiche tipizzate figure di PPP, inutili, quando addirittura
non fuorvianti, riferimenti restano nella rubrica del
Il testo fin qui elaborato chiarisce, poi, l’equivoco titolo IV, del libro IV e nell’articolo 194, in tema
oggi esistente tra PPP inteso sia come contratto di società di scopo (corrispondenti alle attuali
tipizzato ai sensi del comma 8 dell’articolo società di progetto). Il completo abbandono di ogni
180 del d.lgs. 50/16, sia come richiamo ad una formula economica
categoria generale di contratti; ciò Finanza di più che giuridica sarebbe peraltro
in favore della seconda opzione, auspicabile.
posta l’eliminazione di qualsivoglia progetto: un
menzione del PPP nella già concetto spurio Valutazioni diverse riguardano,
richiamata nuova lista. che rimane infine, ulteriori aspetti della
disciplina in via di adozione, sul
Più impegnativa, viceversa, è la piano dell’ormai acquisita possibilità
valutazione dell’opzione di fondo che conferma per gli operatori economici di rendersi proponenti
il Partenariato Pubblico Privato quale autonoma di iniziative basate sul finanziamento privato, che
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