Page 39 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
P. 39

Il Punto                                                                             Mediappalti






               concorrenza e parità di trattamento, ma è anche   la  ragionevolezza e  la  plausibilità, risultando
               informata ai criteri di efficacia ed economicità che,   irragionevole  accettare  l’azzeramento  degli
               in  presenza  di  particolari  circostanze,  possono   esiti  di  una  procedura  di  affidamento  in  assenza
               condurre  alla rinegoziazione delle condizioni   di  specifiche  e  sostanziali  illegittimità  che  la
               contrattuali  sia  in corso  d’esecuzione  che  prima   affliggano.
               della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11
               aprile 2022, n. 2709); inoltre, l’immodificabilità del   Anche in tema di appalto di servizi, il TAR Piemonte
               contratto non ha carattere assoluto e le variazioni   ha  ritenuto  legittimo,  e  non  in  contrasto  con  i
               contrattuali  non  violano  sempre  e  comunque   principi  pro-concorrenziali e della  par  condicio,  il
               i  principi  fondamentali  in  materia  di  evidenza   provvedimento con il quale la stazione appaltante
               pubblica (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n.   (nella specie, si trattava di una Azienda Sanitaria),
               2709; Corte di Giustizia UE, sez. VIII, sentenza del   a seguito del regolare esperimento di una gara per
               7 settembre 2016, in C. 549-14).                l’affidamento di un appalto di forniture e della relativa
                                                               aggiudicazione, prima della stipula del contratto di
               Lo  stesso  TAR  Piemonte  ha  già  avuto  modo   appalto, in ragione della sopravvenienza fattuale,
               di  statuire  che  sussiste  un  legittimo margine   consistente  nella  successiva  difforme  ripartizione
               di valutazione in capo  all’amministrazione tra   degli  esami  diagnostici  tra  le proprie sedi, in
               l’alternativa  di  rifare  appello  al  mercato  (con  le   forza  di  quanto  previsto  dalla  lex  specialis,  ha
               diseconomie  e  i rischi  che  ne  derivano)  ovvero   rinegoziato le condizioni della medesima fornitura,
               tentare  (nei  limiti  consentiti  dall’art.  106)  di   ove  sia comprovato  che  tale  rinegoziazione della
               ricondurre il contratto ad utilità, per cui “la scelta   commessa  non  abbia  comportato  una  modifica
               dell’amministrazione di individuare i termini della   sostanziale della stessa, essendo rimasti invariati
               necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere   sia l’attività oggetto dell’affidamento, sia l’importo
               alla stipulazione del contratto si configura in fondo   aggiudicato in sede di gara. Deve quindi escludersi
               come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione   una   modifica   comportante   un   sostanziale
               implica  ovviamente  l’accordo  della controparte,   mutamento delle condizioni dell’appalto, in quanto
               ove  tale  accordo  non  fosse  stato  raggiunto,  si   non risultano soddisfatte le condizioni richiamate
               sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una   all’art.  106,  comma  4,  D.lgs.  50/2016  e  ciò
               possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze   sul rilievo  che la  variazione: a)  non  introduce
               organizzative  e  su un  ragionevole  rispetto delle   condizioni  che,  se  fossero  state  contenute
               aspettative  dell’aggiudicatario”  (TAR  Piemonte,   nella procedura  di appalto  inziale, avrebbero
               Sez. I, 28 giugno 2021, n. 667).                consentito  l’ammissione  di candidati  diversi  da
                                                               quelli  inizialmente  selezionati  o  l’accettazione
               In altre occasioni è stata affermata la legittimità   di  un’offerta  diversa  da  quella  inizialmente
               della  rinegoziazione  delle  offerte  nella  fase   accettata,  oppure  avrebbero  attirato  ulteriori
               precedente  la stipula del contratto,  attraverso  il   partecipanti  alla procedura  di aggiudicazione; b)
               richiamo  alla  correttezza  del  ricorso  all’analogia,   non cambia l’equilibrio economico del contratto o
               essendovene  tutti  presupposti di cui  all’art.  12   dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in
               delle  disp.  prel.  al  Codice  Civile,  quali  la  lacuna   modo  non  previsto  dal  contratto  iniziale;  c)  non
               dell’ordinamento, in quanto non vi è una disciplina   estende  notevolmente  l’ambito  di applicazione
               specifica delle sopravvenienze applicabile alla fase   del contratto;  d) non  comporta  una  sostituzione
               tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto;   dell’aggiudicatario  dell’appalto  con  un  nuovo
               inoltre,  la corretta  applicazione del principio   contraente (v. TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza
               di  economicità,  dunque  di  buon  andamento,   20 luglio 2022 n. 681)
               dell’amministrazione  (richiamato  dall’art.  30,
               comma  1,  del codice dei contratti),  scongiura
               una riedizione della procedura, che diversamente   5. Conclusioni e prospettive
               s’imporrebbe in tutti i casi di modifica, ancorché non
               “essenziale”, delle condizioni (v. TAR Sardegna, 16   Come  abbiamo  visto,  l’istituto della  revisione
               novembre 2022, n. 770). Ciò conduce a sostenere   prezzi ha la finalità, da una parte, di salvaguardare
               altresì  che  una  richiesta  di  rinegoziazione  deve   l’interesse  pubblico  a  che  le  prestazioni  a  favore
               essere  presa  in considerazione,  al ricorrere  di   delle amministrazioni non  siano  esposte,  nel
               particolari  circostanze  di  fatto  che  ne  evidenzino   tempo,  al  rischio  di  una  diminuzione  qualitativa

                                                           39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44