Page 39 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
concorrenza e parità di trattamento, ma è anche la ragionevolezza e la plausibilità, risultando
informata ai criteri di efficacia ed economicità che, irragionevole accettare l’azzeramento degli
in presenza di particolari circostanze, possono esiti di una procedura di affidamento in assenza
condurre alla rinegoziazione delle condizioni di specifiche e sostanziali illegittimità che la
contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima affliggano.
della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11
aprile 2022, n. 2709); inoltre, l’immodificabilità del Anche in tema di appalto di servizi, il TAR Piemonte
contratto non ha carattere assoluto e le variazioni ha ritenuto legittimo, e non in contrasto con i
contrattuali non violano sempre e comunque principi pro-concorrenziali e della par condicio, il
i principi fondamentali in materia di evidenza provvedimento con il quale la stazione appaltante
pubblica (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2022, n. (nella specie, si trattava di una Azienda Sanitaria),
2709; Corte di Giustizia UE, sez. VIII, sentenza del a seguito del regolare esperimento di una gara per
7 settembre 2016, in C. 549-14). l’affidamento di un appalto di forniture e della relativa
aggiudicazione, prima della stipula del contratto di
Lo stesso TAR Piemonte ha già avuto modo appalto, in ragione della sopravvenienza fattuale,
di statuire che sussiste un legittimo margine consistente nella successiva difforme ripartizione
di valutazione in capo all’amministrazione tra degli esami diagnostici tra le proprie sedi, in
l’alternativa di rifare appello al mercato (con le forza di quanto previsto dalla lex specialis, ha
diseconomie e i rischi che ne derivano) ovvero rinegoziato le condizioni della medesima fornitura,
tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106) di ove sia comprovato che tale rinegoziazione della
ricondurre il contratto ad utilità, per cui “la scelta commessa non abbia comportato una modifica
dell’amministrazione di individuare i termini della sostanziale della stessa, essendo rimasti invariati
necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere sia l’attività oggetto dell’affidamento, sia l’importo
alla stipulazione del contratto si configura in fondo aggiudicato in sede di gara. Deve quindi escludersi
come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione una modifica comportante un sostanziale
implica ovviamente l’accordo della controparte, mutamento delle condizioni dell’appalto, in quanto
ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si non risultano soddisfatte le condizioni richiamate
sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una all’art. 106, comma 4, D.lgs. 50/2016 e ciò
possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze sul rilievo che la variazione: a) non introduce
organizzative e su un ragionevole rispetto delle condizioni che, se fossero state contenute
aspettative dell’aggiudicatario” (TAR Piemonte, nella procedura di appalto inziale, avrebbero
Sez. I, 28 giugno 2021, n. 667). consentito l’ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l’accettazione
In altre occasioni è stata affermata la legittimità di un’offerta diversa da quella inizialmente
della rinegoziazione delle offerte nella fase accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
precedente la stipula del contratto, attraverso il partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b)
richiamo alla correttezza del ricorso all’analogia, non cambia l’equilibrio economico del contratto o
essendovene tutti presupposti di cui all’art. 12 dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in
delle disp. prel. al Codice Civile, quali la lacuna modo non previsto dal contratto iniziale; c) non
dell’ordinamento, in quanto non vi è una disciplina estende notevolmente l’ambito di applicazione
specifica delle sopravvenienze applicabile alla fase del contratto; d) non comporta una sostituzione
tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto; dell’aggiudicatario dell’appalto con un nuovo
inoltre, la corretta applicazione del principio contraente (v. TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza
di economicità, dunque di buon andamento, 20 luglio 2022 n. 681)
dell’amministrazione (richiamato dall’art. 30,
comma 1, del codice dei contratti), scongiura
una riedizione della procedura, che diversamente 5. Conclusioni e prospettive
s’imporrebbe in tutti i casi di modifica, ancorché non
“essenziale”, delle condizioni (v. TAR Sardegna, 16 Come abbiamo visto, l’istituto della revisione
novembre 2022, n. 770). Ciò conduce a sostenere prezzi ha la finalità, da una parte, di salvaguardare
altresì che una richiesta di rinegoziazione deve l’interesse pubblico a che le prestazioni a favore
essere presa in considerazione, al ricorrere di delle amministrazioni non siano esposte, nel
particolari circostanze di fatto che ne evidenzino tempo, al rischio di una diminuzione qualitativa
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