Page 36 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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               pubblici  e  fronteggiare  le  ricadute  economiche   con l’ulteriore precisazione che - in assenza delle
               negative conseguenti alle misure di contenimento   condizioni previste dalla lettera a) - gli operatori
               adottate a seguito dell’emergenza pandemica.    economici non possono richiamare a fondamento
                                                               dell’istanza  la  diversa  disciplina prevista  dalla
               In particolare, l’articolo 29, comma 1, lettera a),   successiva lettera c).
               del  DL  4/2022,  (convertito,  con  modificazioni,
               dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), ha introdotto   Difatti, la disposizione da ultimo citata disciplina i
               una deroga temporanea alla disciplina prevista dal   casi in cui, nel corso di svolgimento del rapporto
               codice dei contratti, re-introducendo l’obbligo - per   contrattuale, si renda necessario, per circostanze
               le gare indette dopo la sua entrata in vigore e fino   impreviste  e  imprevedibili,  modificare  “l’oggetto
               al 31  dicembre  2023  - di inserire le clausole di   del contratto” attraverso  “varianti  in corso
               revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali.  d’opera”, ossia “modifiche del progetto dal punto di
                                                               vista tipologico, strutturale e funzionale” (cfr. Cds,
               Tale  disposizione  se  - da  un lato - introduce   sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602); sicché, essa
               nuovamente l’obbligatorietà, nei documenti di gara,   non può trovare applicazione nei diversi casi in cui
               delle clausole  di revisione  dei prezzi, dall’altro,   “la domanda  formulata  […]  all’amministrazione
               conferma  che,  per  le  fattispecie  non  rientranti   […]  concern[a]  unicamente  l’adeguamento  del
               nel proprio ambito di applicazione temporale,  gli   prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del
               operatori economici non possono aspirare ad una   servizio” (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 10
               modificazione  dei  prezzi  originariamente  pattuiti   marzo 2022, n. 239).
               con la stazione appaltante, qualora tale possibilità
               non fosse già prevista negli atti di gara.      Peraltro,  “tale  norma  prevede  la  possibilità di
                                                               modificare il contratto per circostanze impreviste e
               Tale  opzione  è  supportata  dagli  orientamenti   imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice,
               giurisprudenziali in soggetta materia, i quali hanno   ossia  per  situazioni  che  determinino  per
               affermato  che  “da  nessuna disposizione  della   l’Amministrazione   la   necessità   di   modifica
               direttiva  (2004/17/UE)  emerge                                considerata  dalla  legge,  e
               che  quest’ultima  debba  essere   L’articolo 29, comma        non,  invece,  per  circostanze
               interpretata nel senso che essa                                impreviste   e   imprevedibili
               osta a norme di diritto nazionale   1, lettera a), del DL      per   l’appaltatore   (cfr.   TAR
               [...] che  non  prevedono  la     4/2022, (convertito,         Lombardia,  Milano,  sez.  IV,  26
               revisione  periodica  dei prezzi   con modificazioni,          gennaio 2022, n. 178).
               dopo l’aggiudicazione di appalti   dalla legge 28 marzo
               rientranti nei settori considerati   2022, n. 25), ha          Tali conclusioni sono  in  linea
               dalla  medesima  direttiva,  dal   introdotto una deroga       con  quanto  affermato  anche
               momento  che  quest’ultima  non     temporanea alla            dall’ANAC  nella  delibera  n.
               impone agli Stati membri alcun   disciplina prevista dal       227   dell’11   maggio   2022,
               obbligo  specifico  di  prevedere                              con cui la predetta  Autorità
               disposizioni  che  impongano    codice dei contratti, re-      ha  raccomandato  di valutare
               all’ente  aggiudicatore   di     introducendo l’obbligo        l’opportunità  di  integrare  i
               concedere     alla    propria     - per le gare indette        contratti  in  corso  di validità
               controparte  contrattuale  una     dopo la sua entrata         con  clausole  ad  hoc  per  la
               revisione  al rialzo del prezzo   in vigore e fino al 31       disciplina  di  situazioni  di  forza
               dopo  l’aggiudicazione di un       dicembre 2023 - di          maggiore,  ma  per  fare  ciò  è
               appalto”  (Cds,  sez.  IV,  4  aprile   inserire le clausole   pur  sempre  necessario  che  la
               2022, n. 2446).                  di revisione dei prezzi       fattispecie  rientri  nell’ambito
                                                nei documenti di gara         di applicazione  oggettiva  della
               Secondo     la     prevalente                                  disposizione  appena   citata
               giurisprudenza  amministrativa,          iniziali.             (art.  106,  comma  1,  lett.  c),
               infatti,   la   disciplina   della                             la  quale  fa  espressamente
               revisione dei prezzi si esaurisce                              riferimento   a   circostanze
               nelle disposizioni previste dall’articolo 106, comma   impreviste  e  imprevedibili  per  l’amministrazione
               1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016,   aggiudicatrice  tra  le  quali  possono  rientrare

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