Page 37 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
anche la sopravvenienza di Se la disciplina della differenza che eccede il decimo.
nuove disposizioni legislative o gara non prevede la A fronte di un eventuale diniego
regolamentari o provvedimenti revisione prezzi, si alla revisione del prezzo, gli
di autorità od enti preposti alla può ricorrere all’art. appaltatori hanno ancora la
tutela di interessi rilevanti. possibilità di esperire il rimedio
1664, comma 1 del della risoluzione del contratto
Codice civile, giacché
D’altro canto, nel caso in cui per eccessiva onerosità
non vengano in rilevo modifiche la sua applicazione sopravvenuta, disciplinato
della prestazione contrattuale non è espressamente dagli articoli 1467 e seguenti
per garantire l’osservanza di esclusa dall’art. del Codice Civile nei contratti
misure disposte d’autorità, 106, comma 1, lett. a) ad esecuzione continuata,
ma semplicemente istanze di come accadeva nella periodica o differita, tale istituto
revisione dei prezzi formulate previgente disciplina giuridico consente alla parte,
dagli appaltatori privati, al la cui prestazione sia divenuta
fine di ristabilire l’equilibrio prevista dall’art. 133, eccessivamente onerosa per
contrattuale alterato da comma 2, del d.lgs. il verificarsi di avvenimenti
situazioni congiunturali, si è 163/2006 nonché straordinari e imprevedibili,
in presenza di un’ipotesi che dall’art. 26, comma 3, di sciogliersi dal vincolo
esula dall’ambito di applicazione della L. 109/1994. contrattuale.
dell’articolo 106, comma 1,
lettera c), del codice dei contratti Tuttavia, la risoluzione del
per rientrare nella diversa contratto non può essere
fattispecie disciplinata dalla precedente lettera a). richiesta se la sopravvenuta onerosità rientra
nell’alea normale del contratto (art. 1467, comma
Pertanto, in assenza di previsioni “chiare, precise 2) o se la parte contro la quale è domandata offre
e inequivocabili” nei documenti iniziali di gara, di modificare equamente le condizioni contrattuali
il codice dei contratti pubblici non consente (art. 1467, comma 3), o in ultimo se il contratto
l’accoglimento di istanze di revisione dei prezzi. stipulato è aleatorio per sua natura o per volontà
delle parti (art. 1469).
3. L’applicabilità agli appalti pubblici Con riguardo a quest’ultima ipotesi, l’articolo
delle norme civilistiche sulla 1469 cod. civ. pone sullo stesso piano, ai
rinegoziazione fini dell’esclusione dei rimedi civilistici contro
l’eccessiva onerosità sopravvenuta, i contratti
Altra considerazione degna di nota è che, aleatori per loro natura e quelli aleatori per volontà
nell’ipotesi in cui la disciplina della gara non delle parti, per cui nei primi l’alea è elemento
preveda la revisione prezzi, si può ricorrere all’art. connaturale al tipo di contratto, mentre nei secondi
1664, comma 1 del Codice civile, giacché la sua diviene elemento essenziale della fattispecie per
applicazione non è espressamente esclusa dall’art. volontà delle parti mediante l’inserimento in uno
106, comma 1, lett. a) come accadeva nella schema contrattuale di per sé non aleatorio di
previgente disciplina prevista dall’art. 133, comma una clausola che introduce un rischio estraneo
2, del d.lgs. 163/2006 nonché dall’art. 26, comma al tipo, rendendo - per tale motivo - il contratto
3, della L. 109/1994. aleatorio. Infatti, “nell’esplicazione della loro
autonomia privata, ben possono le parti di un
Tale disposizione normativa, in via generale, contratto convenire l’unilaterale o reciproca
consente di ottenere la revisione dei prezzi assunzione di un prefigurato possibile rischio
qualora, “per effetto di circostanze imprevedibili” futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, a
si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo tale stregua modificandolo e rendendolo per tale
dei materiali o della mano d’opera, che hanno aspetto aleatorio, con l’effetto di escludere, nel
determinato un aumento o una diminuzione caso che tale rischio si verifichi, l’applicabilità dei
superiore al decimo del prezzo complessivo meccanismi di riequilibrio previsti nell’ordinaria
convenuto. disciplina del contratto” (cfr., ex plurimis, Cass. n.
La revisione può essere richiesta limitatamente alla 16568 del 2002).
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