Page 37 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               anche  la sopravvenienza  di      Se la disciplina della       differenza che eccede il decimo.
               nuove  disposizioni  legislative  o   gara non prevede la      A fronte di un eventuale diniego
               regolamentari  o  provvedimenti    revisione prezzi, si        alla revisione  del prezzo, gli
               di autorità od enti preposti alla   può ricorrere all’art.     appaltatori  hanno  ancora  la
               tutela di interessi rilevanti.                                 possibilità di esperire il rimedio
                                                  1664, comma 1 del           della risoluzione del contratto
                                                Codice civile, giacché
               D’altro  canto,  nel  caso  in cui                             per     eccessiva   onerosità
               non vengano in rilevo modifiche    la sua applicazione         sopravvenuta,     disciplinato
               della prestazione  contrattuale   non è espressamente          dagli  articoli  1467  e  seguenti
               per  garantire  l’osservanza  di    esclusa dall’art.          del  Codice Civile nei  contratti
               misure   disposte  d’autorità,    106, comma 1, lett. a)       ad    esecuzione  continuata,
               ma  semplicemente  istanze di    come accadeva nella           periodica o differita, tale istituto
               revisione  dei  prezzi  formulate   previgente disciplina      giuridico consente  alla  parte,
               dagli appaltatori  privati,  al                                la  cui  prestazione  sia  divenuta
               fine  di  ristabilire  l’equilibrio   prevista dall’art. 133,   eccessivamente  onerosa  per
               contrattuale   alterato   da       comma 2, del d.lgs.         il  verificarsi  di  avvenimenti
               situazioni  congiunturali,  si  è   163/2006 nonché            straordinari  e  imprevedibili,
               in presenza  di un’ipotesi  che   dall’art. 26, comma 3,       di   sciogliersi  dal  vincolo
               esula dall’ambito di applicazione   della L. 109/1994.         contrattuale.
               dell’articolo  106,  comma  1,
               lettera c), del codice dei contratti                           Tuttavia,  la  risoluzione  del
               per  rientrare  nella  diversa                                 contratto   non   può   essere
               fattispecie disciplinata dalla precedente lettera a).  richiesta  se  la  sopravvenuta  onerosità  rientra
                                                               nell’alea normale del contratto (art. 1467, comma
               Pertanto, in assenza di previsioni “chiare, precise   2) o se la parte contro la quale è domandata offre
               e inequivocabili” nei documenti  iniziali  di gara,   di modificare equamente le condizioni contrattuali
               il codice dei contratti pubblici  non  consente   (art. 1467, comma 3), o in ultimo se il contratto
               l’accoglimento di istanze di revisione dei prezzi.  stipulato è aleatorio per sua natura o per volontà
                                                               delle parti (art. 1469).

                    3.  L’applicabilità  agli  appalti  pubblici   Con  riguardo  a  quest’ultima  ipotesi,  l’articolo
                       delle   norme    civilistiche  sulla    1469  cod.  civ.  pone  sullo  stesso  piano,  ai
                       rinegoziazione                          fini  dell’esclusione  dei  rimedi  civilistici  contro
                                                               l’eccessiva  onerosità  sopravvenuta,  i contratti
               Altra  considerazione  degna  di  nota  è  che,   aleatori per loro natura e quelli aleatori per volontà
               nell’ipotesi in  cui  la  disciplina  della  gara  non   delle  parti,  per  cui  nei  primi  l’alea  è  elemento
               preveda la revisione prezzi, si può ricorrere all’art.   connaturale al tipo di contratto, mentre nei secondi
               1664, comma 1  del  Codice  civile,  giacché  la  sua   diviene  elemento  essenziale  della  fattispecie  per
               applicazione non è espressamente esclusa dall’art.   volontà  delle  parti  mediante  l’inserimento  in  uno
               106,  comma  1,  lett.  a)  come  accadeva  nella   schema  contrattuale  di per  sé  non  aleatorio  di
               previgente disciplina prevista dall’art. 133, comma   una  clausola  che  introduce  un  rischio  estraneo
               2, del d.lgs. 163/2006 nonché dall’art. 26, comma   al  tipo,  rendendo  -  per tale motivo  -  il contratto
               3, della L. 109/1994.                           aleatorio.  Infatti,  “nell’esplicazione della  loro
                                                               autonomia  privata,  ben  possono  le parti  di un
               Tale  disposizione  normativa,  in via  generale,   contratto  convenire  l’unilaterale  o reciproca
               consente  di ottenere  la revisione  dei prezzi   assunzione  di  un  prefigurato  possibile  rischio
               qualora, “per effetto di circostanze imprevedibili”   futuro,  estraneo  al  tipo contrattuale  prescelto,  a
               si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo   tale stregua modificandolo e rendendolo per tale
               dei materiali  o della mano  d’opera,  che  hanno   aspetto  aleatorio,  con  l’effetto  di escludere,  nel
               determinato  un  aumento  o una  diminuzione    caso che tale rischio si verifichi, l’applicabilità dei
               superiore  al decimo  del prezzo  complessivo   meccanismi  di riequilibrio previsti nell’ordinaria
               convenuto.                                      disciplina del contratto” (cfr., ex plurimis, Cass. n.
               La revisione può essere richiesta limitatamente alla   16568 del 2002).

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