Page 14 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
P. 14
Mediappalti Sotto la lente
A sostegno della proposta di ripristinare la 2. (Segue) La necessità di non
previsione dell’elenco, l’Autorità porta più di una depotenziare la disciplina del
argomentazione. In primo luogo, la mancata conflitto di interessi
previsione dell’elenco, che comporterebbe una
radicale modifica dell’impostazione della disciplina Un altro tema su cui l’ANAC si sofferma e propone
sull’in house providing, non trova riscontro nella puntuali modifiche al testo dello Schema di Codice
2
legge delega sulla base della quale lo Schema di è l’art. 16 sul conflitto di interessi.
Codice è stato elaborato. Anzi, <<l’abrogazione A parere dell’Autorità, la nuova formulazione della
della competenza di ANAC in relazione all’istituto norma depotenzia notevolmente la disciplina e apre
dell’elenco c.d. in house - sostiene l’Autorità - possibili spiragli al dilagare di fenomeni corruttivi,
sembra in contrasto con la legge delega laddove il cui rischio è particolarmente presente nel settore
all’articolo 2, comma 1, lett. b), richiede la degli appalti pubblici.
revisione delle competenze dell’Autorità “al fine di
rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di La nuova disposizione infatti così recita: <<1. Si
supporto alle stazioni appaltanti”>>. ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a
Inoltre, il sistema di verifica a priori esistente qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali
è stato già valutato e approvato dalla Corte di nella procedura di aggiudicazione o nella fase
Giustizia Europea, che - esprimendosi sulle di esecuzione degli appalti o delle concessioni
3
questioni pregiudiziali rimesse dal Consiglio di Stato e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il
sulla coerenza dei vincoli previsti dalla normativa risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente
italiana - si era a suo tempo o indirettamente un interesse
pronunciata a favore della finanziario, economico o
conformità dell’ordinamento Tra le modifiche proposte altro interesse personale
italiano a quello comunitario. da ANAC allo Schema che può essere percepito
Infine, la Corte dei Conti ha più di nuovo Codice vi è il come una minaccia concreta
volte ribadito le difficoltà nel ripristino dell’elenco ed effettiva alla sua
reperimento di informazioni delle amministrazioni imparzialità e indipendenza
e dati coerenti sull’intero che operano mediante nel contesto della procedura
territorio nazionale riguardo affidamenti diretti a di aggiudicazione o nella
alle società partecipate dalle fase di esecuzione. 2. In
amministrazioni pubbliche, proprie società in house, coerenza con il principio
delle quali le società in house sul quale l’Autorità stessa della fiducia e per preservare
costituiscono un segmento esercita attualmente il la funzionalità dell’azione
molto importante. L’elenco, potere di vigilanza e che amministrativa, la percepita
che lo Schema di nuovo Codice non è stato previsto nella minaccia all’imparzialità e
si accinge ad eliminare, è nuova disciplina. indipendenza deve essere
invero un ottimo strumento provata da chi invoca
per raccogliere informazioni il conflitto sulla base
a livello aggregato; la sua di presupposti specifici
eliminazione andrebbe in senso diametralmente e documentati e deve riferirsi a interessi
opposto alle esigenze informative sollevate dalla effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo
magistratura contabile italiana. subordinando un interesse all’altro. 3. Il personale
che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà
Alla luce di quanto detto, non vi è pertanto ragione, comunicazione alla stazione appaltante o all’ente
a parere dell’ANAC, di allontanarsi dalla strada già concedente e si astiene dal partecipare alla
ampiamente collaudata e della cui efficacia ed procedura di aggiudicazione e all’esecuzione>>.
utilità non è ragionevole dubitare. Secondo l’Autorità, la nuova definizione è in
2. Legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici).
3. Sentenza Corte di giustizia europea del 6 febbraio 2020, cause riunite C-89/19 e C-91/19.
14