Page 29 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Si  discute   in  dottrina           In applicazione              medesima né a dichiarazioni
                 e     in    giurisprudenza           del principio di             integrative   o   rettificative
                 sull’operatività  o meno del        immodificabilità              dell’offerente (V. Ex plurimis
                 principio  di  immodificabilità   dell’offerta, vanno esclusi     Cds, VI, n.978/2017; Cds, IV,
                 dell’offerta anche per i casi di                                  n.1827/2016).
                 formulazioni  imprecise,  con   dal novero degli elementi
                 conseguente   elaborazione       emendabili quelli che            In     particolare,    la
                 interpretativa  della  volontà   attengano alla sfera della       giurisprudenza si è orientata
                 contrattuale  dell’impresa    valutazione di convenienza          a ritenere che l’attività della
                 offerente.                    dell’operatore economico,           commissione  di gara  debba
                                                  il quale ben potrebbe            essere limitata ad una mera
                 La giurisprudenza prevalente   aver interesse, in virtù di        correzione  dell’errore  di
                 sostiene   in    proposito      sopravvenienze legate             calcolo, al fine di non ledere
                 che,    in    applicazione    alle condizioni di mercato,         in alcun modo in concreto la
                 del  principio  di  portata                                       par condicio dei concorrenti.
                 generale  di  immodificabilità   o alla conoscenza delle
                 dell’offerta,   nelle   gare   condizioni d’offerta dei suoi      In altre parole, tale attività
                 pubbliche   è   ammissibile   concorrenti, a modificare la        <<integra,  di conseguenza,
                 un’attività    meramente      formulazione della propria          un mero esercizio del potere
                 interpretativa  della  volontà   offerta, e costruirsi così un    –  dovere  di interpretazione
                 dell’impresa  partecipante       vantaggio competitivo            dell’offerta  alla  luce  degli
                 alla  gara  da  parte  della                                      elementi oggettivi in  essa
                 stazione appaltante, al fine di                                   contenuti     allorquando
                 superare eventuali ambiguità                                      l’offerta economica appare
                 nella formulazione dell’offerta, ma a patto che si   univoca  e  intrinsecamente  coerente,  nonché
                 giunga ad esiti certi circa la portata dell’ impegno   determinata e oggettivamente verificabile in tutti
                 negoziale con essa assunto.                    i suoi elementi>> (Cds, Sez. V, n.113/2018).

                 In  tal  senso  si  è  concordi  nel  sottolineare   Il  rilievo  centrale  della  pronuncia  in  questione
                 come  il corretto svolgimento del procedimento   riguarda l’oggetto della correzione, ovvero il mero
                 di   aggiudicazione   presupponga   l’effettività   errore  di  calcolo;  unico  elemento  dell’offerta  in
                 del  contraddittorio  tra  stazione  appaltante  e   grado di essere corretto senza arrecare danno al
                 concorrente, di cui costituiscono necessari    diritto alla parità di trattamento dei concorrenti.
                 corollari  l’immodificabilità  dell’offerta,  la  sicura
                 modificabilità   delle   giustificazioni,   nonché   La citata sentenza continua infatti sottolineando
                 l’ammissibilità  di  giustificazioni  sopravvenute  e   che  <<non  vi è  alcuna  inammissibile  attività
                 di compensazioni tra  sottostime  e  sovrastime,   manipolativa  ad  opera  della  Commissione
                 purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile   quando si è limitata a correggere un mero errore
                 al momento dell’aggiudicazione e dia garanzia di   materiale, a fronte di una volontà correttamente
                 una seria esecuzione del contratto.            espressa dalla partecipante in relazione all’offerta
                                                                economica,  nei  limiti  indicati dalla  consolidata
                 Il  principio  di  immodificabilità  dell’offerta,  volto   giurisprudenza  in  materia:  ed  invero,  l’errore
                 a  tutelare,  come  abbiamo  detto,  sia  la  par   materiale direttamente emendabile è soltanto
                 condicio  fra  i  concorrenti,  sia  l’affidabilità  del   quello  che  può  essere  percepito  o  rilevato  ictu
                 contraente,  attiene  quindi  non  ad  ogni  aspetto   oculi,  dal  contesto  stesso  dell’atto  e  senza
                 della  stessa,  bensì  ai  profili  economici  e  tecnici   bisogno di complesse indagini ricostruttive di una
                 essenziali della medesima.                     volontà agevolmente individuabile e chiaramente
                                                                riconoscibile da chiunque>>.
                 Si  è  infatti  evidenziato  che  le  offerte,  intese
                 come  atto  negoziale,  sono  suscettibili di essere   In  altri  termini,  l’obiettivo  è  quindi  quello  di
                 interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva   evitare ogni forma di attività manipolativa a opera
                 volontà  del dichiarante  senza  peraltro  attingere   della Stazione appaltante al fine di non ledere in
                 a  fonti  di  conoscenza  estranee  all’offerta   concreto i principi di parità e trasparenza.

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