Page 34 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 euro,  fosse  riconducibile  ad  un  mero  errore   fronte  di determinate  voci di prezzo giudicate
                 materiale non integrasse un dato immediatamente   eccessivamente basse e dunque inattendibili,
                 emergente,  ictu oculi,  dalla  lettura  dell’offerta,   l’impresa  dimostri che, per  converso,  altre  voci
                 tanto che la  stessa  concorrente aveva ritenuto   sono state  inizialmente  sopravvalutate  e  che
                 di dover palesare l’esistenza di tale errore solo   in  relazione alle stesse è in grado  di conseguire
                 in  risposta  alla richiesta  di chiarimenti avanzata   un  concreto,  effettivo,  documentato  e  credibile
                 dall’amministrazione.  Onde  tale  errore  non  era   risparmio, che compensa il maggior costo di altre
                 riconoscibile e non poteva dare luogo a modifica   voci; in altre parole, è possibile una modifica delle
                 dell’offerta.                                                   giustificazioni  delle  singole
                                                                                 voci di costo (rispetto alle
                 A corollario dei principi sin qui   Il concorrente sottoposto   giustificazioni  eventualmente
                 passati  in  rassegna,  si  pone   a valutazione di anomalia    già fornite), lasciando, però, le
                 una  recentissima  sentenza       o di congruità, da un         voci di costo stesse  invariate
                 con la quale è stato giudicato    lato, non può fornire         nella    loro   consistenza,
                 legittimo il provvedimento con                                  ovvero   un   aggiustamento
                 il quale un Comune ha escluso    giustificazioni tali da        di singole  voci di costo, che
                 una  società  da  una  gara     integrare un’operazione         trovi il suo fondamento in
                 indetta  per  la  conclusione  di   di “finanza creativa”,      sopravvenienze  di fatto o
                 un  accordo  quadro  con  un   modificando, in aumento          normative,  che  comportino
                 unico operatore  economico,     o in diminuzione, le voci       una  riduzione  dei costi,  o in
                 ai  sensi  dell’art.  54  comma   di costo, pur mantenendo      originari e  comprovati errori
                 3  del  d.  lgs.  50/2016  (nella   fermo l’importo finale,     di calcolo,  o  in  altre  ragioni
                 specie, si trattava di una gara   dall’altro, può introdurre    plausibili voci>>.
                 per  l’affidamento  di  lavori  e
                 di servizi di manutenzione      limitati aggiustamenti,         Orbene, nel caso di specie <<la
                 e  gestione  strade),  che  sia     riducendo anche             ricorrente  non  si è  limitata
                 motivato   con   riferimento    l’utile, a condizione che       a  particolari aggiustamenti,
                 al  fatto  che  il  concorrente   quest’ultimo non venga        ma  ha  cercato di rimodulare
                 interessato, in sede di verifica   annullato o ridotto ad       l’offerta  sulla  base   di
                 di  anomalia  dell’offerta,  non   una misura inconsistente     giustificazioni generiche e non
                 si  è  limitato  a  particolari   (TAR LOMBARDIA, I, 19         plausibili;  vale  evidenziare
                 aggiustamenti,   ma     ha         aprile 2022 n. 876)          che  il Rup  non  ha  contestato
                 cercato di rimodulare l’offerta                                 isolate  voci di costo,  ma  ha
                 sulla  base  di  giustificazioni                                evidenziato che l’offerta nel
                 generiche  e  non  plausibili,                                  suo  complesso,  da  un  lato,
                 così violando il principio di immodificabilità delle   presenta notevoli margini di incertezza, dall’altro,
                 offerte (TAR LOMBARDIA, I, 19 aprile 2022 n.   non  è  giustificata  rispetto  a  rilevanti  voci  di
                 876).                                          costo,  infine,  non  è  aderente  all’offerta  tecnica,
                                                                che  risulta  modificata  per  aspetti  tutt’altro  che
                 Ad  avviso  dei  giudici,  in  applicazione  dei   marginali>>.
                 suddetti  principi  <<il concorrente  sottoposto  a
                 valutazione di anomalia o di congruità, da un lato,   I  giudici  hanno  infine  chiosato  precisando  che
                 non  può  fornire  giustificazioni  tali  da  integrare   <<non  è  sufficiente  affermare  che  il  ribasso
                 un’operazione di “finanza creativa”, modificando,   offerto  trova  giustificazione  in:  a)  economie
                 in aumento o in diminuzione, le voci di costo, pur   aziendali nella prestazione dei servizi; b) condizioni
                 mantenendo fermo l’importo finale, dall’altro, può   eccezionalmente  favorevoli  di  cui  dispone
                 introdurre limitati aggiustamenti, riducendo anche   l’offerente per le prestazioni dei servizi; si tratta,
                 l’utile,  a condizione  che  quest’ultimo non  venga   difatti,  di  giustificazioni  generiche,  prive  di  reali
                 annullato o ridotto ad una misura inconsistente>>.  riscontri  e  non  inserite  nello  specifico  contesto
                                                                della particolare organizzazione aziendale>>.
                 Più in dettaglio, <<il concorrente, fermo restando
                 l’importo complessivo,  può procedere  a  limitate   Il  descritto  orientamento  giurisprudenziale
                 correzioni,  sicché  si ritiene  ammissibile  che,  a   pare  costituire  l’ideale  crasi  tra  il principio  di

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