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Mediappalti Il Punto
economicamente più vantaggiosa), è necessario tecnico-discrezionale riservato, in via di principio
che sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che
punti relativi agli altri elementi di valutazione, per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto
siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei dimostrata) manifesta e macroscopica
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di erroneità o irragionevolezza dell’operato
gara. Quindi, se i punti relativi al solo prezzo non dell’amministrazione, tale da rendere palese
sono pari o superiori a tale limite, non può essere l’inattendibilità complessiva dell’offerta, non
attivata la verifica obbligatoria. Tuttavia, poiché la potendo risolversi in una parcellizzazione delle
norma in esame richiama il successivo comma 6, singole voci di costo ed in una caccia all’errore
che prevede la verifica cd. facoltativa di anomalia, nella loro indicazione nel corpo dell’offerta (v.
può essere ciò nondimeno attivata tale seconda Cds, V, n. 5283/2021; n. 4867/2021).
fattispecie di verifica.
Va detto inoltre che la
La cd. verifica facoltativa Il procedimento di verifica verifica della congruità
dell’anomalia dell’offerta dell’anomalia è finalizzato dell’offerta non ha, dunque,
presentata in sede di gara ad accertare la complessiva per oggetto la ricerca
pubblica, di cui al comma attendibilità e serietà di specifiche e singole
6, ultima parte, dell’art. dell’offerta, sulla base di inesattezze dell’offerta
97, d.lgs. n. 50 del 2016 economica, ma mira ad
configura una potestà una valutazione, ad opera accertare se in concreto
ampiamente discrezionale, della stazione appaltante, essa, nel suo complesso,
che prescinde dall’uso che ha natura globale e sia attendibile e affidabile
di particolari forme, sintetica e che costituisce, in relazione alla corretta
salva la necessità della in quanto tale, espressione esecuzione dell’appalto.
individuazione espressa di un tipico potere tecnico-
degli indicatori che – in discrezionale riservato, in via Secondo i consolidati
assenza della condizione di principio insindacabile in principi di matrice
di superamento dei 4/5 di giurisprudenziale, nelle gare
entrambe le componenti sede giurisdizionale, salvo pubbliche d’appalto, in sede
tecnica ed economica che per ragioni legate alla di verifica dell’anomalia
dell’offerta predeterminata eventuale (e soprattutto dell’offerta o di mancata
legislativamente per dimostrata) manifesta e verifica della stessa, il
la verifica di anomalia macroscopica erroneità o giudizio della stazione
– facciano ritenere irragionevolezza dell’operato appaltante, cui compete
l’opportunità di procedere dell’amministrazione, il più ampio margine di
alla suddetta verifica; tale da rendere palese apprezzamento, costituisce
pertanto la verifica esplicazione paradigmatica
facoltativa, a differenza l’inattendibilità di discrezionalità tecnica,
di quella obbligatoria, complessiva dell’offerta, sindacabile solo in
è caratterizzata da una non potendo risolversi in caso di manifesta e
più ampia discrezionalità una parcellizzazione delle macroscopica erroneità
tecnica della stazione singole voci di costo ed in o irragionevolezza; in tal
appaltante, che si estende una caccia all’errore nella caso, l’obbligo di motivare
anche all’an della verifica loro indicazione nel corpo in modo completo e
stessa. dell’offerta (v. Cds, V, n. approfondito sussiste solo
5283/2021; n. 4867/2021). nel caso in cui la stazione
Ciò detto, il procedimento appaltante esprima un
è finalizzato ad accertare la giudizio negativo che faccia
complessiva attendibilità e venir meno l’aggiudicazione,
serietà dell’offerta, sulla base di una valutazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione
ad opera della stazione appaltante, che ha analitica nel caso di esito positivo della verifica
natura globale e sintetica e che costituisce, in di anomalia; di conseguenza incombe sul
quanto tale, espressione di un tipico potere soggetto, che contesta l’aggiudicazione, l’onere di
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