Page 33 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto Mediappalti
individuare gli specifici elementi da cui il giudice Ciò che rimane fermo è senz’altro il principio per cui
amministrativo possa evincere che la valutazione l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile
tecnico-discrezionale dell’amministrazione sia di modificazione, pena la violazione della par
stata manifestamente irragionevole ovvero sia condicio tra i concorrenti e fermo restando la
stata basata su fatti erronei o travisati. legittimità di limitati aggiustamenti, pur essendo
ammissibile che, a fronte di determinate voci
Ne deriva, da un punto di vista pratico, che di prezzo giudicate eccessivamente basse e,
il giudice amministrativo può sindacare le dunque, inattendibili, l’impresa dimostri che,
valutazioni della Pubblica amministrazione per converso, altre voci sono state inizialmente
sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed sopravvalutate e che, in relazione alle stesse,
adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere è in grado di conseguire un concreto, effettivo,
ad una autonoma verifica della congruità documentato e credibile risparmio, che compensa
dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe il maggior costo di altre voci, fermo restando il
un’inammissibile invasione della sfera propria della valore complessivo dell’offerta presentata.
Pubblica amministrazione e tale sindacato rimane
limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, Come affermato dai giudici amministrativi,
quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure in sede di verifica delle offerte anomale, <<è
valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. da ritenere ammissibile una modifica delle
giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto
Quanto, poi, al procedimento di verifica alle giustificazioni eventualmente già fornite),
facoltativa dell’anomalia, è stato ulteriormente lasciando, però, le voci di costo invariate, ovvero
precisato che la Stazione appaltante dispone di un aggiustamento di singole voci di costo che
una discrezionalità quanto mai ampia in ordine trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto
alla scelta se procedere a verifica facoltativa della o normative, che comportino una riduzione dei
congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato costi, o che consistano in originari e comprovati
esercizio) non necessita di una particolare errori di calcolo o in altre ragioni plausibili; è
motivazione e può essere sindacato solo in caso anche ammesso che l’impresa possa intervenire
di macroscopica irragionevolezza o di decisivo riducendo l’utile esposto, a condizione che tale
errore di fatto (v. Cds, VI, n. 604/2017). voce non risulti del tutto azzerata, perché ciò
che rileva è che l’offerta rimanga nel complesso
seria>> (TAR Lombardia, I, 3 gennaio 2019, n. 1).
4. La (inammissibile) modifica Sempre ad avviso della medesima sentenza,
dell’offerta in sede di anomalia anche se nel corso della verifica della congruità
delle voci di costo, compreso quella della
Come abbiamo visto ai paragrafi che precedono, la manodopera, è ammissibile la correzione di errori
verifica di congruità non è diretta ad evidenziare materiali, tuttavia l’errore materiale direttamente
singole inesattezze dell’offerta (la c.d. “caccia emendabile è soltanto quello che può essere
all’errore”), ma mira ad accertare se l’offerta percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto
nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, stesso dell’atto e senza bisogno di complesse
dunque, se sia o meno in grado di offrire serio indagini ricostruttive di una volontà agevolmente
affidamento circa la corretta esecuzione della individuabile e chiaramente riconoscibile da
prestazione richiesta e che, nell’ambito di tale chiunque. Tale principio è strettamente correlato
indagine, la stazione appaltante goda di margini a quello dell’immodificabilità sostanziale
di discrezionalità tecnica per cui il proprio giudizio dell’offerta, posto a tutela sia della imparzialità
si configura come pressoché insindacabile. e della trasparenza dell’agire della stazione
appaltante, sia del valore della concorrenza e della
Nella casistica giurisprudenziale, tuttavia, parità di trattamento tra gli operatori economici
ci si è occupati di verificare se vi siano e quali che prendono parte alla procedura concorsuale.
siano, d’altro canto, i margini di “modificabilità”
dell’offerta nell’ambito della verifica della Nella specie la sentenza in rassegna ha rilevato
congruità della stessa, e quanto sia perciò che la circostanza che l’esposizione del costo della
possibile “rimaneggiare” l’offerta medesima da manodopera per 220.000,00 euro, in luogo del
parte del concorrente. valore - successivamente indicato - di 620.196,27
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