Page 33 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 individuare gli specifici elementi da cui il giudice   Ciò che rimane fermo è senz’altro il principio per cui
                 amministrativo possa evincere che la valutazione   l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile
                 tecnico-discrezionale  dell’amministrazione  sia  di  modificazione,  pena  la  violazione  della  par
                 stata  manifestamente  irragionevole  ovvero  sia   condicio  tra  i  concorrenti  e  fermo  restando  la
                 stata basata su fatti erronei o travisati.     legittimità di limitati aggiustamenti, pur essendo
                                                                ammissibile  che,  a  fronte  di  determinate  voci
                 Ne  deriva,  da  un  punto  di vista  pratico,  che   di prezzo  giudicate  eccessivamente  basse  e,
                 il  giudice  amministrativo  può  sindacare  le   dunque,  inattendibili,  l’impresa  dimostri  che,
                 valutazioni  della  Pubblica  amministrazione  per  converso,  altre  voci sono  state  inizialmente
                 sotto  il  profilo  della  logicità,  ragionevolezza  ed   sopravvalutate  e  che,  in  relazione  alle  stesse,
                 adeguatezza  dell’istruttoria,  ma  non  procedere   è  in  grado  di  conseguire  un  concreto,  effettivo,
                 ad  una  autonoma  verifica  della  congruità   documentato e credibile risparmio, che compensa
                 dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe   il  maggior  costo  di  altre  voci,  fermo  restando  il
                 un’inammissibile invasione della sfera propria della   valore complessivo dell’offerta presentata.
                 Pubblica amministrazione e tale sindacato rimane
                 limitato ai casi di macroscopiche illegittimità,   Come  affermato  dai  giudici  amministrativi,
                 quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure   in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  <<è
                 valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.  da  ritenere  ammissibile  una  modifica  delle
                                                                giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto
                 Quanto,   poi,   al   procedimento   di   verifica   alle  giustificazioni  eventualmente  già  fornite),
                 facoltativa  dell’anomalia,  è  stato  ulteriormente   lasciando, però, le voci di costo invariate, ovvero
                 precisato che  la  Stazione  appaltante  dispone  di   un  aggiustamento  di  singole  voci  di  costo  che
                 una  discrezionalità  quanto  mai  ampia  in  ordine   trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto
                 alla scelta se procedere a verifica facoltativa della   o  normative,  che  comportino  una  riduzione  dei
                 congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato   costi, o che consistano in originari e comprovati
                 esercizio) non  necessita  di una  particolare   errori di calcolo  o  in  altre  ragioni plausibili;  è
                 motivazione e può essere sindacato solo in caso   anche  ammesso  che  l’impresa  possa  intervenire
                 di macroscopica  irragionevolezza  o  di decisivo   riducendo l’utile esposto, a  condizione che tale
                 errore di fatto (v. Cds, VI, n. 604/2017).     voce non risulti del tutto azzerata, perché  ciò
                                                                che rileva è che l’offerta rimanga nel complesso
                                                                seria>> (TAR Lombardia, I, 3 gennaio 2019, n. 1).
                     4.    La    (inammissibile)    modifica    Sempre ad avviso della  medesima  sentenza,
                         dell’offerta in sede di anomalia       anche  se  nel  corso  della  verifica  della  congruità
                                                                delle  voci  di  costo,  compreso  quella  della
                 Come abbiamo visto ai paragrafi che precedono, la   manodopera, è ammissibile la correzione di errori
                 verifica di congruità non è diretta ad evidenziare   materiali, tuttavia l’errore materiale direttamente
                 singole  inesattezze  dell’offerta  (la  c.d.  “caccia   emendabile  è  soltanto  quello  che  può  essere
                 all’errore”),  ma  mira  ad  accertare  se  l’offerta   percepito  o  rilevato  ictu  oculi,  dal  contesto
                 nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e,   stesso dell’atto e  senza  bisogno di complesse
                 dunque,  se  sia  o  meno  in  grado  di  offrire  serio   indagini ricostruttive di una volontà agevolmente
                 affidamento  circa  la  corretta  esecuzione  della   individuabile e chiaramente riconoscibile da
                 prestazione  richiesta  e  che,  nell’ambito di tale   chiunque. Tale principio è strettamente correlato
                 indagine, la stazione appaltante goda di margini   a   quello   dell’immodificabilità   sostanziale
                 di discrezionalità tecnica per cui il proprio giudizio   dell’offerta,  posto  a  tutela  sia  della  imparzialità
                 si configura come pressoché insindacabile.     e della trasparenza  dell’agire della  stazione
                                                                appaltante, sia del valore della concorrenza e della
                 Nella  casistica  giurisprudenziale,  tuttavia,  parità di trattamento tra gli operatori economici
                 ci  si  è  occupati  di  verificare  se  vi  siano  e  quali   che prendono parte alla procedura concorsuale.
                 siano,  d’altro  canto,  i  margini  di  “modificabilità”
                 dell’offerta   nell’ambito   della   verifica   della   Nella  specie  la  sentenza  in  rassegna  ha  rilevato
                 congruità  della  stessa,  e  quanto  sia  perciò   che la circostanza che l’esposizione del costo della
                 possibile  “rimaneggiare”  l’offerta  medesima  da   manodopera  per  220.000,00  euro,  in  luogo  del
                 parte del concorrente.                         valore - successivamente indicato - di 620.196,27

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