Page 50 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                 raggruppamento partecipante alla gara pubblica è   Infine,  un’altra  proposta  operativa  per  risolvere
                 costituito dal divieto di elusione, in corso di gara,   il  quesito  posto  all’Adunanza  Plenaria  potrebbe
                 della mancanza di un requisito di partecipazione;   consistere  nella  valorizzazione  dell’aspetto
                 la  perdita  sopravvenuta  del  requisito  in  capo  ad   funzionale  del  possesso  dei  requisiti:  essi,
                 una delle imprese del raggruppamento non incide   quindi,  devono  essere  posseduti,  senza  soluzioni
                 sfavorevolmente  soltanto  qualora  intervenga   di continuità,  alla  data  di scadenza  del  bando,
                 in  fase  esecutiva,  come  attualmente  codificato   mentre  per  le  fasi  successive  della  gara  si
                 dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016”.           dovrebbe  sempre  consentire  la sostituzione del
                                                                soggetto che – nell’ambito di un concorrente poli-
                 A  questo  punto,  secondo  il  giudice  del  rinvio  si   strutturato (consorzio o A.T.I.) – fornisce i requisiti
                 prospettano diverse opzioni interpretative.    di partecipazione, così applicando estensivamente
                                                                l’art. 89, comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016.
                 La prima, disattendendo le tesi dell’appellante, è
                 quella che da’ continuità al filone giurisprudenziale   4.  I  dubbi  di  compatibilità  comunitaria
                 più aderente alla già citata decisione n. 8 del 2015   della disciplina dell’avvalimento
                 dell’Adunanza Plenaria, che ritiene inderogabile il
                 principio della continuità del possesso dei requisiti   Sul versante  dei dubbi circa la compatibilità
                 -  salvo  limitate  deroghe  imposte  dal  diritto   comunitaria  della  disciplina  nazionale
                 comunitario  (come  nel  caso  della  sostituzione   sull’avvalimento  –  e  del  suo  “rovescio  della
                 dell’ausiliaria  priva  dei  requisiti,  ex  art.  89,   medaglia”, declinato come  principi  di continuità
                 comma  3,  d.lgs. n.  50  del 2016),  da ritenersi   del  possesso  dei  requisiti  ed  immodificabilità  dei
                 norme eccezionali ed applicabili solo nel contesto   raggruppamenti di concorrenti -, va ricordato che
                 dell’istituto (nel caso  di specie,  l’avvalimento)  al   il CGARS aveva già posto alcune questioni.
                 quale accedono.
                 Nel  caso  in  questione,  quindi,  non  si  darebbe   Innanzitutto, con la decisione 22 maggio 2020, n.
                 applicazione all’art. 63 della Direttiva UE n. 24/2014   298  ha  ricordato  che  la  Corte  di Giustizia  UE  ha
                 perché  essa  è  espressamente  (ed  unicamente)   anch’essa affrontato il tema della immodificabilità
                 riferita all’avvalimento – e non già alla sub specie   della  compagine  del  concorrente  (vds.  sentenza
                 di “avvalimento interno” che caratterizza i consorzi   della Grande Sezione, 24 maggio 2016 nella causa
                 stabili -.                                     C-396/14 - MT Hojgaard) e, quindi, ha affermato:
                                                                “Le ipotesi legali in cui è ammessa la modificazione
                 Tuttavia,  questo  creerebbe  una  disparità  di   soggettiva nella composizione del raggruppamento
                 trattamento della quale non si vede giustificazione   nella  fase  esecutiva  (fattispecie  estese  alla  fase
                 – nemmeno nel testo dell’art. 89, comma 3 d.lgs.   di gara dal successivo comma  19-ter, l’art.  48,
                 n. 50 del 2016 che è la codificazione del principio   commi  18  e  19-ter,  del d.lgs.  n.  50  del  2016  e
                 generale sancito dall’art. 63 della Direttiva UE n.   l’art.  95  del d.lgs. n.  159  del 2011)  disciplinano
                 24/2014, ma è stato codificato in Italia nell’ambito   entrambe,  per  quanto  di  interesse  ai  fini  della
                 del solo istituto dell’avvalimento.            decisione  della  presente  controversia,  fattispecie
                                                                finalizzate  a  garantire  al  raggruppamento  che
                 Quindi, altra soluzione sarebbe – pur nel rispetto   perda,  nel  corso  della gara,  una  delle proprie
                 della  giurisprudenza  prevalente,  che  richiede  la   mandanti  per  interdittiva  antimafia  di  poter
                 continuità del possesso dei requisiti – attuare una   continuare  a  partecipare  alla  procedura  con  i
                 diretta  applicazione della norma  comunitaria  o   rimanenti componenti”.
                 un’applicazione  analogica  dell’art.  89,  comma  3
                 del Codice dei contratti pubblici.             Per  quanto  concerne  il  coretto  recepimento
                                                                della  disciplina  dell’avvalimento  –  del  quale,
                 In tal senso, il CGARS si interroga sulla compatibilità   nell’Ordinanza  in  commento,  si  postula
                 dell’istituto dell’avvalimento – come declinato dal   un’applicazione  sostanzialistica  ed  estensiva,
                 Codice dei contratti pubblici e, quindi, con stretto   recependo  l’ampia  descrizione dell’art.  63  della
                 riferimento  al  contratto  di  avvalimento  –  con   Direttiva  24/2014/UE  –  si  deve  poi  ricordare
                 la più generale apertura  indicata  dalla direttiva   che  il  24  gennaio 2019  la Commissione  Europea
                 comunitaria  -  che  ne  postula  l’apertura  generale   ha  inviato (anche)  allo Stato  italiano una  lettera
                 intesa ad ogni ipotesi di “ausilio” sostanziale.   per  la  messa  in  mora,  invitando  ad  un  migliore

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