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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 assestava sull’opposta tesi (“Il Collegio al riguardo   La  direttiva  2014/24/UE,  infatti,  si  riferisce
                 osserva  che  tale  orientamento  trova  recente   genericamente  ai “soggetti terzi” che  assumono
                 conferma  nella  giurisprudenza  del  Consiglio  di   funzione  ausiliaria,  senza  creare  con  ciò  alcun
                 Stato, che, con decisione della sez. V, 13 agosto   filtro  in  dipendenza  dal  rapporto  che  lega  i  due
                 2020, n. 5030, ha ribadito come la certificazione   soggetti – sia esso societario (come nel consorzio
                 rilasciata  da  un  organismo  d’attestazione  SOA   stabile), sia esso contrattuale (come nel contratto
                 abbia  valore  costitutivo  della  assegnazione  della   di avvalimenti).
                 categoria.  Tanto  condurrebbe  alla  reiezione  del
                 relativo  motivo  di  appello,  con  la  conseguente   Sul  punto,  il Tribunale  di prime  cure  “premette
                 necessità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso   di  condividere  l’orientamento  giurisprudenziale,
                 riproposti in appello.”).                      formatosi sulla disciplina in materia di avvalimento,
                                                                secondo cui la sostituzione dell’impresa ausiliaria
                 Riporta l’Ordinanza che il consorzio ha prospettato   durante  la  gara,  ora  consentita  o,  meglio,
                 un’attenta   ricostruzione  giurisprudenziale,  imposta  dall’art.  89,  co.  3,  d.lgs.  n.  50/2016,  è
                 partendo  proprio dal dato  incontestato  che  i   istituto  derogatorio  rispetto  al  principio  generale
                 consorzi stabili si qualificano in base al “cumulo alla   dell’immodificabilità  soggettiva  del  concorrente
                 rinfusa” (si intende, con riferimento all’invarianza   nel  corso  della  procedura  e  risponde  all’esigenza
                 dei  consorziati  che  qualificano  il  consorzio)  dei   di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a
                 requisiti  delle  consorziate  e  che  tale  effetto   lui non direttamente riconducibili e così, seppur di
                 discende  dalla  peculiare  forma  societaria  che   riflesso,  di  stimolare  il  ricorso  all’avvalimento;  il
                 caratterizza questa tipologia di consorzi.     concorrente,  infatti,  può  far  conto  sul  fatto  che,
                                                                nel caso in cui l’ausiliaria non presenti i requisiti
                 Infatti,  il  patto  consortile  che  si  instaura  tra  i   richiesti,  potrà  procedere  alla  sua  sostituzione
                 componenti di un consorzio stabile è strutturato per   e  non  sarà,  per  ciò  solo,  escluso  (Cons.  St.,  V,
                 attingere l’obiettivo della massima collaborazione   21  febbraio  2018,  n.  1101  e  giurisprudenza  ivi
                 fra  le  consorziate,  che  stipulano  un  patto  di   richiamata).”
                 cooperazione  caratterizzato  da  un  rapporto
                 duraturo  e  –  appunto  –  stabile,  improntato  sulla   Tuttavia,  “il  giudice  …  ritiene  che  il  principio  di
                 comune causa mutualistica.                     diritto  in  questione  rinvenga  il  suo  fondamento
                                                                logico e la sua spiegazione nell’esigenza di non far
                 La  consorziata  indicata  per  l’esecuzione,  presta   gravare sul soggetto incolpevole la responsabilità
                 fattiva collaborazione nell’ambito dello svolgimento   di  condotte  addebitabili  a  terzi.  Totalmente
                 delle  attività  contrattuali  –  assumendo  la   diversa sarebbe la situazione nel caso dei consorzi
                 responsabilità  dell’esecuzione  nei  confronti  della   stabili,  che  non  hanno  alla  loro  base  un’intesa
                 stazione  appaltante,  in solido con  il consorzio   temporanea  finalizzata  all’aggiudicazione  della
                 stabile -; essa, però, può anche non coincidere con   singola  commessa  (come  si  verifica  nel  caso
                 la consorziata che fornisce al consorzio il requisito di   dell’avvalimento), ma un’aggregazione stabile tra
                 partecipazione – rimanendo quest’ultima estranea   più soggetti che danno vita a un’impresa autonoma.
                 all’esecuzione e non assumendo alcun ruolo attivo   In tali fattispecie l’impresa consorziata non è terza
                 nei confronti della stazione appaltante -.     rispetto al consorzio, che risponde, pertanto, della
                                                                sua condotta, senza che possa porsi un problema
                 In  altri termini,  chiarisce  l’appellante  che  la   di  affidamento  incolpevole.  Non  può,  pertanto,
                 qualifica del consorzio stabile deriva non solo da   a  seguito  della  perdita  della  qualificazione  per
                 autonome qualificazioni, ma soprattutto (e almeno   fatto della consorziata, invocare l’applicazione del
                 in fase iniziale) dalla sommatoria delle qualifiche   principio della sostituibilità dell’ausiliaria operante
                 conseguite da ciascuna delle imprese consorziate:   nel diverso caso dell’avvalimento.”.
                 in tal senso, dunque, le consorziate che offrono al
                 consorzio i loro requisiti pur senza essere designate   Il  CGARS,  in  proposito,  ricorda  che  il consorzio
                 per l’esecuzione, si devono considerare alla stregua   appellante  sposa  la tesi propugnata  di recente
                 di ausiliarie – con applicazione estensiva dell’art. 89   dal Consiglio di Stato, (Sez. VI, 13 ottobre 2020,
                 d.lgs. n. 50 del 2016, nel solco dell’interpretazione   n.  6165),  secondo  la  quale  “L’esistenza  di  una
                 comunitariamente  orientata  dell’art.  63,  direttiva   comune struttura di impresa per l’esecuzione delle
                 2014/24/UE.                                    prestazioni  contrattuali,  oggetto  di  affidamento,

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