Page 51 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 allineamento  della  disciplina  nazionale  a  quella
                 comunitaria.


                 Il dubbio sull’applicazione dell’istituto da parte del
                 legislatore  nazionale  è  rimasto,  poiché  sempre  il
                 CGARS, con Ordinanza n. 1106 del 24 novembre
                 2020, ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte
                 di Giustizia  dell’Unione  europea  chiedendo:  “se
                 l’articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento
                 europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014,
                 relativo  all’istituto  dell’avvalimento,  unitamente
                 ai  principi  di  libertà  di  stabilimento  e  di  libera
                 prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del
                 Trattato  sul  Funzionamento  dell’Unione  Europea
                 (TFUE),  osti  all’applicazione  della  normativa
                 nazionale italiana in materia di “criteri di selezione
                 e  soccorso  istruttorio”  di  cui  all’inciso  contenuto
                 nel  penultimo  periodo  del  comma  8  dell’art.  83
                 del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
                 legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  nel  senso  che
                 in  caso  di  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento  (di
                 cui all’articolo 89 del codice dei contratti pubblici di
                 cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), in
                 ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti
                 ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.

                 Adunanza  Plenaria  e  Corte  di  Giustizia,  dunque,
                 avranno il compito di delineare il corretto perimetro
                 dell’istituto  dell’avvalimento,  calandolo  nelle
                 diverse  realtà  di raggruppamenti  di concorrenti
                 e,  quindi,  di  tradurlo  in  una  definizione  concreta
                 e  comunitariamente  orientata,  sulla  quale  dovrà
                 lavorare il legislatore.
































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