Page 45 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Il Punto Mediappalti
1. L’Ordinanza CGARS n. 1211/2020 presentazione dell’offerta, dopo la perdita della
qualificazione, l’aveva comunque riacquistata; la
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della stazione appaltante avrebbe dovuto imporre la
Regione siciliana si è trovato a dover decidere su sostituzione della consorziata, che aveva perduto
una fattispecie del tutto peculiare: un consorzio la qualificazione in questione, ai sensi dell’art. 89,
stabile, infatti, ha impugnato una sentenza del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 63, direttiva 2014/24/
TAR Sicilia con la quale è stato respinto il ricorso, UE, i quali sarebbero applicabili a tutti i casi di
proposto avverso la propria esclusione da una affidamento di un’impresa sui requisiti di un altro
gara – a motivo della sopravvenuta carenza di un soggetto, e non solo all’ipotesi dell’avvalimento; “.
requisito in corso di gara -. Il TAR adito, però, aveva respinto il ricorso e, in
particolare ha richiamato il “principio di continuità
Quanto ai requisiti, “il bando prevedeva la nel possesso dei requisiti di ammissione” sancito
classificazione dei lavori come di seguito nella decisione dell’Adunanza plenaria n. 8 del
indicato: 1) acquedotti, gasdotti, oleodotti, 2015 (secondo la quale “nelle gare di appalto per
opere d’irrigazione ed evacuazione: categoria l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti
OG6 VIII; importo totale: € 16.505.479,14; generali e speciali devono essere posseduti
incidenza percentuale sul totale: 97,98%; dai candidati non solo alla data di scadenza del
qualificazione obbligatoria; 2) interventi a basso termine per la presentazione della richiesta di
impatto ambientale: categoria OS35 II; importo partecipazione alla procedura di affidamento,
totale: € 339.520,86; incidenza percentuale sul ma anche per tutta la durata della procedura
totale: 2,02%; qualificazione obbligatoria.”, ma il stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla
Consorzio, risultato inizialmente aggiudicatario, si stipula del contratto, nonché per tutto il periodo
vedeva revocare l’aggiudicazione “in quanto dagli dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di
accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti continuità”).
era risultato che, a partire dall’11 ottobre 2019 (e
sino al 6 febbraio 2019), il Consorzio aveva perso Il TAR, inoltre, ha osservato che “il Consorzio
l’attestazione di qualificazione SOA, relativamente ricorrente, al momento della presentazione
alla categoria OS35, per effetto del venir meno dell’istanza di partecipazione, possedeva la
della partecipazione al consorzio della consorziata qualificazione nella categoria OS35, classifica
… consorziata non designata per l’esecuzione dei III, in base al principio del cumulo alla rinfusa,
lavori”. tramite la propria consorziata …., la quale, a sua
volta, la derivava da un rapporto di avvalimento
Il consorzio, in particolare lamentava l’illegittimità con la …., ma che, in data 31 agosto 2018,
dell’atto impugnato per “… violazione degli artt. veniva meno il rapporto tra le due società,
83, co. 2, 84 e 216, co, 14, d.lgs. n. 50/2016 e cosicché, con provvedimento del 14 settembre
7 del disciplinare di gara: venuta meno dalla 2018, l’organismo di attestazione CQOP SOA
compagine consortile la consorziata …., il dichiarava decaduta la prima (e a cascata il
Consorzio era rimasto privo della qualificazione Consorzio) dall’attestazione di qualificazione
necessaria per la categoria OS35 che era stata relativa alla categoria OS35; precisato che, in
assicurata dalla consorziata mediante avvalimento data 10 settembre 2018, l’assemblea dei soci del
…. Ma con l’ammissione provvisoria al Consorzio, Consorzio, dichiarata decaduta la consorziata …,
in data 10 settembre 2018, a cui aveva fatto contestualmente ammetteva “provvisoriamente”
seguito, in data 18 gennaio 2019, quella definitiva, la sua dante causa nell’avvalimento …, inserita in
della …., qualificata nella categoria OS35, la via definitiva nella compagine consortile solo il 18
qualificazione era stata riacquistata; violazione gennaio 2019, ha ritenuto infondata la censura in
degli artt. 83, co. 2, 84 e 216, co, 14, d.lgs. n. applicazione del principio della valenza costitutiva
50/2016 e 7 del disciplinare di gara, eccesso di della certificazione rilasciata dalla SOA.”
potere: non sarebbe più vigente l’obbligo del
mantenimento del possesso dei requisiti dalla data Il TAR, inoltre, ha escluso che “l’impresa
di presentazione dell’offerta e sino all’esecuzione consorziata possa essere considerata soggetto
dei lavori, cosicché l’Amministrazione avrebbe terzo rispetto al consorzio, che risponde, pertanto,
dovuto tener conto del fatto che il Consorzio, della sua condotta, senza che possa porsi un
qualificato nella categoria OS35 alla data della problema di affidamento incolpevole.”.
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