Page 45 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    1. L’Ordinanza CGARS n. 1211/2020           presentazione  dell’offerta,  dopo  la  perdita  della
                                                                qualificazione,  l’aveva  comunque  riacquistata;  la
                 Il  Consiglio di Giustizia  amministrativa  della   stazione  appaltante  avrebbe  dovuto  imporre  la
                 Regione siciliana si è trovato a dover decidere su   sostituzione della consorziata, che aveva perduto
                 una  fattispecie  del  tutto  peculiare:  un  consorzio   la qualificazione in questione, ai sensi dell’art. 89,
                 stabile,  infatti,  ha  impugnato  una  sentenza  del   d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 63, direttiva 2014/24/
                 TAR Sicilia con la quale è stato respinto il ricorso,   UE,  i  quali  sarebbero  applicabili  a  tutti  i  casi  di
                 proposto  avverso  la  propria  esclusione  da  una   affidamento di un’impresa sui requisiti di un altro
                 gara – a motivo della sopravvenuta carenza di un   soggetto, e non solo all’ipotesi dell’avvalimento; “.
                 requisito in corso di gara -.                  Il TAR adito, però, aveva respinto il ricorso e, in
                                                                particolare ha richiamato il “principio di continuità
                 Quanto  ai  requisiti,  “il  bando  prevedeva  la   nel possesso dei requisiti di ammissione” sancito
                 classificazione  dei  lavori  come  di  seguito   nella  decisione  dell’Adunanza  plenaria  n.  8  del
                 indicato:  1)  acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,   2015 (secondo la quale “nelle gare di appalto per
                 opere  d’irrigazione  ed  evacuazione:  categoria   l’aggiudicazione  di  contratti  pubblici  i  requisiti
                 OG6  VIII;  importo  totale:  €  16.505.479,14;   generali  e  speciali  devono  essere  posseduti
                 incidenza   percentuale   sul   totale:   97,98%;   dai  candidati  non  solo  alla  data  di  scadenza  del
                 qualificazione  obbligatoria;  2)  interventi  a  basso   termine  per  la  presentazione  della  richiesta  di
                 impatto  ambientale:  categoria  OS35  II;  importo   partecipazione  alla  procedura  di  affidamento,
                 totale:  €  339.520,86;  incidenza  percentuale  sul   ma  anche  per  tutta  la  durata  della  procedura
                 totale: 2,02%; qualificazione obbligatoria.”, ma il   stessa  fino  all’aggiudicazione  definitiva  ed  alla
                 Consorzio, risultato inizialmente aggiudicatario, si   stipula  del  contratto,  nonché  per  tutto  il  periodo
                 vedeva  revocare l’aggiudicazione “in quanto dagli   dell’esecuzione  dello  stesso,  senza  soluzione  di
                 accertamenti  finalizzati  alla  verifica  dei  requisiti   continuità”).
                 era risultato che, a partire dall’11 ottobre 2019 (e
                 sino al 6 febbraio 2019), il Consorzio aveva perso   Il TAR,  inoltre,  ha  osservato che  “il  Consorzio
                 l’attestazione di qualificazione SOA, relativamente   ricorrente,  al  momento  della  presentazione
                 alla  categoria  OS35,  per  effetto  del  venir  meno   dell’istanza  di  partecipazione,  possedeva  la
                 della partecipazione al consorzio della consorziata   qualificazione  nella  categoria  OS35,  classifica
                 …  consorziata non designata per l’esecuzione dei   III,  in  base  al  principio  del  cumulo  alla  rinfusa,
                 lavori”.                                       tramite la propria consorziata …., la quale, a sua
                                                                volta, la derivava da un rapporto di avvalimento
                 Il consorzio, in particolare lamentava l’illegittimità   con  la  ….,  ma  che,  in  data  31  agosto  2018,
                 dell’atto impugnato  per  “…  violazione  degli  artt.   veniva  meno  il  rapporto  tra  le  due  società,
                 83, co. 2, 84 e 216, co, 14, d.lgs. n. 50/2016 e   cosicché,  con  provvedimento  del  14  settembre
                 7  del  disciplinare  di  gara:  venuta  meno  dalla   2018,  l’organismo  di  attestazione  CQOP  SOA
                 compagine  consortile  la  consorziata  ….,  il   dichiarava  decaduta  la  prima  (e  a  cascata  il
                 Consorzio  era  rimasto  privo  della  qualificazione   Consorzio)   dall’attestazione   di   qualificazione
                 necessaria  per  la  categoria  OS35  che  era  stata   relativa  alla  categoria  OS35;  precisato  che,  in
                 assicurata dalla consorziata mediante avvalimento   data 10 settembre 2018, l’assemblea dei soci del
                 …. Ma con l’ammissione provvisoria al Consorzio,   Consorzio,  dichiarata  decaduta  la  consorziata  …,
                 in  data  10  settembre  2018,  a  cui  aveva  fatto   contestualmente  ammetteva  “provvisoriamente”
                 seguito, in data 18 gennaio 2019, quella definitiva,   la sua dante causa nell’avvalimento …, inserita in
                 della  ….,  qualificata  nella  categoria  OS35,  la   via definitiva nella compagine consortile solo il 18
                 qualificazione  era  stata  riacquistata;  violazione   gennaio 2019, ha ritenuto infondata la censura in
                 degli  artt.  83,  co.  2,  84  e  216,  co,  14,  d.lgs.  n.   applicazione del principio della valenza costitutiva
                 50/2016  e  7  del  disciplinare  di  gara,  eccesso  di   della certificazione rilasciata dalla SOA.”
                 potere:  non  sarebbe  più  vigente  l’obbligo  del
                 mantenimento del possesso dei requisiti dalla data     Il TAR, inoltre,  ha  escluso  che  “l’impresa
                 di  presentazione dell’offerta e sino all’esecuzione   consorziata  possa  essere  considerata  soggetto
                 dei  lavori,  cosicché  l’Amministrazione  avrebbe   terzo rispetto al consorzio, che risponde, pertanto,
                 dovuto  tener  conto  del  fatto  che  il  Consorzio,   della  sua  condotta,  senza  che  possa  porsi  un
                 qualificato  nella  categoria  OS35  alla  data  della   problema di affidamento incolpevole.”.

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