Page 48 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Mediappalti Il Punto
rappresenta un requisito necessario per la ha stabilito che: “Com’è noto, senza sostanziali
configurabilità di un consorzio stabile ai sensi differenze tra nuovo e vecchio Codice, l’istituto
dell’art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del in questione (avvalimento), di derivazione
2016. Tale struttura garantisce un’alterità rispetto comunitaria, consente che un imprenditore possa
alle singole imprese e integra un elemento comprovare alla stazione appaltante il possesso
teleologico, riconducibile all’astratta idoneità dei necessari requisiti economici, finanziari, tecnici
del consorzio ad eseguire il contratto di appalto, e organizzativi – nonché di attestazione della
fungendo anche nelle fasi precedenti all’esecuzione certificazione SOA – a fini di partecipazione ad
da tramite tra la p.a. e le consorziate, che abbiano una gara, facendo riferimento alle capacità di altro
scelto e previsto nel proprio statuto di operare soggetto (ausiliario), che assume contrattualmente
congiuntamente nel settore dei contratti pubblici, con lo stesso – impegnandosi nei confronti della
per un determinato arco temporale. Coerentemente stazione appaltante – una responsabilità solidale.
alla ratio dell’istituto in esame, che è quella di … Il Collegio ritiene che il comma 1, ultimo periodo
favorire la partecipazione di piccole e medie dell’art. 89 del nuovo Codice Appalti – a mente del
imprese alle procedure di gare, ciò non esclude quale “il concorrente allega, altresì, alla domanda
che il consorzio, dotato di una propria “azienda” di partecipazione in originale o copia autentica
intesa come complesso di beni organizzati, possa il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria
nell’esecuzione delle prestazioni avvalersi delle si obbliga nei confronti del concorrente a fornire
consorziate, sia pure nei limiti previsti, senza che i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
per ciò solo venga meno la sua alterità”. necessarie per tutta la durata dell’appalto” – trovi
applicazione anche nel caso di specie senza che a
E proprio su questa “alterità” delle consorziate ciò osti né il fatto che si tratti di un avvalimento
rispetto al consorzio si caratterizza la fattispecie infragruppo”.”.
scrutinata nel giudizio di che trattasi: infatti, la
consorziata “ausiliaria” del consorzio traeva a sua Il caso dell’avvalimento tra società appartenenti
volta il requisito da un altro soggetto – che per alla stessa holding può essere trasferito a maggior
sua autonoma iniziativa glielo ha improvvisamente ragione alla fattispecie in esame, in cui si tratta
negato -, quest’ultimo poi, consorziandosi a di società appartenenti al medesimo consorzio
sua volta, ha fornito nuovamente il requisito al stabile che, pertanto - ferma la responsabilità
consorzio. del consorzio verso la stazione appaltante -, ben
possono alternarsi nel fornire i requisiti dei quali il
Dunque, volendo aderire alla tesi dell’appellante, consorzio si giova: il concorrente, infatti, è sempre
male ha fatto la stazione appaltante a non dare e solo il consorzio – non muta la sua compagine -,
concreta e diretta applicazione tenere ai principi indifferentemente da quali siano le consorziate che
posti dall’art. 63, direttiva 2014/24/UE, giacché il gli forniscono i requisiti necessari.
nuovo soggetto “venuto in soccorso” del consorzio
è divenuto consorziato anch’esso e, pertanto, Più in dettaglio, osserva il CGARS “al riguardo,
appare del tutto indifferente la sua posizione, dovrebbe ritenersi che la consorziata non
rispetto a quella di qualsiasi altra consorziata, designata per l’esecuzione dei lavori vada
ivi compresa quella inizialmente “ausiliaria” del considerata soggetto terzo rispetto al consorzio.
consorzio. Peraltro, anche a ritenere diversamente, tale
andrebbe considerata … (ausiliaria della …); e
Protagonista di una applicazione estensiva poiché la perdita del requisito è avvenuta perché
dell’avvalimento è stata, nel recente passato, un soggetto terzo (…, ausiliaria della consorziata
una sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, …) ha volutamente operato il recesso dal
9 maggio 2017, n. 5545, che ha riconosciuto rapporto, si ricadrebbe nell’ambito di applicazione
l’applicabilità dell’avvalimento ex art. 89 del della direttiva, la quale, all’art. 63 (rubricato “
d.lgs. n. 50 del 2016 in presenza di avvalimento Affidamento sulle capacità di altri soggetti”), dopo
c.d. “infragruppo”. Nel caso esaminato dai aver stabilito (relativamente ai criteri relativi
giudici capitolini veniva contestata l’assenza di alla capacità economica e finanziaria ed ai criteri
necessità di costituire un contratto di avvalimento relativi alle capacità tecniche e professionali) che
anche quando due società appartengano al “un operatore economico può, se del caso e per
medesimo gruppo e, sulla questione, il Tribunale un determinato appalto, fare affidamento sulle
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