Page 42 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.  ordinaria,  e  non  tramite  PEC,  non  è  in  grado  di
                 Ha concluso dunque il TAR affermando che <<In   assicurare  ragionevole certezza  in ordine  al
                 mancanza della dimostrazione di conoscenza o di   recepimento  dell’atto  e  quindi  alla  conoscenza
                 conoscibilità  della  comunicazione,  dalla  semplice   o conoscibilità  della presenza  della richiesta di
                 adozione  dell’atto  unilaterale  non  possono  farsi   soccorso  da  parte  del  destinatario;  ragionevole
                 discendere  gli  effetti  intrusivi  e  sfavorevoli  che   certezza  che  invece  è  indispensabile,  come  si  è
                 l’ordinamento  collega  alla  richiesta  di  soccorso   evidenziato,  per  le  conseguenze  che  discendono
                 sul presupposto che la scelta di non riscontrare la   dalla natura  e  dal regime  giuridico previsto  per
                 richiesta  sia  frutto  di  una  decisione  consapevole   l’istituito, oltre che per il corretto svolgimento delle
                 del destinatario che a tal fine deve essere quanto   operazioni di gara.
                 informato della presenza dell’atto, riservandosi poi,
                 nell’ambito della sua libertà negoziale, ogni ulteriore
                 valutazione di merito. l’episodio della cattura della   4. Considerazioni finali
                 mail  nella  cartella  c.d.  spam  del  destinatario  si
                 sarebbe  potuto  facilmente  scongiurare  ove  la   La  sentenza  in commento  ha tentato, in parte
                 comunicazione fosse stata accompagnata da forme   riuscendoci,  di colmare  il vuoto  normativo
                 idonee  a  garantire  che  la  stessa  giungesse  nella   concernente  le  modalità  di  comunicazione
                 cartella  della  “posta  in  arrivo”  del  destinatario.   dell’attivazione  del  soccorso  istruttorio,
                 Sarebbe  bastato  prevedere  ad  esempio  l’invio   presupponendo  la  natura  intrusiva  e  sfavorevole
                 di  una  comunicazione  elettronica  (nella  forma   di tali comunicazioni, il cui mancato  riscontro
                 prescelta dalla stazione appaltante) accompagnata   determina  l’irreversibile  conseguenza
                 dalla trasmissione di una                                            dell’esclusione della gara
                 ricevuta  di  ricezione  o                                           del concorrente.
                 di  lettura  che  avrebbe   Ciò che occorrerebbe evitare,
                 consentito  al  sistema         in effetti, è il paradosso           Ciò   che   occorrerebbe
                 di  gestione  della  mail     dell’eterogenesi dei fini: al          evitare,   in   effetti,
                 di  non  riconoscere  la   dichiarato intento di fare  ricorso       è      il    paradosso
                 comunicazione    come         a sistemi di e-procurement,            dell’eterogenesi  dei  fini:
                 posta  indesiderata;  in     volto alla semplificazione ed           al  dichiarato  intento  di
                 questo  modo  sarebbe      allo snellimento delle procedure          fare    ricorso  a  sistemi
                 stata   ragionevolmente                                              di e-procurement,  volto
                 garantita la conoscibilità,   ad evidenza pubblica e, quindi,        alla  semplificazione  ed
                 da parte del destinatario,   all’alleggerimento degli oneri          allo  snellimento  delle
                 della   presenza   della     partecipativi dei concorrenti,          procedure  ad  evidenza
                 richiesta   di   soccorso   non deve corrispondere l’effetto         pubblica   e,   quindi,
                 istruttorio   nella   c.d.    contrario, ossia l’illegittimo         all’alleggerimento  degli
                 “Area   Comunicazioni”        affievolimento della tutela            oneri      partecipativi
                 e  tale  risultato  sarebbe   e del livello delle garanzie           dei  concorrenti,  non
                 stato   ottenuto   senza     partecipative dei concorrenti           deve      corrispondere
                 oneri   eccessivamente                                               l’effetto    contrario,
                 gravosi  a  carico  della   stessi, i quali rischiano di trovarsi    ossia       l’illegittimo
                 stazione  appaltante  e/o     esclusi da gare di rilevante           affievolimento    della
                 pregiudizievoli   per   il     importanza solo perché la             tutela e del livello delle
                 celere  svolgimento  delle   Stazione appaltante ha inteso           garanzie   partecipative
                 operazioni di gara>>.         dotarsi di una disciplina di           dei concorrenti stessi,
                                             gara che la esonera dall’onere           i   quali   rischiano   di
                 In  definitiva,  secondo     di attivare mediante una PEC            trovarsi  esclusi  da  gare
                 il  TAR,  la  modalità       il procedimento di soccorso             di rilevante  importanza
                 telematica          di                                               solo  perché  la  Stazione
                 comunicazione    della                 istruttorio                   appaltante  ha  inteso
                 presenza  della  richiesta                                           dotarsi  di  una  disciplina
                 di soccorso  istruttorio                                             di gara  che  la  esonera
                 nella  c.d.  “Area  Comunicazioni”  mediante  mail   dall’onere  di  attivare  mediante  una  PEC  il

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