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Mediappalti Il Punto
giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario. ordinaria, e non tramite PEC, non è in grado di
Ha concluso dunque il TAR affermando che <<In assicurare ragionevole certezza in ordine al
mancanza della dimostrazione di conoscenza o di recepimento dell’atto e quindi alla conoscenza
conoscibilità della comunicazione, dalla semplice o conoscibilità della presenza della richiesta di
adozione dell’atto unilaterale non possono farsi soccorso da parte del destinatario; ragionevole
discendere gli effetti intrusivi e sfavorevoli che certezza che invece è indispensabile, come si è
l’ordinamento collega alla richiesta di soccorso evidenziato, per le conseguenze che discendono
sul presupposto che la scelta di non riscontrare la dalla natura e dal regime giuridico previsto per
richiesta sia frutto di una decisione consapevole l’istituito, oltre che per il corretto svolgimento delle
del destinatario che a tal fine deve essere quanto operazioni di gara.
informato della presenza dell’atto, riservandosi poi,
nell’ambito della sua libertà negoziale, ogni ulteriore
valutazione di merito. l’episodio della cattura della 4. Considerazioni finali
mail nella cartella c.d. spam del destinatario si
sarebbe potuto facilmente scongiurare ove la La sentenza in commento ha tentato, in parte
comunicazione fosse stata accompagnata da forme riuscendoci, di colmare il vuoto normativo
idonee a garantire che la stessa giungesse nella concernente le modalità di comunicazione
cartella della “posta in arrivo” del destinatario. dell’attivazione del soccorso istruttorio,
Sarebbe bastato prevedere ad esempio l’invio presupponendo la natura intrusiva e sfavorevole
di una comunicazione elettronica (nella forma di tali comunicazioni, il cui mancato riscontro
prescelta dalla stazione appaltante) accompagnata determina l’irreversibile conseguenza
dalla trasmissione di una dell’esclusione della gara
ricevuta di ricezione o del concorrente.
di lettura che avrebbe Ciò che occorrerebbe evitare,
consentito al sistema in effetti, è il paradosso Ciò che occorrerebbe
di gestione della mail dell’eterogenesi dei fini: al evitare, in effetti,
di non riconoscere la dichiarato intento di fare ricorso è il paradosso
comunicazione come a sistemi di e-procurement, dell’eterogenesi dei fini:
posta indesiderata; in volto alla semplificazione ed al dichiarato intento di
questo modo sarebbe allo snellimento delle procedure fare ricorso a sistemi
stata ragionevolmente di e-procurement, volto
garantita la conoscibilità, ad evidenza pubblica e, quindi, alla semplificazione ed
da parte del destinatario, all’alleggerimento degli oneri allo snellimento delle
della presenza della partecipativi dei concorrenti, procedure ad evidenza
richiesta di soccorso non deve corrispondere l’effetto pubblica e, quindi,
istruttorio nella c.d. contrario, ossia l’illegittimo all’alleggerimento degli
“Area Comunicazioni” affievolimento della tutela oneri partecipativi
e tale risultato sarebbe e del livello delle garanzie dei concorrenti, non
stato ottenuto senza partecipative dei concorrenti deve corrispondere
oneri eccessivamente l’effetto contrario,
gravosi a carico della stessi, i quali rischiano di trovarsi ossia l’illegittimo
stazione appaltante e/o esclusi da gare di rilevante affievolimento della
pregiudizievoli per il importanza solo perché la tutela e del livello delle
celere svolgimento delle Stazione appaltante ha inteso garanzie partecipative
operazioni di gara>>. dotarsi di una disciplina di dei concorrenti stessi,
gara che la esonera dall’onere i quali rischiano di
In definitiva, secondo di attivare mediante una PEC trovarsi esclusi da gare
il TAR, la modalità il procedimento di soccorso di rilevante importanza
telematica di solo perché la Stazione
comunicazione della istruttorio appaltante ha inteso
presenza della richiesta dotarsi di una disciplina
di soccorso istruttorio di gara che la esonera
nella c.d. “Area Comunicazioni” mediante mail dall’onere di attivare mediante una PEC il
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