Page 39 - MediAppalti, Anno X - N. 8
P. 39
Il Punto Mediappalti
Vi è tuttavia un orientamento opposto, per il Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 1192).
quale l’interpretazione funzionale ed estensiva In aderenza all’illustrato ultimo orientamento, il
dell’attuale quadro normativo depone certamente Consiglio di Stato ha affermato, in tema di gare
nel senso che la comunicazione della richiesta telematiche, che <<se è pur vero che la modulazione
di integrazione documentale di cui all’art. 83, degli strumenti aggiuntivi alla pubblicazione
comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, rientri tra quelle sul sito è rimessa allo scrutinio discrezionale
per le quali risulta necessario l’utilizzo della PEC, in dell’amministrazione, ciò non toglie che la scelta
quanto comunicazione evidentemente preordinata in concreto operata possa essere vagliata - sia
- sul piano effettuale - all’esclusione dalla gara in pure nei limiti del sindacato sull’eccesso di potere
caso di mancato riscontro al soccorso istruttorio - nel suo stesso fondamento di “adeguatezza ed
disposto dall’Amministrazione. Si ritiene infatti opportunità”, alla luce dei generali principi di leale
che <<la suddetta previsione normativa [ossia cooperazione e proporzionalità e, quindi, secondo
l’art. 76 del D.lgs. 50/2016, n.d.r.] debba essere i paradigmi di “buona fede” e “correttezza”,
letta in termini più ampi, sì da comprendere cioè enucleabili dal più ampio concetto di “buon
non solo i provvedimenti di esclusione in senso andamento” della funzione amministrativa.
stretto, ma anche quegli atti che pongono a carico Tanto vale, a maggior ragione, all’interno di
dei concorrenti degli incombenti il cui mancato procedure telematiche caratterizzate da termini
rispetto comporta come sanzione l’esclusione dalla particolarmente ristretti e nelle quali risulta
gara […] In tal quadro rientra dunque anche l’atto fondamentale l’utilizzo di modalità idonee e coerenti
di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del per comunicare lo svolgimento delle operazioni di
2016, con il quale la stazione appaltante assegna gara, onde evitare di imporre ai concorrenti degli
al concorrente un termine non superiore a dieci oneri di diligenza sostanzialmente sproporzionati,
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate che possono condurre alla loro estromissione
le dichiarazioni necessarie alla partecipazione per omissioni facilmente evitabili e, quindi,
alla gara, con la precisazione che “in caso di all’ingiustificata compromissione del principio della
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il massima partecipazione […]>> (Cons. di Stato,
concorrente è escluso dalla gara”. Si tratta infatti, Sez. III, 29 luglio 2020, n. 4811).
anche in tal caso, di un atto “dotato di forte
potenzialità lesiva per il concorrente, stante la
perentorietà del termine che viene assegnato per 3. La sentenza del TAR Lazio n. 10550 del
la regolarizzazione […] e di cui quindi deve essere 16 ottobre 2020
dato avviso ai concorrenti a mezzo pec>> (TAR
Toscana, 26 aprile 2017, n. 609). Il TAR Lazio è dunque intervenuto nel difficile
tentativo di trovare un equilibrio tra i descritti
È stato inoltre ritenuto, sempre in linea contrapposti orientamenti.
con l’orientamento poc’anzi espresso, che
<<l’inserimento del documento (richiesta di La fattispecie riguardava l’esclusione dalla
chiarimenti) sulla “piattaforma informatica” procedura di gara di un concorrente per non aver
dedicata alla gara non è oggettivamente riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio entro
sufficiente ad integrare adempimento degli oneri di il termine perentorio di 10 giorni assegnato a pena
comunicazione individuale a cui la S.A. era tenuta, di esclusione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
ai fini della attivazione del soccorso istruttorio, d.lgs. n. 50 del 2016.
ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del d.lgs. n.
50 del 18.4.2016. La procedura doveva essere Tale richiesta non veniva trasmessa all’indirizzo PEC
attuata dalla S.A. nella forma della comunicazione del concorrente, ma è stata “caricata” nella c.d.
individuale a mezzo p.e.c., la quale, anche alla luce “Area Comunicazioni” della piattaforma telematica
delle menzionata disposizione del bando, era l’unica della gara; la stazione appaltante ha poi inviato
idonea a garantire pienamente la conoscenza di una una mail ordinaria (c.d. di cortesia) all’indirizzo
informativa decisiva per evitare alla concorrente di posta elettronica ordinaria del concorrente con
l’esclusione dalla gara. Si rammenta infatti che, ai cui questi veniva informato della presenza della
sensi del menzionato comma 9 dell’art. 83, in caso predetta richiesta nella c.d. “Area Comunicazioni”,
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, mail che tuttavia veniva destinata tra la “posta
il concorrente è escluso dalla gara>> (TAR Lazio, indesiderata” del concorrente destinatario.
39