Page 39 - MediAppalti, Anno X - N. 8
P. 39

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Vi  è  tuttavia  un  orientamento  opposto,  per  il   Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 1192).
                 quale  l’interpretazione  funzionale  ed  estensiva   In aderenza  all’illustrato  ultimo orientamento, il
                 dell’attuale quadro normativo depone certamente   Consiglio  di  Stato  ha  affermato,  in  tema  di  gare
                 nel  senso  che  la  comunicazione  della  richiesta   telematiche, che <<se è pur vero che la modulazione
                 di integrazione  documentale  di cui  all’art.  83,   degli  strumenti  aggiuntivi  alla  pubblicazione
                 comma  9,  D.  Lgs.  n.  50/2016,  rientri  tra  quelle   sul  sito  è  rimessa  allo  scrutinio  discrezionale
                 per le quali risulta necessario l’utilizzo della PEC, in   dell’amministrazione,  ciò  non  toglie  che  la  scelta
                 quanto comunicazione evidentemente preordinata   in  concreto  operata  possa  essere  vagliata  -  sia
                 - sul piano effettuale - all’esclusione dalla gara in   pure nei limiti del sindacato sull’eccesso di potere
                 caso  di  mancato  riscontro  al  soccorso  istruttorio   -  nel  suo  stesso  fondamento  di  “adeguatezza  ed
                 disposto  dall’Amministrazione.  Si  ritiene  infatti   opportunità”, alla luce dei generali principi di leale
                 che  <<la  suddetta  previsione  normativa [ossia   cooperazione e proporzionalità e, quindi, secondo
                 l’art. 76 del D.lgs. 50/2016, n.d.r.] debba essere   i  paradigmi  di  “buona  fede”  e  “correttezza”,
                 letta in termini più ampi, sì da comprendere cioè   enucleabili  dal  più  ampio  concetto  di  “buon
                 non  solo  i  provvedimenti  di  esclusione  in  senso   andamento” della funzione amministrativa.
                 stretto, ma anche quegli atti che pongono a carico   Tanto  vale,  a  maggior  ragione,  all’interno  di
                 dei  concorrenti  degli  incombenti  il  cui  mancato   procedure  telematiche  caratterizzate  da  termini
                 rispetto comporta come sanzione l’esclusione dalla   particolarmente  ristretti  e  nelle  quali  risulta
                 gara […] In tal quadro rientra dunque anche l’atto   fondamentale l’utilizzo di modalità idonee e coerenti
                 di  cui  all’art.  83,  comma  9,  del  d.lgs.  n.  50  del   per comunicare lo svolgimento delle operazioni di
                 2016, con il quale la stazione appaltante assegna   gara, onde evitare di imporre ai concorrenti degli
                 al  concorrente  un  termine  non  superiore  a  dieci   oneri di diligenza sostanzialmente sproporzionati,
                 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate   che  possono  condurre  alla  loro  estromissione
                 le  dichiarazioni  necessarie  alla  partecipazione   per  omissioni  facilmente  evitabili  e,  quindi,
                 alla  gara,  con  la  precisazione  che  “in  caso  di   all’ingiustificata compromissione del principio della
                 inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il   massima  partecipazione  […]>>  (Cons.  di  Stato,
                 concorrente è escluso dalla gara”. Si tratta infatti,   Sez. III, 29 luglio 2020, n. 4811).
                 anche  in  tal  caso,  di  un  atto  “dotato  di  forte
                 potenzialità  lesiva  per  il  concorrente,  stante  la
                 perentorietà del termine che viene assegnato per   3. La sentenza del TAR Lazio n. 10550 del
                 la regolarizzazione […] e di cui quindi deve essere   16 ottobre 2020
                 dato  avviso  ai  concorrenti  a  mezzo  pec>> (TAR
                 Toscana, 26 aprile 2017, n. 609).              Il  TAR  Lazio  è  dunque  intervenuto  nel  difficile
                                                                tentativo  di  trovare  un  equilibrio  tra  i  descritti
                 È  stato  inoltre  ritenuto,  sempre  in  linea   contrapposti orientamenti.
                 con  l’orientamento  poc’anzi  espresso,  che
                 <<l’inserimento  del  documento  (richiesta  di   La   fattispecie   riguardava   l’esclusione   dalla
                 chiarimenti)   sulla   “piattaforma   informatica”   procedura di gara di un concorrente per non aver
                 dedicata  alla  gara  non  è  oggettivamente   riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio entro
                 sufficiente ad integrare adempimento degli oneri di   il termine perentorio di 10 giorni assegnato a pena
                 comunicazione individuale a cui la S.A. era tenuta,   di esclusione ai sensi  dell’art.  83,  comma  9,  del
                 ai  fini  della  attivazione  del  soccorso  istruttorio,   d.lgs. n. 50 del 2016.
                 ai  sensi  del  comma  9  dell’art.  83  del  d.lgs.  n.
                 50  del  18.4.2016.  La  procedura  doveva  essere   Tale richiesta non veniva trasmessa all’indirizzo PEC
                 attuata dalla S.A. nella forma della comunicazione   del  concorrente,  ma  è  stata  “caricata”  nella  c.d.
                 individuale a mezzo p.e.c., la quale, anche alla luce   “Area Comunicazioni” della piattaforma telematica
                 delle menzionata disposizione del bando, era l’unica   della gara; la stazione appaltante  ha  poi inviato
                 idonea a garantire pienamente la conoscenza di una   una  mail  ordinaria  (c.d.  di cortesia)  all’indirizzo
                 informativa  decisiva  per  evitare  alla  concorrente   di posta elettronica ordinaria del concorrente con
                 l’esclusione dalla gara. Si rammenta infatti che, ai   cui  questi  veniva  informato  della  presenza  della
                 sensi del menzionato comma 9 dell’art. 83, in caso   predetta richiesta nella c.d. “Area Comunicazioni”,
                 di inutile decorso del termine di regolarizzazione,   mail che tuttavia veniva  destinata  tra  la “posta
                 il concorrente è escluso dalla gara>> (TAR Lazio,   indesiderata” del concorrente destinatario.

                                                             39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44