Page 34 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Mediappalti Il Punto
4. L’affidamento diretto emergenziale Nella nuova previsione non viene richiamato il
della legge 120/2020 fatto istruttorio per cui l’assegnazione diretta
può avvenire anche senza consultazione di più
Rimane, infine, da analizzare la “nuova” fattispecie operatori ma ciò per un fatto, secondo chi scrive,
di affidamento diretto emergenziale ovvero ancor più ovvio.
ex comma 1, lett. a) dell’articolo 1 della legge
120/2020. Premesso che parlare di affidamento diretto
previa consultazione è un errore visto che non si
In primo luogo, come anche palesato dall’ANAC sarebbe in presenza di un affidamento diretto ma,
(sempre nel documento di commento al DL soprattutto, la modalità operativa del RUP, come
76/2020) si è in presenza di un affidamento detto, fissata al contrario, risulta assolutamente
diretto “puro” ovvero dell’assegnazione che non superflua in un contesto emergenziale in un tempo
richiede la intermediazione della consultazione e/o di “guerra” con le finalità della stessa norma (di
valutazione di più preventivi. privilegiare la celerità e la sostanza alla mera
forma).
Nella elaborazione della nuova disposizione
legislativa (art. 1, comma 2, lett. a) della legge
120/2020), il legislatore, effettivamente, aveva due 5. Come si affida direttamente e quali
esempi. Il primo si sostanziava nel suggerimento sono le motivazioni da addurre
fornito dall’ANAC già con gli schemi delle linee
guida n. 4; il secondo è dato, evidentemente, dalla Che si sia in presenza di un affidamento puro,
attuale norma codicistica che può essere derogata non dissimile da quello previsto nell’articolo 36,
(ex art. 36, comma 2, lett. a)). emerge oltre che dall’ANAC anche dalla prima
giurisprudenza (Tar Liguria sentenza n. 742/2020).
Il legislatore, praticamente, non si è affidato Si tratta pertanto di affidamento diretto che può
né al primo (già “respinto” nel caso della avvenire senza consultazione di più operatori e
predisposizione del decreto quindi senza la consultazione
legislativo correttivo 57/2016 del mercato ma, come si legge
che ha modificato l’articolo Nella elaborazione della nel passo delle linee guida n.
36 sopprimendo il riferimento nuova disposizione 4 già riportate, attingendo
all’adeguata motivazione) ma legislativa (art. 1, comma una serie di elementi istruttori
non si è ispirato neppure al necessari e sufficienti anche
secondo ed attuale comma 2, lett. a) della legge da altre esperienze, sia della
2, lett. a) dell’articolo 36 120/2020), il legislatore, stessa stazione appaltante sia
del Codice per il quale anzi – effettivamente, aveva di altre stazioni.
con le norme emergenziali due esempi. Il primo
– ha previsto la deroga. si sostanziava nel Soprattutto deve essere
suggerimento fornito sottolineato il fatto che ciò che
Le ragioni per cui non sia stata dall’ANAC già con gli vincola la scelta dell’affidatario
“ripetuta” la norma o effettuato schemi delle linee è semplicemente il possesso
un mero rinvio ma con importi guida n. 4; il secondo è dei requisiti e l’economicità
aumentati, sarebbe stato (la convenienza/congruità) del
sufficiente infatti scrivere la dato, evidentemente, prezzo praticato.
norma come un rinvio del tipo: dalla attuale norma
“fino alla data del 31/12/2021 codicistica che può Se il primo aspetto è ovvio, il
è consentito l’affidamento essere derogata (ex art. secondo richiede un minus di
diretto per gli importi di …”, 36, comma 2, lett. a)). sforzo istruttorio (la correlata
non è dato conoscere. “certificazione” di congruità)
ma che può essere espresso
È chiaro che imporre – anche dal “prezzo” offerto in
come emerge dal verbo, le stazioni appaltanti un dato preventivo ed il prezzo precedentemente
“procedono”, avrebbe dovuto avere efficacia pagato per lo stesso appalto, oppure dal prezzo di
differente rispetto ad un mero rinvio. contratto di altre amministrazioni o, infine, e dalla
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