Page 13 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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dell’affidamento in house. In questo quadro - il Testo Unico sulle società partecipate, che, all’art.
ritiene il Consiglio di Stato - il Comune avrebbe 2 comma 1 lettere c) e d), definisce il controllo
interesse ad impugnare l’affidamento diretto analogo e il controllo analogo congiunto; norme,
perché è suo interesse che il servizio nel proprio queste, che – ricorda il Consiglio di Stato - sono
territorio sia gestito in modo legittimo. soltanto ricognitive di un istituto già esistente in
via giurisprudenziale.
Per contro, le resistenti deducevano che la
selezione di IREN come società incorporante, in Sul piano nazionale, invece, il Consiglio di Stato
quanto effettuata tramite gara, soddisferebbe i rammenta, innanzitutto, che l’art. 113 del TUEL
requisiti necessari per proseguire il servizio, sicchè consentiva l’affidamento in house e che tale norma
non vi sarebbe alcun affidamento diretto senza i era vigente all’epoca dell’affidamento in house
presupposti dell’in house. disposto dal Comune di cui si tratta (2005): di qui
la possibilità per gli enti locali di affidare il servizio
Secondo questa prospettazione, la procedura costituendo a tale scopo una società di capitali
pubblica con cui si è scelto il partner per a partecipazione pubblica. Successivamente è
l’aggregazione (ossia la IREN) avrebbe dato intervenuta la norma nazionale sulla gestione
luogo anche all’affidamento del servizio, disposto integrata dei rifiuti urbani ossia l’art. 200
quindi a monte dalla gara esperita e non dalla d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi del quale il
delibera provinciale successiva. Se è vero che servizio è gestito dalle Regioni, che vi procedono
la gara non aveva, all’evidenza, per oggetto individuando ambiti territoriali ottimali ed hanno
l’affidamento del servizio in questione, tuttavia, potestà legislativa integrativa al riguardo. Si
secondo le resistenti, si può ragionevolmente richiama quindi il quadro regionale, evidenziando
sostenere che lo comprendesse indirettamente, in che la Regione Liguria (con la L.R. n. 1/2014) ha
base al principio logico e pratico per cui nel più previsto che gli ambiti territoriali coincidano con le
sta il meno. Accogliendo la tesi della Provincia, Province, le quali gestiscono il servizio per i Comuni
non si configurerebbe alcun affidamento diretto che ne fanno parte. Tali enti devono provvedere
illegittimo. necessariamente all’affidamento o per pubblica
gara o in house nei casi in cui esso è consentito.
La questione è sicuramente rilevante ai fini della
decisione: se fosse corretta la tesi sostenuta dal La ricognizione normativa del Supremo Giudice
Comune appellante, andrebbe accolto il ricorso amministrativo si conclude con il richiamo alle
di primo grado, con annullamento dell’atto di norme in tema di partecipazioni societarie
affidamento impugnato. Di conseguenza la pubbliche: il Consiglio di Stato ricorda, nella
Provincia, competente in base alla legge regionale specie, l’art. 1, commi 611 e 612, della L. n.
citata, dovrebbe disporre un nuovo affidamento in 190/2014, nonché il già citato art. 3 bis comma 2
modo legittimo, quindi o mediante pubblica gara bis D.L. n. 138/2011, che ha previsto la continuità
oppure mediante affidamento in house a soggetto di gestione fra l’originario affidatario e il soggetto
che ne abbia i requisiti. a lui subentrato.
Seguendo invece la tesi opposta, il motivo di
appello andrebbe respinto, perché l’affidamento 5. Il rinvio alla Corte di giustizia
sarebbe stato disposto in modo legittimo.
Delineato il quadro normativo, il Supremo Giudice
A prescindere da ogni considerazione nel merito, mostra chiaramente di aderire alla posizione della
il Supremo giudice amministrativo si vede Provincia e delle altre resistenti, pur riconoscendo,
costretto a disporre il rinvio alla Corte europea e tuttavia, a giustificazione forse di una maggior
la conseguente sospensione del giudizio in quanto, cautela da utilizzare, che nella giurisprudenza
ai sensi dell’art. 267 comma 3 TFUE, il Consiglio di amministrativa non esistono precedenti sul punto:
Stato è giurisdizione nazionale di ultima istanza. l’attenzione deve porsi sul momento concorrenziale,
Il rinvio è preceduto da una rapida disamina della che si raggiunge, in termini sostanziali, quando
normativa e della giurisprudenza rilevanti. Il punto più operatori competono, o possono competere,
di partenza della analisi del giudice amministrativo per assicurarsi il relativo mercato nel periodo
è la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, e di riferimento, «indipendentemente dalla
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