Page 12 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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dell’affidamento provinciale, applicandosi il quello del controllo analogo, non sussistano più.
principio tempus regit actum, la gestione in house
del servizio rifiuti nel comune di Lerici conservava La posizione del Comune si basa sulla violazione
validità ed efficacia sia all’atto dell’entrata in dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE e dell’art.
vigore delle leggi regionali che hanno inteso 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cd. Testo
salvaguardare «le scelte di gestione omogenea tra unico sulle società partecipate) per cui l’originario
più comuni già operative» (art. 14 comma 6 L.R. affidamento in house del servizio non avrebbe
n. 1/2014) e - specificamente – quelle in house potuto essere mantenuto dalla Provincia in quanto
esistenti, sia all’atto della adozione della delibera dello stesso non esistevano più i presupposti:
provinciale impugnata; - il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune
4) la prescrizione regionale sulla non praticabilità ricorrente, a suo tempo affidato legittimamente
degli affidamenti in economia anche oltre il 2020 in house alla ACAM S.p.a. (con controllo analogo
concerne le sole gestioni «in economia», mentre il congiunto), viene ora affidato alla IREN, e per essa
comune di Lerici non aveva in atto una gestione in alla sua controllata, senza che rispetto a nessuna
economia, bensì in house; di queste due società il controllo analogo più
5) all’atto dell’adozione del provvedimento sussista;
impugnato, ACAM era affidataria in house del - le azioni ACAM, già di proprietà del Comune
servizio rifiuti per il comune di Lerici con scadenza ricorrente, sono diventate azioni IREN, e i
al 31.12.2018; il successivo venir meno della presupposti del controllo analogo congiunto
partecipazione del comune di Lerici in ACAM sono scomparsi già in questo momento. Infatti,
non renderebbe dunque illegittimo il relativo la partecipazione nella IREN ha peso irrilevante,
affidamento in house che è stato salvaguardato comunque non tale da potere influenzare le scelte
dalla L.R. n. 1/2014 sul solo presupposto che tale della società in questione, la quale oltretutto,
modalità di gestione fosse stata - a suo tempo - opera in tutta Italia, e quindi anche in aree del
effettuata nel rispetto della previgente normativa tutto estranee alla Provincia di La Spezia. Va inoltre
(nel caso di specie, l’art. 113 comma 5 lettera c del considerato che la IREN è una società quotata
D. Lgs. n. 267/2000). sicchè la presenza di privati nel suo capitale è
normale e fisiologica. Nel momento poi in cui il
Comune ha ceduto la propria partecipazione nella
4. L’appello al Consiglio di Stato IREN così acquisita è venuto a mancare qualsiasi
collegamento – e quindi, ogni possibile controllo-
Contro la decisione del TAR il Comune di Lerici del Comune sulla società stessa.
ricorre al Consiglio di Stato, che, con l’ordinanza del
18/11/2020 n. 7161, chiede l’intervento della Corte Nella situazione descritta, la Provincia di La Spezia,
di Giustizia dell’Unione Europea, su istanza dello con l’atto impugnato, ha disposto l’affidamento del
stesso Comune, al fine di accertare la compatibilità servizio per il Comune ricorrente in via diretta,
con le norme europee in tema di in house delle senza procedere ad alcuna gara: secondo la
norme nazionali nella parte in cui consentono di tesi sostenuta dal Comune, ciò realizzerebbe un
continuare una gestione originariamente affidata in affidamento diretto illegittimo, per mancanza
house quando i relativi presupposti, in particolare – sopravvenuta, in questo caso - dei requisiti
7. L’articolo 4, comma 1, del Testo unico sulle società partecipate stabilisce che «le amministrazioni pubbliche
non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e servizi non direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». La Corte di Giustizia -
interpellata con ordinanza del Consiglio di Stato, V, ord. 7 gennaio 2019, n. 138 – ha chiarito, con ordinanza
del 6/2/2020, cause riunite C-89/19 e C-91/19, che è legittima la normativa nazionale che impedisce ad
un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre
amministrazioni aggiudicatrici, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere
di veto e qualora detta amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di
controllo congiunto e, di conseguenza, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore
di tale ente, il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrici.
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