Page 12 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                 dell’affidamento   provinciale,   applicandosi   il   quello del controllo analogo, non sussistano più.
                 principio tempus regit actum, la gestione in house
                 del servizio rifiuti nel comune di Lerici conservava   La posizione del Comune si basa sulla violazione
                 validità  ed  efficacia  sia  all’atto  dell’entrata  in   dell’art.  12  della direttiva  2014/24/UE  e  dell’art.
                 vigore  delle leggi regionali che  hanno  inteso   4  del  d.lgs.  19  agosto  2016  n.  175  (cd.  Testo
                 salvaguardare «le scelte di gestione omogenea tra   unico sulle società partecipate) per cui l’originario
                 più comuni già operative» (art. 14 comma 6 L.R.   affidamento  in house  del servizio non  avrebbe
                 n.  1/2014)  e  -  specificamente  –  quelle  in house   potuto essere mantenuto dalla Provincia in quanto
                 esistenti, sia all’atto della adozione della delibera   dello stesso non esistevano più i presupposti:
                 provinciale impugnata;                         - il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune
                 4)  la prescrizione regionale sulla non praticabilità   ricorrente,  a  suo  tempo  affidato  legittimamente
                 degli affidamenti in economia anche oltre il 2020   in house alla ACAM S.p.a. (con controllo analogo
                 concerne le sole gestioni «in economia», mentre il   congiunto), viene ora affidato alla IREN, e per essa
                 comune di Lerici non aveva in atto una gestione in   alla sua controllata, senza che rispetto a nessuna
                 economia, bensì in house;                      di  queste  due  società  il  controllo  analogo  più
                 5) all’atto  dell’adozione del provvedimento   sussista;
                 impugnato,  ACAM  era  affidataria  in house  del   -  le  azioni ACAM,  già  di proprietà  del Comune
                 servizio rifiuti per il comune di Lerici con scadenza   ricorrente,  sono  diventate  azioni IREN, e  i
                 al 31.12.2018; il  successivo venir  meno  della   presupposti del controllo analogo  congiunto
                 partecipazione  del  comune  di Lerici  in  ACAM   sono  scomparsi  già  in  questo  momento.  Infatti,
                 non  renderebbe  dunque  illegittimo  il  relativo   la  partecipazione  nella  IREN ha  peso  irrilevante,
                 affidamento  in house  che  è  stato  salvaguardato   comunque non tale da potere influenzare le scelte
                 dalla L.R. n. 1/2014 sul solo presupposto che tale   della  società  in  questione,  la  quale  oltretutto,
                 modalità di gestione fosse stata - a suo tempo -   opera  in  tutta  Italia,  e  quindi  anche  in  aree  del
                 effettuata nel rispetto della previgente normativa   tutto estranee alla Provincia di La Spezia. Va inoltre
                 (nel caso di specie, l’art. 113 comma 5 lettera c del   considerato  che  la  IREN  è  una  società  quotata
                 D. Lgs. n. 267/2000).                          sicchè  la  presenza  di  privati  nel  suo  capitale  è
                                                                normale  e  fisiologica.  Nel  momento  poi  in  cui  il
                                                                Comune ha ceduto la propria partecipazione nella
                    4. L’appello al Consiglio di Stato          IREN così acquisita è venuto a mancare qualsiasi
                                                                collegamento – e quindi, ogni possibile controllo-
                 Contro  la  decisione  del  TAR  il Comune  di Lerici   del Comune sulla società stessa.
                 ricorre al Consiglio di Stato, che, con l’ordinanza del
                 18/11/2020 n. 7161, chiede l’intervento della Corte   Nella situazione descritta, la Provincia di La Spezia,
                 di Giustizia  dell’Unione  Europea,  su  istanza  dello   con l’atto impugnato, ha disposto l’affidamento del
                 stesso Comune, al fine di accertare la compatibilità   servizio per  il  Comune  ricorrente  in via diretta,
                 con  le norme  europee  in tema  di  in house delle   senza  procedere  ad  alcuna  gara:  secondo  la
                 norme  nazionali nella  parte  in cui consentono  di   tesi  sostenuta  dal  Comune,  ciò  realizzerebbe  un
                 continuare una gestione originariamente affidata in   affidamento  diretto  illegittimo,  per  mancanza
                 house quando i relativi presupposti, in particolare   –  sopravvenuta,  in  questo  caso  -  dei  requisiti




                 7. L’articolo 4, comma 1, del Testo unico sulle società partecipate stabilisce che «le amministrazioni pubbliche
                 non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione
                 di  beni  e  servizi  non  direttamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,
                 né  acquisire  o  mantenere  partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  tali  società».  La  Corte  di  Giustizia  -
                 interpellata con ordinanza del Consiglio di Stato, V, ord. 7 gennaio 2019, n. 138 – ha chiarito, con ordinanza
                 del 6/2/2020, cause riunite C-89/19 e C-91/19, che  è legittima la normativa nazionale che impedisce ad
                 un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre
                 amministrazioni aggiudicatrici, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere
                 di veto e qualora detta amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di
                 controllo congiunto e, di conseguenza, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore
                 di tale ente, il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrici.

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