Page 11 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Lerici, senza la preventiva ricognizione – mediante 3. La decisione del TAR
rituale comunicazione di avvio del procedimento -
delle statuizioni del comune interessato, che aveva Con la sentenza n. 847/2019, il TAR ligure,
nel frattempo dismesso la partecipazione in ACAM respingeva il ricorso del Comune, evidenziando
e avviato il procedimento di ritiro della delibera di come la normativa vigente consentisse il subentro
affidamento in house ad ACAM; del nuovo soggetto societario nell’affidamento
2) La delibera provinciale di affidamento in house esistente e pienamente efficace anche
presenterebbe profili di illegittimità in ordine dopo il venir meno della partecipazione dell’ente
(a) al mancato esercizio delle competenze della comunale nella società divenuta affidataria:
Provincia e 1) la delibera provinciale su piano dei rifiuti, in
(b) alla illegittima intromissione nelle competenze quanto atto di pianificazione, ai sensi dell’art. 13
esercitate dal Comune ricorrente; legge n. 241/1990, non è soggetta alle norme
la Provincia, non avendo ancora individuato il generali sulla partecipazione al procedimento
gestore unico d’area, non potrebbe legittimamente amministrativo; inoltre la scelta di mantenere
statuire sull’esercizio temporaneo della gestione la gestione in house da parte della Provincia era
rifiuti, che spetterebbe ai comuni ai sensi dell’art. dettata dalla legge regionale, che salvaguardava,
198 del D.lgs. 152/2006; fino alla scadenza, le gestioni in house esistenti
3) a seguito della cessione delle quote di ACAM, affidate dai comuni;
il Comune di Lerici non possiede più alcuna 2) per effetto della L.R. Liguria n. 1/2014 ed
partecipazione nella nuova società risultante in applicazione dei principi costituzionali di
dalla fusione tra ACAM ed IREN, sicchè la delibera sussidiarietà e adeguatezza, le funzioni connesse
provinciale sarebbe viziata nella parte in cui, con all’affidamento dei servizi in materia di gestione
riferimento al Comune di Lerici, avrebbe omesso di integrata dei rifiuti sono state attribuite alle
considerare l’insussistenza dei presupposti di fatto province, sia a regime (art. 16, comma 2, lett.
e di diritto (segnatamente il e) che - in via transitoria
controllo analogo) rilevanti - fino all’approvazione
per la prosecuzione della A seguito di operazioni di dei piani d’area (art. 24
gestione in house del riorganizzazione societarie comma 2 secondo alinea
servizio; può venir meno il requisito del della L.R. n. 1/2014); la
4) prorogando l’affidamento controllo analogo ponendo il delibera provinciale risulta
alla nuova società fino problema della prosecuzione conforme anche alla
al 2028, la Provincia normativa statale di cui
violerebbe le direttive dell’affidamento in essere all’art. 3-bis comma 1-bis
regionali, secondo cui non in capo ad una delle società D.L. n. 138/2011, che ha
sono praticabili le soluzioni parte dell’operazione stessa e finanche cura di precisare
che consentirebbero la precludendo il subentro della che le deliberazioni degli
prosecuzione dei regimi nuova società enti di governo degli ambiti
in economia anche oltre il territoriali ottimali in
2020; materia di organizzazione
5) l’affidamento provinciale dei servizi pubblici locali
non sarebbe conforme all’art. 3-bis del D.L. a rete di rilevanza economica, compresi quelli
138/2011, in quanto tale norma non deroga in appartenenti al settore dei rifiuti urbani, e di
alcun modo alla disciplina normativa sull’in house scelta della forma di gestione, «sono validamente
providing, disciplina che presuppone in ogni assunte nei competenti organi degli stessi senza
caso la permanenza del Comune all’interno della necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o
compagine sociale del soggetto in house, anche in successive, da parte degli organi degli enti locali»;
misura minima. 3) in merito ai presupposti di fatto a base
6. Tale omissione comporterebbe infatti la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Costituzione, dell’art.
113 d.lgs. 267/2000, dell’art. 5 d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 175/2016 nonché la violazione dei principi della
concorrenza e della parità di trattamento, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa,
eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e/o di diritto.
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