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Mediappalti In Evidenza
1. L’in house «pluripartecipato» o A norma dell’art. 12 cit. le amministrazioni
«congiunto» aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica
tale tipo di controllo allorquando sono soddisfatte
Il punto di riferimento è la Direttiva 2014/24/ tutte le seguenti condizioni:
UE del 26 febbraio 2014 e in particolare l’art.
12, disciplinante i requisiti per disporre il cd. i) gli organi decisionali della persona giuridica
affidamento in house. controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti.
L’art. 12 della Direttiva è stato recepito, quasi alla Singoli rappresentanti possono rappresentare
lettera, dall’art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici
e dall’art. 2 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cd. partecipanti;
Testo unico sulle società partecipate). ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in
grado di esercitare congiuntamente un’influenza
Il «controllo analogo» è individuato dalla Direttiva determinante sugli obiettivi strategici e sulle
nell’«influenza determinante sia sugli obiettivi decisioni significative di detta persona giuridica,
strategici che sulle decisioni significative della secondo le regole generali elaborate con riguardo
persona giuridica controllata». all’in house providing tradizionale e
iii) la persona giuridica controllata non persegue
Il controllo analogo «pluripartecipato» è stato interessi contrari a quelli delle amministrazioni
disciplinato, in specie per tutelare quegli enti locali aggiudicatrici controllanti.
in possesso di partecipazioni di minoranza, nell’art.
12 cit.. Ci si riferisce alle ipotesi in cui il soggetto La figura in questione risultava a ben vedere già
cui si intende conferire in via diretta un appalto o contemplata, ben prima della citata Direttiva, in
una concessione risulti controllato non già da un via giurisprudenziale, con le famose sentenze
solo ente/organismo, bensì da una pluralità di enti, della Corte di giustizia Teckal e Coditel Brabant
i quali sono in grado di esercitare il controllo solo SA, che hanno definito i due requisiti dell’attività
in forma congiunta, risultando – se singolarmente prevalente e del controllo analogo, precisando che
intesi – privi di un siffatto potere. il controllo analogo è possibile anche in presenza di
1. V. art 12: «Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a
una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di
applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da
essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate
nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica
controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di
capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali,
in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. (…).
Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un
controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza
applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione
aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona
giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività di
tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di
cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati,
ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto
prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.».
2. Ed infatti, con la sentenza Teckal la CGUE ammise la legittimità dell’affidamento diretto «... nel caso in
cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli
enti locali che la controllano».
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