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una pluralità di soci pubblici, i quali singolarmente della Direttiva cit. ammette l’in house a «controllo
considerati siano titolari di partecipazioni di entità analogo congiunto» anche quando il capitale
modesta, ma agiscano congiuntamente, anche dell’organismo sia aperto alla partecipazione di
nelle forme di una delibera a maggioranza; il capitali privati (purché non comporti loro controllo
Consiglio di Stato ripercorre poi i vari precedenti o potere di veto).
della Corte, secondo cui il controllo analogo, in linea
di principio, sussiste quando gli organi statutari Sempre nella giurisprudenza della Corte si
dell’ente affidatario partecipato siano composti ritrovava poi il principio – ora espresso nell’art.
da rappresentanti dei soci pubblici e, tramite 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici -
tali organi, si eserciti un’influenza determinante in base al quale il ricorso all’in house rappresenta
sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni per l’amministrazione un’opzione residuale,
importanti di detta società. percorribile soltanto a fronte di dimostrate ipotesi
di fallimento di mercato.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta, ancora,
che il controllo analogo è escluso quando,
accanto ai soci pubblici, esista un socio privato, 2. Il caso di specie
anche di minoranza, poiché questi, da un lato,
perseguirebbe logiche di profitto incompatibili Il giudizio origina dal ricorso presentato dinanzi
con quella del controllo pubblico, dall’altro si al TAR Liguria dal Comune di Lerici avverso la
ritroverebbe indebitamente favorito rispetto alle Provincia di La Spezia, con cui il Comune chiedeva
imprese concorrenti non socie (sentenza Stadt l’annullamento della deliberazione provinciale di
Halle). La Spezia nella parte in cui
veniva indicata la società
Va rammentato, inoltre, Ai sensi dell’art. 3bis D.L. Acam Ambiente s.p.a.
il principio secondo cui, ai 138/2011 «L’operatore quale gestore in house del
fini del controllo analogo, economico succeduto al servizio di gestione rifiuti
la struttura del capitale concessionario iniziale, in per il Comune di Lerici
sociale dell’affidataria deve stesso sino al 31/12/2028.
rimanere la medesima via universale o parziale,
nel periodo di riferimento a seguito di operazioni Ben prima della delibera
(sentenza SEA), mentre societarie effettuate con provinciale, il Comune
tale requisito viene procedure trasparenti, di Lerici aveva disposto
meno nel caso in cui, comprese fusioni o l’affidamento in house della
quando l’affidamento è acquisizioni, fermo restando il gestione del ciclo integrato
disposto, il capitale sia rispetto dei criteri qualitativi dei rifiuti nel territorio
interamente in mano stabiliti inizialmente, comunale, per il periodo
pubblica, ma in base allo 2005 – 2028, in favore
statuto si possa comunque prosegue nella gestione dei della società ACAM s.p.a.
successivamente cedere servizi fino alle scadenze - a totale partecipazione
lo stesso, anche in parte, previste pubblica e capitale ripartito
a privati. Oggi l’art. 12, fra i Comuni interessati,
3. Si veda però l’ordinanza del Consiglio di Stato del 7 gennaio 2019, n. 138 che rimette alla Corte di giustizia
UE la questione interpretativa circa la compatibilità fra le disposizioni nazionali limitative del ricorso all’in
house providing e le norme europee, che sembrano riconoscere a tale tipologia di affidamenti una valenza
del tutto equiordinata rispetto alle altre forme conosciute dall’ordinamento (in primis all’affidamento con
gara). L’ordinanza del 6/2/20 con cui la Corte riconosce la legittimità delle norme nazionali che subordinano
la conclusione di un’operazione interna, denominata anche «contratto in house», all’impossibilità di
procedere all’aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna.
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