Page 9 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                 una pluralità di soci pubblici, i quali singolarmente   della Direttiva cit. ammette l’in house a «controllo
                 considerati siano titolari di partecipazioni di entità   analogo  congiunto»  anche  quando  il  capitale
                 modesta,  ma  agiscano  congiuntamente,  anche   dell’organismo  sia aperto  alla  partecipazione  di
                 nelle  forme  di  una  delibera  a  maggioranza;  il   capitali privati (purché non comporti loro controllo
                 Consiglio di Stato ripercorre poi i vari precedenti   o potere di veto).
                 della Corte, secondo cui il controllo analogo, in linea
                 di  principio,  sussiste  quando  gli  organi  statutari   Sempre  nella  giurisprudenza  della  Corte  si
                 dell’ente  affidatario  partecipato  siano  composti   ritrovava  poi  il  principio  –  ora  espresso  nell’art.
                 da  rappresentanti dei soci pubblici  e,  tramite   192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici -
                 tali  organi,  si  eserciti  un’influenza  determinante   in base al quale il ricorso all’in house rappresenta
                 sia  sugli obiettivi strategici  che  sulle decisioni   per  l’amministrazione  un’opzione  residuale,
                 importanti di detta società.                   percorribile soltanto a fronte di dimostrate ipotesi
                                                                di fallimento di mercato.
                 Dalla  giurisprudenza  della Corte risulta, ancora,
                 che  il  controllo  analogo  è  escluso  quando,
                 accanto  ai soci pubblici, esista  un  socio privato,   2. Il caso di specie
                 anche  di  minoranza,  poiché  questi,  da  un  lato,
                 perseguirebbe  logiche  di  profitto  incompatibili   Il  giudizio origina  dal  ricorso  presentato  dinanzi
                 con  quella  del  controllo  pubblico,  dall’altro  si   al  TAR  Liguria  dal  Comune  di  Lerici  avverso  la
                 ritroverebbe  indebitamente  favorito  rispetto  alle   Provincia di La Spezia, con cui il Comune chiedeva
                 imprese  concorrenti  non  socie (sentenza  Stadt   l’annullamento  della deliberazione provinciale di
                 Halle).                                                            La Spezia nella parte in cui
                                                                                    veniva  indicata  la società
                 Va  rammentato,  inoltre,      Ai sensi dell’art. 3bis D.L.        Acam    Ambiente   s.p.a.
                 il principio secondo  cui,  ai   138/2011 «L’operatore             quale gestore in house del
                 fini  del  controllo  analogo,   economico succeduto al            servizio  di  gestione  rifiuti
                 la  struttura  del  capitale   concessionario iniziale, in         per  il Comune  di Lerici
                 sociale dell’affidataria deve                                      stesso sino al 31/12/2028.
                 rimanere  la  medesima         via universale o parziale,
                 nel  periodo  di  riferimento   a seguito di operazioni            Ben  prima  della  delibera
                 (sentenza  SEA),  mentre       societarie effettuate con           provinciale,  il  Comune
                 tale   requisito   viene        procedure trasparenti,             di Lerici aveva disposto
                 meno  nel  caso  in cui,          comprese fusioni o               l’affidamento in house della
                 quando   l’affidamento   è   acquisizioni, fermo restando il       gestione del ciclo integrato
                 disposto,  il capitale  sia   rispetto dei criteri qualitativi     dei  rifiuti  nel  territorio
                 interamente   in  mano           stabiliti inizialmente,           comunale,  per  il periodo
                 pubblica, ma  in base  allo                                        2005  –  2028,  in  favore
                 statuto si possa comunque    prosegue nella gestione dei           della società  ACAM  s.p.a.
                 successivamente   cedere       servizi fino alle scadenze          -  a  totale  partecipazione
                 lo stesso,  anche  in  parte,            previste                  pubblica e capitale ripartito
                 a  privati.  Oggi l’art.  12,                                      fra  i  Comuni  interessati,




                 3. Si veda però l’ordinanza del Consiglio di Stato del 7 gennaio 2019, n. 138 che rimette alla Corte di giustizia
                 UE la questione interpretativa circa la compatibilità fra le disposizioni nazionali limitative del ricorso all’in
                 house providing e le norme europee, che sembrano riconoscere a tale tipologia di affidamenti una valenza
                 del tutto equiordinata rispetto alle altre forme conosciute dall’ordinamento (in primis all’affidamento con
                 gara). L’ordinanza del 6/2/20 con cui la Corte riconosce la legittimità delle norme nazionali che subordinano
                 la  conclusione  di  un’operazione  interna,  denominata  anche  «contratto  in  house»,  all’impossibilità  di
                 procedere all’aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione
                 aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna.
                 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223401&pageIndex=0&doclang=it&m
                 ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5818664

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