Page 10 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Mediappalti                                                                           In Evidenza






                 nella quale lo stesso Comune di Lerici deteneva una   Poiché  l’aggregazione  comportava  un  forte
                 partecipazione.  L’affidamento  era  stato  disposto   ridimensionamento  della  quota  societaria  dei
                 secondo il modulo dell’in house a controllo analogo   comuni soci di ACAM - tra cui il comune ricorrente
                 congiunto,  ai  sensi  della  normativa  europea  e   -,  quest’ultimo  deliberava  la  sottoscrizione
                 nazionale  di  riferimento  che,  nel  testo  allora   dell’accordo  di investimento  tra  IREN ed  ACAM
                 vigente, dava in generale competenza ai Comuni in   soltanto  in  qualità  di  socio  venditore,  senza
                 materia di servizi pubblici di rilevanza economica   la  successiva  sottoscrizione  di  azioni IREN;
                 di proprio interesse (art. 113, comma 5, lett. c del   successivamente,  ritenuto  non  più strategico
                 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).                    il   mantenimento   di   una   quota   societaria
                                                                assolutamente  minoritaria  del capitale sociale
                 Medio tempore è intervenuta l’operazione di fusione   della nuova società, ha ceduto la partecipazione in
                 per  incorporazione tra  la ACAM  spa e la IREN   ACAM alla società incorporante IREN, al prezzo di
                 s.p.a.,  multiservizi pubblica individuata  tramite   valutazione della società.
                 procedura di gara pubblica, che ha dato luogo alla
                 nuova società Acam Ambiente s.p.a.. L’operazione   La Provincia di La Spezia aggiornava quindi il piano
                 è avvenuta nel quadro dell’art. 1 commi 611 e 612   d’area provinciale di gestione del ciclo integrato dei
                 della L.  n.  190/2014,  secondo  cui gli enti  locali   rifiuti, indicando la nuova società, Acam Ambiente
                 sono tenuti ad «... un processo di razionalizzazione   s.p.a.,  quale  gestore  del  servizio  nel  territorio
                 delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie   comunale, in forza di affidamento in house fino al
                 direttamente o indirettamente possedute, in modo   31/12/2028.
                 da  conseguire  la  riduzione  delle  stesse»  entro
                 un  dato  termine,  tenendo  conto  di una  serie  di   Il  Comune  di  Lerici  allora  revocava  l’affidamento
                 criteri indicati in modo espresso, uno dei quali è la   in house del servizio di raccolta e trasporto rifiuti
                 «aggregazione di società di servizi pubblici locali di   ad ACAM.
                 rilevanza economica».
                                                                Ciò premesso, il Comune lamenta dinanzi al TAR
                 All’operazione  ha  trovato  applicazione l’art.   che l’atto di affidamento in house deliberato dalla
                 3-bis comma  2-bis del D.L.  n.  138/2011,     Provincia sia illegittimo e lesivo dei propri interessi,
                 secondo cui «L’operatore economico succeduto al   chiedendone l’annullamento o la riforma.
                 concessionario iniziale, in via universale o parziale,
                 a  seguito  di  operazioni  societarie  effettuate   A supporto della propria tesi il Comune adduceva
                 con  procedure  trasparenti,  comprese  fusioni  o   che:
                 acquisizioni,  fermo  restando  il  rispetto  dei  criteri   1) la Provincia avrebbe dato atto della prosecuzione
                 qualitativi  stabiliti  inizialmente,  prosegue  nella   dell’affidamento in house ad ACAM del servizio di
                 gestione dei servizi fino alle scadenze previste».  gestione di rifiuti anche con riferimento al Comune di






                 4. V. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3bis, comma 2bis, secondo cui: «2-bis. L’operatore economico
                 succeduto  al  concessionario  iniziale, in via  universale  o  parziale,  a  seguito  di operazioni societarie
                 effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri
                 qualitativi  stabiliti  inizialmente,  prosegue  nella  gestione  dei  servizi  fino  alle  scadenze  previste.  In  tale
                 ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la  persistenza  dei  criteri
                 qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove
                 necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di
                 alcune delle  concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del codice di cui al
                 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall’Autorità di regolazione
                 competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a
                 livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.».
                 5.  Gli  altri Comuni,  soci aderenti,  invece,  hanno  ceduto  le  azioni ACAM  da  loro possedute  ed  hanno
                 acquistato, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, una quota corrispondente di azioni IREN: come
                 effetto finale, le azioni ACAM sono diventate azioni IREN e quest’ultima, tramite le controllate dell’ACAM,
                 divenute controllate proprie, ha continuato a gestire i servizi ad esse in origine affidati.

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