Page 10 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Mediappalti In Evidenza
nella quale lo stesso Comune di Lerici deteneva una Poiché l’aggregazione comportava un forte
partecipazione. L’affidamento era stato disposto ridimensionamento della quota societaria dei
secondo il modulo dell’in house a controllo analogo comuni soci di ACAM - tra cui il comune ricorrente
congiunto, ai sensi della normativa europea e -, quest’ultimo deliberava la sottoscrizione
nazionale di riferimento che, nel testo allora dell’accordo di investimento tra IREN ed ACAM
vigente, dava in generale competenza ai Comuni in soltanto in qualità di socio venditore, senza
materia di servizi pubblici di rilevanza economica la successiva sottoscrizione di azioni IREN;
di proprio interesse (art. 113, comma 5, lett. c del successivamente, ritenuto non più strategico
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267). il mantenimento di una quota societaria
assolutamente minoritaria del capitale sociale
Medio tempore è intervenuta l’operazione di fusione della nuova società, ha ceduto la partecipazione in
per incorporazione tra la ACAM spa e la IREN ACAM alla società incorporante IREN, al prezzo di
s.p.a., multiservizi pubblica individuata tramite valutazione della società.
procedura di gara pubblica, che ha dato luogo alla
nuova società Acam Ambiente s.p.a.. L’operazione La Provincia di La Spezia aggiornava quindi il piano
è avvenuta nel quadro dell’art. 1 commi 611 e 612 d’area provinciale di gestione del ciclo integrato dei
della L. n. 190/2014, secondo cui gli enti locali rifiuti, indicando la nuova società, Acam Ambiente
sono tenuti ad «... un processo di razionalizzazione s.p.a., quale gestore del servizio nel territorio
delle società e delle partecipazioni societarie comunale, in forza di affidamento in house fino al
direttamente o indirettamente possedute, in modo 31/12/2028.
da conseguire la riduzione delle stesse» entro
un dato termine, tenendo conto di una serie di Il Comune di Lerici allora revocava l’affidamento
criteri indicati in modo espresso, uno dei quali è la in house del servizio di raccolta e trasporto rifiuti
«aggregazione di società di servizi pubblici locali di ad ACAM.
rilevanza economica».
Ciò premesso, il Comune lamenta dinanzi al TAR
All’operazione ha trovato applicazione l’art. che l’atto di affidamento in house deliberato dalla
3-bis comma 2-bis del D.L. n. 138/2011, Provincia sia illegittimo e lesivo dei propri interessi,
secondo cui «L’operatore economico succeduto al chiedendone l’annullamento o la riforma.
concessionario iniziale, in via universale o parziale,
a seguito di operazioni societarie effettuate A supporto della propria tesi il Comune adduceva
con procedure trasparenti, comprese fusioni o che:
acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri 1) la Provincia avrebbe dato atto della prosecuzione
qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella dell’affidamento in house ad ACAM del servizio di
gestione dei servizi fino alle scadenze previste». gestione di rifiuti anche con riferimento al Comune di
4. V. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3bis, comma 2bis, secondo cui: «2-bis. L’operatore economico
succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie
effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri
qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale
ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri
qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove
necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di
alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall’Autorità di regolazione
competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.».
5. Gli altri Comuni, soci aderenti, invece, hanno ceduto le azioni ACAM da loro possedute ed hanno
acquistato, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, una quota corrispondente di azioni IREN: come
effetto finale, le azioni ACAM sono diventate azioni IREN e quest’ultima, tramite le controllate dell’ACAM,
divenute controllate proprie, ha continuato a gestire i servizi ad esse in origine affidati.
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