Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità
                 dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255).”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 19/11/2020, n. 7182

                 Condizioni per l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice

                 “L’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione
                 temporis (che è quella precedente alle modifiche apportate con il d.-l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito
                 dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, che comunque qui non rilevano), possono essere aggiudicati con il criterio
                 del minor prezzo i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
                 dal mercato.
                 Per la giurisprudenza, il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
                 del Codice dei contratti pubblici, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione
                 costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di forniture
                 o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o
                 contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità
                 di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (Cons. Stato, V, 20 gennaio 2020, n. 444; III, 13 marzo
                 2018, n. 1609; 2 maggio 2017, n. 2014).”



                 Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/11/2020, n. 6392

                 In materia di accesso agli atti “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione
                 temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta
                 dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia
                 dell’offerta”


                 “non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che
                 l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua
                 disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in
                 alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano”

                 “l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, ha affermato il principio di diritto secondo
                 cui  “la  proposizione  dell’istanza  di  accesso  agli  atti  di  gara  comporta  la  ‘dilazione  temporale’  quando  i
                 motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario
                 ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”. Peraltro,
                 come correttamente citato dalla originaria ricorrente, il Consiglio di Stato, nella medesima occasione, ha
                 ritenuto che: “l’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti,
                 sicché – in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi
                 processuali, per il principio della parità delle parti)”, ossia “qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti
                 l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi
                 allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia
                 conosciuti”. Condividendo quanto affermato sul punto dal primo giudice, il Collegio ritiene quindi che, nel
                 caso in cui nulla si evinca dalla iniziale comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per l’impugnazione
                 decorre solo dal momento dell’effettiva conoscenza da parte della società ricorrente degli atti che avrebbero
                 – a suo avviso – determinato la violazione delle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici.”
                 “la recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2018, n. 953) ha precisato che, mentre si

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