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Pareri & Sentenze Mediappalti
concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 19/11/2020, n. 7182
Condizioni per l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice
“L’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione
temporis (che è quella precedente alle modifiche apportate con il d.-l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito
dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, che comunque qui non rilevano), possono essere aggiudicati con il criterio
del minor prezzo i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato.
Per la giurisprudenza, il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del Codice dei contratti pubblici, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione
costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di forniture
o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o
contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità
di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (Cons. Stato, V, 20 gennaio 2020, n. 444; III, 13 marzo
2018, n. 1609; 2 maggio 2017, n. 2014).”
Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/11/2020, n. 6392
In materia di accesso agli atti “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione
temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta
dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta”
“non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua
disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in
alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano”
“l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, ha affermato il principio di diritto secondo
cui “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i
motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario
ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”. Peraltro,
come correttamente citato dalla originaria ricorrente, il Consiglio di Stato, nella medesima occasione, ha
ritenuto che: “l’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti,
sicché – in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi
processuali, per il principio della parità delle parti)”, ossia “qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti
l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi
allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia
conosciuti”. Condividendo quanto affermato sul punto dal primo giudice, il Collegio ritiene quindi che, nel
caso in cui nulla si evinca dalla iniziale comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per l’impugnazione
decorre solo dal momento dell’effettiva conoscenza da parte della società ricorrente degli atti che avrebbero
– a suo avviso – determinato la violazione delle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici.”
“la recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2018, n. 953) ha precisato che, mentre si
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