Page 60 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 ha avvalimento di garanzia laddove l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la sua solidità economica
                 e  finanziaria  (requisiti  di  carattere  economico  e  finanziario),  rassicurando  la  stazione  appaltante  sulle
                 sue  capacità  di  far  fronte  agli  impegni  economici  conseguenti  al  contratto  d’appalto,  anche  in  caso  di
                 inadempimento  (Cons. St.,  Sez.  III,  7  luglio  2015  n.  3390; 17  giugno 2014  n.  3057),  l’avvalimento  è
                 operativo quando l’ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse tecnico-organizzative
                 indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto, avendo così ad oggetto i requisiti di capacità tecnica
                 e professionale.
                 In particolare, nell’avvalimento operativo, al fine di attestare il possesso dei titoli partecipativi, è imposto
                 alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto,
                 la cui presenza dovrà essere rilevata secondo un’indagine – svolta in concreto – dell’efficacia del contratto,
                 sulla  base  delle  generali  regole  dei  contratti  e,  specificatamente,  secondo  i  canoni  di  interpretazione
                 complessiva  enunciati  dal  codice  civile  e  secondo  buona  fede  delle  clausole  contrattuali  (Cons.  Stato,
                 sez. V, 30 gennaio 2019, n. 755; sez. V, 20 novembre 2018, n. 6551). Pertanto, non può ritenersi valido
                 ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si
                 obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse
                 necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in
                 che cosa tali risorse materialmente consistano (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1543).”



                 TAR Emilia Romagna, Sez. II, 11/11/2020, n. 732

                 “sussiste incompatibilità solo quando un commissario ha partecipato alla predisposizione di atti della lex
                 specialis della procedura”

                 “...  si  è  condivisibilmente  ritenuto  che  “nelle  gare  pubbliche,  per  potersi  concretizzare  l’incompatibilità
                 affermata da un partecipante, non è sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia
                 incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa venire oggettivamente messa in
                 discussione la garanzia di imparzialità: il che si verifica quante volte siano individuati, quali commissari di
                 gara, soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, come compiti di progettazione,
                 di  verifica  della  progettazione,  di  predisposizione  della  legge  di  gara  e  simili,  e  non  anche  incarichi
                 amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altre gare” (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 23.03.2017 n.
                 1320; Sez. VI, 29.12.2010 n. 9577; Sez. V, 22.06.2012, n. 3682; TAR Lombardia, Milano, 21.02.2018, n.
                 499).
                 Il principio sancito dalla giurisprudenza, quindi, è quello per cui “sussiste […] incompatibilità solo quando
                 un commissario ha partecipato alla predisposizione di atti della lex specialis della procedura” (Cons. Stato,
                 Sez. V, 25.01.2016, n. 242), in coerenza con la ratio della relativa previsione, poiché è solo in tali casi, e
                 cioè in presenza di attività strettamente correlate al contratto del cui affidamento si tratta, che si ravvisa
                 in modo accentuato un rischio per l’imparzialità dei componenti del seggio di gara.
                 Peraltro, anche nei casi suddetti, non qualsiasi apporto al procedimento di formazione della documentazione
                 di gara determina  necessariamente  una  situazione di incompatibilità, come  emerge  dagli approdi
                 giurisprudenziali in  materia  di partecipazione  del  RUP  alla  commissione  preposta  alla  valutazione  delle
                 offerte,  dove  si  esclude  un’automatica  incompatibilità  tra  i  due  ruoli,  confermata  infatti  dal  D.lgs.  n.
                 56/2017, della previsione del comma 4 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 in forza del quale “la nomina del
                 RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura” (in argomento si
                 veda TAR Bologna, Sez. II, 25.01.2018, n. 87; da ultimo anche Cons. Stato Sez. V, 29.07.2019, n. 5308).”








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