Page 61 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 676 del 29 Luglio 2020
PREC 129/2020/L
“… la riparametrazione dei coefficienti fa parte integrante del metodo di calcolo del punteggio degli elementi
qualitativi e, pertanto, l’obbligo informativo, nei confronti della platea dei concorrenti, circa l’intenzione
della stazione appaltante di avvalersene è da considerarsi soddisfatto con la previsione dell’applicazione del
metodo aggregativo compensatore”
“… il metodo aggregativo-compensatore è un metodo che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti
per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio, dove l’attribuzione dei coefficienti agli elementi
dell’offerta di natura qualitativa può essere effettuata con una delle modalità scelta tra le cinque indicate
nell’allegato G ... una volta scelto il metodo aggregativo compensatore di cui all’Allegato G, la previsione
del disciplinare di gara per cui “a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione,
oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente,
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario” ... tenuto conto del significato proprio
delle parole utilizzate secondo la connessione di esse, costituisce una previsione implicita ma dal significato
univoco dell’intenzione della stazione appaltante di avvalersi di tale metodologia; ... una volta terminata
la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti
attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media
più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; ... tale passaggio è
descritto come fase finale del metodo di attribuzione del punteggio basato sull’attribuzione discrezionale di
un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario, dall’Autorità, nelle Linee Guida
n. 2 (“Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata
la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti”), e che è stato ritenuto insito nel metodo aggregativo
compensatore ai fini dell’attribuzione del punteggio definitivo sia dalla giurisprudenza. ... alla luce di
quanto sopra (…) l’obbligo informativo, nei confronti della platea dei concorrenti, circa l’intenzione della
stazione appaltante di riparametrare a 1 la media massima dei coefficienti - a differenza dell’intenzione
di riparametrare il punteggio tecnico assegnato alla migliore offerta al punteggio massimo previsto dal
disciplinare - è da considerarsi soddisfatto con la previsione dell’applicazione del metodo aggregativo
compensatore”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 670 del 29 Luglio 2020
PREC 111/2020/S
“I servizi analoghi hanno una portata più ampia rispetto ai servizi identici, tuttavia nell’individuare i servizi
analoghi è consentito alla stazione appaltante richiedere che lo svolgimento degli stessi sia avvenuto
in settori affini a quello in cui ricade l’oggetto della gara, avuto riguardo alla specificità degli interessi
perseguiti alla luce del capitolato speciale d’appalto”
“… come evidenziato anche recentemente dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 11/05/2020, n.
2953, le previsioni dei bandi di gara richiedenti come requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi
perseguono come finalità «il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore
qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione
“servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici»; al contempo, però, «occorre ricercare elementi di
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