Page 47 - MediAppalti, Anno X - N. 7
P. 47

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 disciplina normativa  non  ha  carattere  innovativo   sostanzialmente  recepita  la  giurisprudenza
                 con riferimento alla tematica della clausola sociale   maggioritaria secondo cui la clausola sociale deve
                 ma anzi sussume nel testo di legge i risultati   interpretarsi  conformemente  ai  principi  nazionali
                 cui era giunta la giurisprudenza.              e  comunitari  in materia  di libertà di iniziativa
                                                                imprenditoriale  e  di concorrenza:  diversamente
                 Anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016   detta  clausola  risulterebbe  lesiva  della
                 e  del Decreto  Correttivo, come  detto  con una   concorrenza, disincentivando la partecipazione alla
                 portata più specifica della disciplina della clausola   gara e limitando la platea dei partecipanti, nonché
                 sociale,  diverse  sono  le  pronunce  del  Giudice   limitativa della libertà d’impresa di concorrenti.
                 Amministrativo che  sono  tornate  sulla portata  di
                 detta clausola.                                Le Linee guida Anac n.13/2019 – non vincolanti -
                                                                sono state adottate, ai sensi dell’art. 213, comma
                 Ad avviso della giurisprudenza la clausola sociale va   2 del Codice Appalti (come  novellato dal d.lgs.
                 infatti formulata e intesa «in maniera elastica e non   n. 56/2017, cd. Decreto Correttivo), a seguito di
                 rigida, rimettendo all’operatore                                una  consultazione pubblica
                 economico       concorrente                                     aperta  a  tutti gli operatori
                 finanche  la  valutazione  in   La giurisprudenza ha da         del mercato  e  previo  parere
                 merito      all’assorbimento    sempre espresso taluni          del Consiglio  di Stato. In
                 dei lavoratori  impiegati dal   principi applicativi volti      particolare,  quest’ultimo  ha
                 precedente  aggiudicatario»,    a coniugare l’eventuale         posto  in  risalto  che  il regime
                 anche  perché  solo  in  questi     introduzione nel            della clausola sociale «richiede
                 termini  «la  clausola  sociale  è   bando di una clausola      un bilanciamento fra più valori,
                 conforme alle indicazioni della                                 tutti di rango  costituzionale,
                 giurisprudenza  amministrativa   sociale con la libertà di      ed  anche  europeo  […]. Ci si
                 secondo  la quale  l’obbligo    impresa dell’affidatario        riferisce da un lato al rispetto
                 di mantenimento  dei  livelli         subentrante               della  libertà  di  iniziativa
                 occupazionali  del  precedente                                  economica  privata,  garantita
                 appalto  va  contemperato  con                                  dall’art.  41  Cost, ma  anche
                 la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita   dall’art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce ‘la
                 di  organizzare  il  servizio  in  modo  efficiente  e   libertà di impresa’, conformemente alle legislazioni
                 coerente con la propria organizzazione produttiva,   nazionali  […].  Ci si  riferisce,  dall’altro  lato,  in
                 al fine di realizzare economie di costi da valorizzare   primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è
                 a  fini  competitivi  nella  procedura  di  affidamento   imposta dall’art. 35 Cost, e dall’art. 15 della Carta
                 dell’appalto  (cfr.  Cons.  Stato, sez.  V,  10  giugno   di Nizza, di analogo contenuto» (cfr. Cons. Stato,
                 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29   Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).
                 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III,
                 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018,   Ad avviso dell’ANAC, come specificato nelle Linee
                 n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio   Guida  n.  13/2019,  l’obbligo di applicazione  della
                 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30   clausola  sociale  richiede  la  sussistenza  di  due
                 marzo 2016, n. 1255)» (Consiglio di Stato, sez. V,   condizioni:
                 12 settembre 2019, n. 6148; v. anche Consiglio di   «-  il contratto  di cui si tratta  è oggettivamente
                 Stato, sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665 e Consiglio   assimilabile  a  quello in essere.  L’inserimento  di
                 di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066).  clausole  volte  alla  tutela  dei  livelli  occupazionali
                                                                non  è  legittimo  qualora  non  sussista,  per  la
                                                                stazione appaltante, alcun contratto in essere nel
                    3. In ambito di prassi                      settore di riferimento, ovvero il contratto in essere
                                                                presenti  un’oggettiva  e  rilevante  incompatibilità
                 Dopo  l’entrata  in  vigore  del  Codice Appalti,  con   rispetto  a  quello da  attivare,  L’incompatibilità è
                 la  Delibera  n.  114  del  13  febbraio  2019  l’ANAC   oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte
                 ha adottato le Linee Guida n. 13/2019 recanti   nel contratto e non deriva da valutazioni o profili
                 “La  disciplina delle  clausole  sociali”  nell’ambito   meramente  soggettivi  attinenti agli operatori
                 delle quali, al fine di fornire indicazioni operative   economici.  Non  sussiste  di regola  incompatibilità
                 circa  l’applicazione  di  questo  strumento,  è  stata   laddove  il contratto  di cui si tratta  preveda

                                                             47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52