Page 44 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Mediappalti Il Punto
1. La disciplina codicistica ovvero quelli nei quali il costo della manodopera
è pari almeno al 50% dell’importo totale del
Nell’ambito della contrattualistica pubblica il d.lgs. contratto, le stazioni appaltanti potessero inserire
n. 163/2006 non prevedeva una disciplina ad delle specifiche clausole sociali volte a promuovere
hoc circa le tutele da garantire, alla scadenza la stabilità occupazionale del personale impiegato.
dell’affidamento, al personale
alle dipendenze dell’affidatario In particolare, il Codice
uscente. Il d.lgs. 50/2016 all’art. Appalti, in attuazione dei
50 prevede la disciplina criteri di delega di cui alle
Ai sensi dell’art. 69 dello della clausola sociale lettere ddd), fff), ggg) e iii)
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stesso d.lgs. n. 163/2006 era in maniera esplicita e della Legge n. 11/2016, in
tuttavia prevista la possibilità con un contenuto più origine prevedeva che i bandi
per le stazioni appaltanti di specifico rispetto all’art. di gara, gli avvisi e gli inviti
esigere condizioni particolari 69 del d.lgs. n. 163/2006 potessero contenere clausole
per l’esecuzione del contratto, sociali compatibilmente con
attinenti a esigenze sociali o il diritto dell’Unione europea
ambientali, purché compatibili e con i principi di parità di
con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi trattamento, non discriminazione, trasparenza,
di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità.
trasparenza, proporzionalità, e purché precisate
nel bando di gara, o nella lettera invito. In Nella formulazione odierna il d.lgs. 50/2016, come
applicazione alla predetta disposizione, le stazioni novellato dal d.lgs. n. 56/2017 n. 56 (cosiddetto
appaltanti nella lex specialis di gara prevedono la Decreto Correttivo), con una formulazione che ha
c.d. “clausola sociale” (anche dette “clausole di sovvertito l’impianto originario secondo il quale era
riassorbimento”) ovvero l’obbligo per l’impresa prevista una mera facoltà per le stazioni appaltanti
aggiudicataria che subentra di prevedere nei bandi di gara
nell’esecuzione del servizio di la clausola sociale, prevede
assicurare i livelli occupazionali, Il d.lgs. 50/2016 all’art. invece espressamente che le
procedendo all’assunzione del 50 prevede la disciplina stazioni appaltanti inseriscano
personale già alle dipendenze della clausola sociale le stesse, nei bandi e nelle
nell’impresa uscente. Il in maniera esplicita e lettere di invito.
successivo d.lgs. 50/2016 con un contenuto più
(“Codice Appalti”) in maniera Facciamo riferimento all’art.
esplicita e con un contenuto specifico rispetto all’art. 50 del Codice Appalti che –
più specifico dell’art. 69 del 69 del d.lgs. n. 163/2006 nel testo novellato dal Decreto
d.lgs. n. 163/2006, ha invece Correttivo – dispone che «1.
disposto – nella formulazione Per gli affidamenti dei contratti
originaria - che per gli affidamenti di contratti di di concessione e di appalto di lavori e servizi
lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
2. d.lgs. 163/2006 art. 69 (Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o
nell’invito)
“1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano
compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure
senza bando, o nel capitolato d’oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si
pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando
può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in
cui risulteranno aggiudicatari”.
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