Page 44 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                    1. La disciplina codicistica                ovvero  quelli  nei  quali  il  costo  della  manodopera
                                                                è  pari  almeno  al 50%  dell’importo totale  del
                 Nell’ambito della contrattualistica pubblica il d.lgs.   contratto, le stazioni appaltanti potessero inserire
                 n. 163/2006  non  prevedeva  una  disciplina  ad   delle specifiche clausole sociali volte a promuovere
                 hoc  circa  le tutele da  garantire, alla scadenza   la stabilità occupazionale del personale impiegato.
                 dell’affidamento,  al  personale
                 alle dipendenze dell’affidatario                                In   particolare,  il  Codice
                 uscente.                        Il d.lgs. 50/2016 all’art.      Appalti, in attuazione  dei
                                                 50 prevede la disciplina        criteri di delega  di cui alle
                 Ai sensi dell’art.  69  dello    della clausola sociale         lettere  ddd),  fff),  ggg)  e  iii)
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                 stesso  d.lgs.  n.  163/2006  era   in maniera esplicita e      della Legge  n.  11/2016,  in
                 tuttavia  prevista  la  possibilità   con un contenuto più      origine  prevedeva  che  i bandi
                 per  le  stazioni appaltanti  di   specifico rispetto all’art.   di gara,  gli avvisi e  gli inviti
                 esigere  condizioni  particolari   69 del d.lgs. n. 163/2006    potessero contenere  clausole
                 per l’esecuzione del contratto,                                 sociali compatibilmente  con
                 attinenti  a  esigenze  sociali  o                              il diritto  dell’Unione  europea
                 ambientali,  purché  compatibili                                e  con  i principi di parità  di
                 con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi   trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,
                 di parità  di trattamento, non  discriminazione,   proporzionalità.
                 trasparenza,  proporzionalità,  e  purché  precisate
                 nel  bando  di  gara,  o  nella  lettera  invito.  In   Nella formulazione odierna il d.lgs. 50/2016, come
                 applicazione alla predetta disposizione, le stazioni   novellato dal d.lgs. n. 56/2017 n. 56 (cosiddetto
                 appaltanti nella lex specialis di gara prevedono la   Decreto Correttivo), con una formulazione che ha
                 c.d. “clausola sociale” (anche dette “clausole di   sovvertito l’impianto originario secondo il quale era
                 riassorbimento”)  ovvero  l’obbligo per  l’impresa   prevista una mera facoltà per le stazioni appaltanti
                 aggiudicataria  che  subentra                                   di prevedere nei bandi di gara
                 nell’esecuzione  del  servizio  di                              la  clausola  sociale,  prevede
                 assicurare i livelli occupazionali,   Il d.lgs. 50/2016 all’art.   invece  espressamente  che  le
                 procedendo  all’assunzione  del   50 prevede la disciplina      stazioni appaltanti inseriscano
                 personale  già alle dipendenze   della clausola sociale         le  stesse,  nei  bandi  e  nelle
                 nell’impresa  uscente.   Il      in maniera esplicita e         lettere di invito.
                 successivo  d.lgs.  50/2016      con un contenuto più
                 (“Codice Appalti”) in maniera                                   Facciamo  riferimento  all’art.
                 esplicita  e con un contenuto   specifico rispetto all’art.     50 del Codice Appalti che –
                 più  specifico  dell’art.  69  del   69 del d.lgs. n. 163/2006  nel testo novellato dal Decreto
                 d.lgs.  n.  163/2006,  ha  invece                               Correttivo  –  dispone  che  «1.
                 disposto  –  nella  formulazione                                Per gli affidamenti dei contratti
                 originaria - che per gli affidamenti di contratti di   di concessione  e di appalto di  lavori  e  servizi
                 lavori e servizi ad alta intensità di manodopera,   diversi da  quelli  aventi  natura  intellettuale, con





                 2.  d.lgs. 163/2006  art.  69  (Condizioni  particolari di esecuzione del contratto  prescritte  nel bando  o
                 nell’invito)
                 “1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano
                 compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
                 trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure
                 senza bando, o nel capitolato d’oneri.
                 2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
                 3.  La  stazione appaltante  che  prevede  tali condizioni  particolari può  comunicarle  all’Autorità,  che  si
                 pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando
                 può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
                 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi in
                 cui risulteranno aggiudicatari”.

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