Page 46 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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                 imprenditoriale  e  di concorrenza,  risultando,   qualifica  di  detto  personale  dovevano  essere
                 altrimenti,  essa  lesiva  della  concorrenza,  armonizzabili  con  l’organizzazione  d’impresa
                 scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando   prescelta dall’imprenditore subentrante in relazione
                 ultroneamente  la  platea  dei  partecipanti,  nonché   alle proprie strategie aziendali non potendo essere
                 atta  a  ledere  la  libertà  d’impresa,  riconosciuta   imposto a quest’ultimo di assumere personale che
                 e  garantita dall’art.  41  della Costituzione, che   non trova spazio nel proprio organigramma.
                 sta  a  fondamento  dell’autogoverno  dei  fattori  di
                 produzione  e  dell’autonomia  di gestione  propria   Il Consiglio di Stato, con riferimento alla portata
                 dell’archetipo  del contratto  di appalto,  sicché   di dette  clausole  sociali, aveva  tra  l’altro  avuto
                 tale  clausola  deve  essere  interpretata  in  modo   modo di rilevare che «è evidente che la clausola
                 da  non  limitare  la  libertà  di iniziativa economica   sociale, la quale  prevede,  secondo  numerose
                 e,  comunque,  evitando  di attribuirle un  effetto   disposizioni,  «l’acquisizione del personale  già
                 automaticamente  e  rigidamente  escludente  (cfr.   impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un
                 Cons. Stato, VI, n. 5890/2014);                nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
                 (b)   -   conseguentemente,    l’obbligo  di   collettivo nazionale  di lavoro,  o  di clausola  del
                 riassorbimento  dei  lavoratori  alle  dipendenze   contratto  d’appalto»,  (così l’art.  dell’art.  29,
                 dell’appaltatore  uscente,  nello  stesso  posto   comma  3,  del d. lgs.  276/2003,  ma  altrettanto
                 di lavoro  e  nel contesto  dello stesso  appalto,   rilevanti  sono  la  generale  previsione  dell’art.  69,
                 deve  essere  armonizzato  e  reso  compatibile   comma 1,  del d. lgs. 163/2006  e quella dell’art.
                 con  l’organizzazione  di  impresa  prescelta  63, comma 4, del d. lgs. 112/1999), perseguendo
                 dall’imprenditore subentrante; i lavoratori, che non   la  prioritaria  finalità  di  garantire  la  continuità
                 trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore   dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori
                 subentrante  e  che  non  vengano  ulteriormente   già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione
                 impiegati  dall’appaltatore  uscente  in  altri  settori,   dell’appalto, è costituzionalmente legittima, quale
                 sono destinatari delle misure legislative in materia   forma di tutela occupazionale ed espressione del
                 di ammortizzatori sociali (cfr. Cons. Stato, III, n.   diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera
                 5598/2015);                                    con l’organigramma dell’appaltatore subentrante e
                 (c) -  la  clausola  non  comporta  invece  alcun   con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta,
                 obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto   di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art.
                 pubblico  di assumere  a  tempo indeterminato  ed   41 Cost.» (Consiglio di Stato, sez. III, 09.12.2015
                 in forma  automatica  e generalizzata  il  personale   n. 5598).
                 già  utilizzato dalla  precedente  impresa  o  società
                 affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1896/2013)».   Già prima dell’entrata in vigore del Codice Appalti
                 Circa la portata della clausola sociale dell’obbligo   era stato chiarito che una clausola atta a imporre in
                 di continuità nell’assunzione,  la giurisprudenza   termini rigidi la conservazione del personale di cui
                 del  Consiglio di Stato  già  sotto  la  vigenza  del   al precedente appalto risulta illegittima: la clausola
                 d.lgs. n. 163/2006 aveva ritenuto che l’affidatario   sociale  deve,  infatti,  essere  formulata  in  termini
                 subentrante  «deve  prioritariamente  assumere   di previsione  della priorità del personale  uscente
                 gli  stessi  addetti  che  operavano  alle  dipendenze   nella  riassunzione  presso  il  nuovo  affidatario,  in
                 dell’appaltatore  uscente,  a  condizione che  il loro   conformità  alle  esigenze  occupazionali  risultanti
                 numero  e  la  loro  qualifica  siano  armonizzabili   per la gestione del servizio, in modo da armonizzare
                 con   l’organizzazione  d’impresa  prescelta   l’obbligo di assunzione  con  l’organizzazione
                 dall’imprenditore subentrante» mentre «i lavoratori,   d’impresa prescelta dall’affidatario subentrante.
                 che  non trovano  spazio nell’organigramma     Ad avviso del Giudice Amministrativo la «stabilità
                 dell’appaltatore  subentrante  e  che  non  vengano   occupazionale»  quale  valore  ordinamentale  deve
                 ulteriormente  impiegati dall’appaltatore  uscente   essere  infatti  «promossa»  e  non  rigidamente
                 in altri settori,  sono  destinatari  delle misure   imposta e comunque deve essere armonizzata con
                 legislative in materia  di ammortizzatori sociali»   i principi europei della libera concorrenza e della
                 (Consiglio di Stato sez. IV, 2.12.2013, n. 5725).  libertà d’impresa.

                 Ad  avviso  della  giurisprudenza,  dunque,  il   Il riferito esito interpretativo consolidatosi durante
                 presupposto  per il  riassorbimento  del personale   la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 non è mutato con
                 dell’affidatario  uscente  era  che  il  numero  e  la   l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016: la nuova

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