Page 41 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 presidente della commissione di gara, si porrebbe   competenza  e  trasparenza  preventivamente
                 in contrasto con una regola a presidio dell’esercizio   individuate da ciascuna stazione appaltante.
                 delle  funzioni  fondamentali
                 che  disciplina le  competenze   L’operato della stazione        La   nomina   quindi   deve
                 degli organi.                                                    avvenire  secondo elementi
                                                 appaltante non diventa           prestabiliti  volti  a  verificare
                 Si evidenzia, per completezza,    illegittimo per il sol         la    competenza      della
                 che le valutazioni delle offerte   fatto della mancata           Commissione in una logica di
                 tecniche  da  parte  delle      previa formalizzazione           trasparenza,  preferibilmente
                 commissioni  di  gara  sono     di dette regole. Occorre         in un “atto fonte della stazione
                 espressione  di discrezionalità    dimostrare che, in            appaltante”.
                 tecnica  e,  come  tali,  sono   concreto, sono mancate le
                 sottratte  al  sindacato  di   condizioni di trasparenza         L’operato  della   stazione
                 legittimità  del   giudice                                       appaltante   non   diventa
                 amministrativo,  salvo  che    e competenza. La nomina           illegittimo  per  il  sol  fatto
                 non  siano  manifestamente        della commissione              della   mancata     previa
                 illogiche,      irrazionali,      giudicatrice appare            formalizzazione   di   dette
                 irragionevoli,    arbitrarie   quindi sufficientemente           regole.  Occorre  dimostrare
                 ovvero  fondate  su  di  un         sostenuta dalla              che,  in   concreto,  sono
                 altrettanto palese e manifesto   produzione dei curricula        mancate   le  condizioni  di
                 travisamento  dei  fatti  ovvero   dei singoli componenti        trasparenza  e  competenza.
                 ancora salvo che non vengano     e dalla formulazione,           La nomina della commissione
                 in  rilievo  specifiche  censure                                 giudicatrice   appare   quindi
                 circa  la plausibilità  dei criteri   da parte di ciascuno di    sufficientemente   sostenuta
                 valutativi o la loro applicazione,   essi, delle dichiarazioni   dalla produzione dei curricula
                 non  essendo  sufficiente  che   sostitutive attestanti          dei singoli  componenti  e
                 la  determinazione  assunta        l’insussistenza di            dalla  formulazione,  da  parte
                 sia,  sul piano  del metodo  e     eventuali cause di            di ciascuno  di essi,  delle
                 del procedimento  seguito,      incompatibilità rispetto         dichiarazioni    sostitutive
                 meramente        opinabile,      all’incarico ricevuto.          attestanti   l’insussistenza
                 in   quanto    il   giudice                                      di   eventuali  cause   di
                 amministrativo  non   può                                        incompatibilità    rispetto
                 sostituire  –  in  attuazione  del                               all’incarico ricevuto.
                 principio costituzionale di separazione dei poteri –
                 proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità   Alcune  Amministrazioni  definiscono  mediante,  ad
                 pubblica,  quando  si  tratti  di  regole  (tecniche)   esempio, regolamenti,  i criteri per  la nomina,  la
                 attinenti alle modalità di valutazione delle offerte   composizione delle Commissioni giudicatrici, i
                 (Consiglio  di Stat,  Sez.  V,  Sentenza  11  luglio   relativi compiti, i compensi, le regole di trasparenza,
                 2017, n. 3400 Sull’insindacabilità della valutazione   garantendo il rispetto dei principi fondamentali di
                 tecnica espressa dalla Commissione).           pubblicità ed efficacia.

                                                                I soggetti da  nominare  per  la valutazione
                    4. Nomina della Commissione  a cura         delle  offerte  sono  determinati  in  ragione  del
                        dell’organo competente della stazione   criterio  di aggiudicazione dell’appalto  e  dalla
                        appaltante. La gestione da parte della   sua  configurazione  specifica,  con  riferimento
                        stazione appaltante                     a  ciascuna  gara.  Aggiudicandosi,  quindi,  con  il
                                                                criterio  dell’OEPV  si  provvede  alla  nomina  della
                 Fino  alla  adozione  della  disciplina in  materia   Commissione  giudicatrice ex  art.  77  del Codice
                 di iscrizione  all’Albo di cui all’articolo 78,  la   Appalti, i cui membri sono dotati di competenze:
                 commissione  giudicatrice  continua  ad  essere   a)  specialistiche  e  altamente  qualificate,  se  i
                 nominata  dall’organo  della stazione  appaltante   criteri  e  sub-criteri  di aggiudicazione  implicano
                 competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto   valutazioni  discrezionali  e  ampiamente
                 affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di   discrezionali b) adeguate e genericamente riferite

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