Page 34 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Il Punto
procurandosi risorse finanziarie ed operative di privi dei requisiti richiesti dal bando di concorrere
cui lo stesso è carente, ma anche e soprattutto ricorrendo ai requisiti di altri soggetti; tuttavia,
a garantire la stazione appaltante sulla serietà l’istituto va letto in coerenza con la normativa
ed affidabilità dell’impresa concorrente e dunque comunitaria che è volta sì a favorire la massima
sulla sua idoneità ad eseguire correttamente le concorrenza, ma come condizione di maggior
prestazioni richieste dalla gara. Di qui la necessità garanzia e di sicura ed efficiente esecuzione degli
di un controllo più penetrante confronti della causa, appalti. Se ne deduce che la possibilità di ricorrere
edi tenere conto della compresenza di più interessi, ad ausiliari presuppone che i requisiti mancanti
verificando in concreto se l’operazione negoziale siano da questi integralmente e autonomamente
arrechi effettivamente il possesso di quei requisiti posseduti, senza poter estendere teoricamente
tali da garantire l’affidabilità del concorrente in all’infinito la catena dei possibili sub-ausiliari.
ordine alla corretta esecuzione dell’appalto.
Va considerato, infatti, che solo il concorrente
assume obblighi contrattuali nei confronti della
3. L’avvalimento dei progettisti nel stazione appaltante, tanto che, quando si avvale
d.lgs. 163/2006: l’orientamento della di un ausiliario, quest’ultimo è tenuto ad obbligarsi
giurisprudenza verso il concorrente e la stazione appaltante a
mettere a disposizione le risorse necessarie di
L’approdo giurisprudenziale dell’interpretazione cui è carente il concorrente mediante apposita
del contratto di avvalimento dei progettisti, nel dichiarazione (art. 49 comma 3, lett. d), in tal modo
vecchio codice, ha escluso la possibilità che il anche l’ausiliario diventando ex lege responsabile
progettista “indicato” ai sensi dell’art. 53, co. 3, del in solido con il concorrente in relazione alle
d.lgs. 163/2006, potesse ricorrere all’avvalimento. prestazioni oggetto del contratto (art. 49, comma
L’art. 49, comma 2, D. Lgs. 163/2006, utilizza 4).
in proposito l’espressione “concorrente”, con
la quale si riferisce inequivocabilmente al solo Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza
operatore economico che presenta domanda di del Consiglio di Stato, riguardo ad analoga
partecipazione alla gara. Questi, ove voglia ricorrere fattispecie, infatti, “La responsabilità solidale,
all’avvalimento, è tenuto a dichiarare ed allegare, che è garanzia di buona esecuzione dell’appalto,
unitamente alla domanda di partecipazione, il può sussistere solo in quanto l’impresa ausiliaria
possesso da parte del soggetto avvalso dei requisiti è collegata contrattualmente al concorrente,
che, sommati ai propri, integrano la prescrizione tant’è che l’art. 49 prescrive l’allegazione, già
del bando. in occasione della domanda di partecipazione,
del contratto di avvalimento; tale vincolo
L’avvalimento, in altri termini, è istituto di soccorso contrattuale diretto col concorrente e con la
al (solo) concorrente in sede di gara, al quale non stazione appaltante non sussisterebbe, invece,
può fare legittimamente ricorso altro soggetto che, nel caso in cui si trattasse di avvalimento da parte
pur a vario titolo “cooperando” con il concorrente, dell’ausiliario di requisiti posseduti da terzi. Inoltre,
come è nel caso del progettista da quest’ultimo l’estensione della categoria di “concorrente” sino a
indicato, non assume però la posizione giuridica ricomprendere l’ausiliario e/o il soggetto indicato
dell’offerente, con le responsabilità nei confronti dal concorrente per la progettazione (come nella
della stazione appaltante che tale posizione fattispecie), comportando potenzialmente una
comporta ai fini della partecipazione alla gara. Di catena di avvalimenti di ausiliarie dell’ausiliaria
conseguenza, “va escluso dalla gara il concorrente (potenzialmente all’infinito), non consentirebbe
che si avvale di impresa ausiliaria a sua volta un controllo agevole da parte della stazione
priva del requisito richiesto dal bando nella misura appaltante in sede di gara sul possesso dei
sufficiente ad integrare il proprio requisito di requisiti dei partecipanti” (Cons. di Stato, Sez. III,
qualificazione mancante” (cfr. Cons. di Stato, Sez. n. 5161/2012).
VI, 2.5.2012, n. 2508).
Va soggiunto che la deroga al principio di
Vero è, infatti, che l’istituto dell’avvalimento personalità dei requisiti di partecipazione alla gara
risponde all’esigenza della massima partecipazione è strettamente collegata alla possibilità di avere
alle gare, consentendo ai concorrenti che siano un rapporto diretto ed immediato con l’impresa
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