Page 30 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Il Punto
disposta con atto motivato delle amministrazioni in contraddittorio con l’appaltatore, qualora
competenti (comma 2); l’inadempimento permanga, la stazione appaltante
- si provvede alla sospensione parziale dei risolve il contratto, fermo restando il pagamento
lavori non eseguibili, qualora, successivamente delle penali.
alla consegna dei lavori, insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento 12. Ragioni di ordine pubblico/salute
dei lavori; l’esecutore è tenuto a proseguire le pubblica incluse le problematiche
parti di lavoro eseguibili (comma 4); covid-19
- sospensioni totali o parziali dei lavori
possono essere disposte dalla stazione appaltante Ai sensi del comma in commento, lett. b), ulteriore
per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e causa di sospensione – per cui si opera in deroga
4 (comma 6). alle norme predette - può essere determinata da
“gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica
Art. 108, commi 3 e 4 (disposizioni derogate). o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
- c. 3. Il direttore dei lavori o il responsabile opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare
dell’esecuzione del contratto, se nominato, l’emergenza sanitaria globale da COVID-19”.
quando accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da Ai sensi del comma 2, per
parte dell’appaltatore, tale quanto concerne la disciplina
da comprometterne la buona Ai sensi del comma di questa ipotesi, (ed anche
riuscita delle prestazioni, in commento, lett. la successiva di cui alla
invia al responsabile del b), ulteriore causa di lett. d)), si prevede che su
procedimento una relazione sospensione – per cui determinazione del collegio
particolareggiata, corredata si opera in deroga alle consultivo tecnico, il RUP,
dei documenti necessari, norme predette - può previa proposta della stazione
indicando la stima dei lavori essere determinata da appaltante, da adottarsi
eseguiti regolarmente, il entro il termine di quindici
cui importo può essere “gravi ragioni di ordine giorni dalla comunicazione
riconosciuto all’appaltatore. pubblico, salute pubblica allo stesso collegio della
Egli formula, altresì, o dei soggetti coinvolti sospensione dei lavori,
la contestazione degli nella realizzazione delle autorizza nei successivi
addebiti all’appaltatore, opere, ivi incluse le misure dieci giorni la prosecuzione
assegnando un termine non adottate per contrastare dei lavori nel rispetto
inferiore a quindici giorni l’emergenza sanitaria delle esigenze sottese ai
per la presentazione delle globale da COVID-19”. provvedimenti di sospensione
proprie controdeduzioni adottati, salvi i casi di assoluta
al responsabile del e motivata incompatibilità tra
procedimento. Acquisite e causa della sospensione e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, prosecuzione dei lavori.
ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta In sostanza, solo in caso di assoluta impossibilità i
del responsabile del procedimento dichiara risolto lavori non potranno continuare.
il contratto.
- c. 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al
comma 3, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per 13. I motivi di ordine tecnico senza una
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni precisa volontà delle parti di superare
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile le problematiche
unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli
assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, La terza fattispecie, prende in considerazione la
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali sospensione per “gravi ragioni di ordine tecnico,
l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto idonee a incidere sulla realizzazione a regola
il termine assegnato, e redatto processo verbale d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di
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