Page 31 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto Mediappalti
superamento delle quali non vi è accordo tra le ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
parti”. 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55.
Sul caso di cui alla lettera c) (aspetti e questioni
di ordine tecnico), si introduce la disciplina, per Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
la gestione della causa di sospensione prevista contrattuali originariamente previsti, l’impresa
al comma 3 secondo cui nelle ipotesi previste dal subentrante, ove possibile e compatibilmente con
comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con
entro quindici giorni dalla comunicazione della i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se
sospensione dei lavori ovvero della causa che privi di occupazione.
potrebbe determinarla, adotta una determinazione
con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di
legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, 14. I gravi motivi di ordine pubblico
tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire
i lavori e le eventuali modifiche necessarie da Per i gravi motivi di ordine pubblico, la relativa
apportare per la realizzazione dell’opera a regola disciplina della causa di sospensione viene prevista
d’arte. La stazione appaltante provvede nei nel comma 2 già richiamato che nell’ipotesi in parola
successivi cinque giorni. prevede che su determinazione
del collegio consultivo tecnico
Il soggetto, in questo La terza fattispecie, di cui all’articolo 6, i RUP,
caso, messo al centro del prende in previa proposta della stazione
procedimento è quindi il collegio appaltante, da adottarsi entro
tecnico che ha a disposizione le considerazione la il termine di quindici giorni
stesse possibilità già viste con sospensione per “gravi dalla comunicazione allo stesso
il comma 4 ovvero: ragioni di ordine tecnico, collegio della sospensione
La stazione appaltante, previo idonee a incidere sulla dei lavori, autorizzano nei
parere del collegio consultivo realizzazione a regola successivi dieci giorni la
tecnico, dichiara senza indugio, d’arte dell’opera, in prosecuzione dei lavori nel
in deroga alla procedura di cui relazione alle modalità rispetto delle esigenze sottese
all’articolo 108, commi 3 e 4, di superamento delle ai provvedimenti di sospensione
del decreto legislativo 18 aprile quali non vi è accordo adottati, salvi i casi di assoluta
2016, n. 50, la risoluzione del e motivata incompatibilità
contratto, che opera di diritto, tra le parti”. tra causa della sospensione e
e provvede secondo una delle prosecuzione dei lavori.
seguenti alternative modalità
(che dovranno essere indicate dal collegio tecnico) Occorre, quindi, eliminare la causa e solo in caso di
ovvero: correlata impossibilità mantenere la sospensione
a) procedere all’esecuzione in via diretta dei lavori, dei lavori.
anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o società pubbliche
nell’ambito del quadro economico dell’opera;
b) interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento dei lavori, se tecnicamente
ed economicamente possibile e alle condizioni
proposte dall’operatore economico interpellato;
c) indire una nuova procedura per l’affidamento
del completamento dell’opera;
d) proporre alle autorità governative la nomina di un
commissario straordinario per lo svolgimento delle
attività necessarie al completamento dell’opera
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