Page 24 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Il Punto
Il collegio consultivo tecnico nella legge
120/2020: funzioni, composizione e la
disciplina delle cause di sospensione
dell’esecuzione dei lavori
IL
di Stefano Usai PUN
TO
Premesse 1. Il collegio consultivo
La legge 120/2020, di conversione con modifiche L’articolo 6 prevede il “nuovo” organo, obbligatorio
del DL 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”, per gli appalti sopra soglia facoltativo in altri casi,
entrata in vigore il 15 settembre 2020 conferma costituito dal Collegio consultivo tecnico.
sostanzialmente le varie semplificazioni (da
attuarsi con deroghe a norme diverse del codice dei A tal riguardo, il comma 9, dell’articolo 6 in
contratti) l’impianto stabilito con il decreto legge commento, infatti abroga quindi le disposizioni
anche introduce degli specifici “ausili” in passato, del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) che
per la gran parte, semplicemente facoltativi. introduceva la disciplina concernente l’eventuale
costituzione, la composizione e i poteri del collegio
Si allude, con l’inciso appena riportato, alla nomina consultivo tecnico.
obbligatoria per i contratti sopra soglia del c.d.
collegio tecnico consultivo previsto dall’articolo 6 La previsione sul collegio ha subito, nella fase di
della legge 120/2020. Il collegio, per opportunità, conversione dal DL 76/2020, minimi adeguamenti
verrà trattato – per ciò che in questa sede riguarda (ad eccezione della modifica apportata al comma 2)
– con l’analisi dei compiti probabilmente di maggior di cui si dirà durante la disamina delle competenze,
rilievo ovvero in relazione alle “nuove” discipline costituzione e compensi.
(in deroga) di una serie di ipotesi di sospensione Il primo comma specifica che fino al 31 dicembre
dei lavori (art. 5 della legge in commento). (e quindi per tutta la durata emergenziale presa in
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