Page 63 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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A. D. R.                                                                             Mediappalti






                 A Domanda                                      secondo  cui,  in  assenza  di  una  suddivisione
                                                                netta  tra  prestazione  principale  e  prestazioni
                 Rispondiamo                       A.  D.       secondarie, non sia ammissibile la partecipazione

                                                      R.        di RTI verticali, stabilisce che la mera indicazione
                                                                delle  parti  della  prestazione  che  ogni  operatore
                                                                si incarica di eseguire all’interno della compagine
                                                                imprenditoriale  associativa  non  implica,  come
                                                                tale,  la  prefigurazione  di  un  raggruppamento
                         È ammissibile la partecipazione        verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione
                         ad una gara da parte di un             programmatica tra prestazioni principali ed
                         raggruppamento di tipo verticale,      accessorie),  ma   evoca  esclusivamente  la
                 1       non operi nella lex specialis alcuna   ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati,
                         allorquando la Stazione Appaltante

                                                                della  esecuzione  della  prestazione  unitariamente
                         distinzione tra le prestazioni
                                                                considerata.
                         principali e quelle secondarie?
                                                                Se la prestazione è “unitaria” rimarrà tale anche
                                                                se  venga  “suddivisa  verticalmente”  tra  le  varie
                 L’art.  3,  comma  1  lett.  u)  del  d.lgs.  n.  50/2016   imprese  del  RTI.  L’indicazione  separata  e  la
                 definisce   raggruppamento   temporaneo   “un   specificazione delle parti di servizio che verranno
                 insieme  di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   eseguite dai singoli operatori economici non può
                 di  servizi,  costituito,  anche  mediante  scrittura   ritenersi  equivalente  ad  una  ripartizione  di  tipo
                 privata, allo scopo di partecipare  alla procedura   verticale ed ad una arbitraria scomposizione
                 di affidamento di uno specifico contratto pubblico,   della prestazione da parte della associazione
                 mediante presentazione di una unica offerta”.  concorrente”.
                 L’art.  48  distingue  poi,  anche  relativamente   “Se  ne  trae  conferma  dal  rilievo  che  –  nella
                 all’appalto di servizi e forniture, tra “raggruppamento   ribadita assenza  della  distinzione  formale  tra
                 di  tipo  verticale”  e  “raggruppamento  di  tipo   prestazioni principali  e prestazioni  secondarie
                 orizzontale”:  a)  nel  primo  caso,  “il  mandatario   –  la  responsabilità  degli  operatori  associati  per
                 esegue  le  prestazioni  di  servizi  o  di  forniture   la  corretta esecuzione dell’appalto  gravava
                 indicati come principali anche in termini economici,   solidalmente  su  tutti  i  componenti,  non  essendo
                 i mandanti quelle indicate come secondarie” b) nel   “limitata all’esecuzione delle prestazioni di relativa
                 secondo caso, “gli operatori economici eseguono il   competenza”  (Cfr.  art.  48,  comma  5  d.  lgs.  n.
                 medesimo tipo di prestazione”.                 50/2016).
                 L’alternativa postula la distinzione tra “prestazioni
                 principali”  e  “prestazioni  secondarie”,  che  è
                 sussiste  solo  laddove  la  stazione  appaltante  2   Cosa deve intendersi per fatturato
                 preciso compito della stazione appaltante indicare
                 “nel bando di gara”: ne discende che “la possibilità
                 di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale
                                                                        relativo ai precedenti servizi svolti
                 abbia preventivamente individuato negli atti di        ed inerenti l’oggetto dell’appalto?
                 gara le prestazioni principali e quelle secondarie,
                 non potendo il concorrente provvedere di sua   La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che
                 iniziativa  alla  scomposizione  del  contenuto  della   per fatturato specifico relativo ai precedenti servizi
                 prestazione,  distinguendo  tra  quelle  principali  e   svolti  ed inerenti  all’oggetto dell’appalto deve
                 quelle secondarie” (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 26   intendersi il fatturato maturato nell’espletamento
                 settembre  2019  n.6459).  Il Consiglio di Stato   di servizi che seppur non identici a quelli a base di
                 con la sentenza n. 2183 del 31 marzo 2020      gara siano comunque collegati secondo un criterio
                 pur riconoscendo il consolidato orientamento   di analogia o inerenza (Cfr. Consiglio di Stato, sez.
                                                                III, 28.09.2020 n. 5640).

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