Page 48 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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                 Con riferimento all’ipotesi di esclusione di cui all’art.   ha  in  più  occasioni  osservato  che  «Il  conflitto  di
                 80, comma 5 lett. d), del Codice Appalti, il conflitto   interessi  di cui all’art.  42,  comma  2,  del codice
                 di interessi del dipendente pubblico può avere un   dei contratti pubblici non è solo quello realmente
                 riflesso esterno all’Amministrazione e comportare   accertato,  ma  anche  quello  potenzialmente
                 l’esclusione   da   procedure   di   affidamento   esistente,  come  reso  evidente  dal riferimento
                 dell’operatore  economico  o l’annullamento  in   normativo  all’interesse  personale  del funzionario
                 autotutela di un affidamento disposto).        che  possa  essere  “percepito  come  una  minaccia
                                                                alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto
                 Sul  punto  il Consiglio di Stato  rileva  tuttavia   della  procedura  di appalto  o  di concessione”;  la
                 che   il   conflitto   di   interessi   deve   essere   disposizione, insomma,  è  lato sensu  una “norma
                 dimostrato  concretamente  e  non  in  via  astratta   di pericolo”,  nel  senso  che  essa  e  le  misure  che
                 o  meccanicamente,  ma  caso  per  caso  e  con   contempla (astensione dei dipendenti) o comporta
                 idonea  motivazione:  dimostrazione  del  conflitto   (esclusione dell’impresa concorrente) operano per
                 di interesse e del pregiudizio                                   il  solo pericolo di pregiudizio
                 arrecato   alla   stazione                                       che  la  situazione  conflittuale
                 appaltante  (tale da  attivare   L’espressione “personale”       possa determinare (così Cons.
                 l’annullamento  d’ufficio)  che   di cui al comma 2 dell’art.    Stato,  sez. III,  14  gennaio
                 manca nel caso di specie.       42 del D.Lgs. 50/2016 fa         2019, n. 355). Il conflitto di
                                                 riferimento non solo ai          interessi  si  ricava,  allora,
                 Il Consiglio di Stato  giunge   dipendenti in senso stretto      in  via  presuntiva  da  due
                 a  ritenere  legittimo  che    della stazione appaltante         elementi  indiziari  quali  a)
                 un’Amministrazione   affidi                                      l’esistenza  di un  interesse
                 all’esito  di procedure  di gara                                 personale  del funzionario;
                 contratti a  proprie  società                                    b) il ruolo che  questi riveste
                 partecipate  o controllate senza  che  in ciò possa   nella procedura  di gara  tale da  consentire  di
                 automaticamente ravvisarsi un conflitto di interesse   “intervenire” o di “influenzare” il risultato, per le
                 in  quanto  l’art.  42,  comma  2  del  Codice  Appalti   informazioni privilegiate che ha a disposizione e può
                 si  riferisce  testualmente  all’ipotesi  di  situazioni   trasferire all’impresa concorrente così ponendola in
                 conflittuali  in  cui  versa  il  solo  “personale”  della   condizione di vantaggio sugli altri concorrenti (cfr.
                 stazione appaltante ma non estende tale previsione   Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2019, n. 6150,
                 anche  alle società  partecipate  o  controllate  dalla   nonché Cons. Stato, parere 5 marzo 2019, n. 667).
                 stazione  appaltante.  In  tal  senso,  il comma  3   (…) Per gli elementi indiziari posti dal legislatore
                 dell’art. 42 «da un lato, pone a carico del dipendente   a base del ragionamento presuntivo – l’interesse
                 che  versa  in tale situazione l’obbligo di darne   personale e il ruolo rivestito dal funzionario – come
                 comunicazione  alla  stazione                                    non deve essere provato dalla
                 appaltante  e  di astenersi  dal                                 stazione  appaltante  il reale
                 partecipare  alla  procedura  di   Il conflitto di interessi     possesso    dell’informazioni
                 affidamento;  e  dall’altro  lato   di cui all’art. 42 comma     privilegiate  da  parte  del
                 prevede che salve le ipotesi di   2 del D.Lgs. 50/2016 non       funzionario,  allo  stesso
                 responsabilità  amministrativa   è solo quello realmente         modo è  fuori  dal perimetro
                 e   penale   eventualmente    accertato ma anche quello          probatorio  la dimostrazione
                 configurabili,   la   mancata                                    che le informazioni siano, poi,
                 astensione  è  «comunque       potenzialmente esistente          state effettivamente trasferite
                 fonte   di    responsabilità                                     alla  consociata  in  affari.  E’,
                 disciplinare  a  carico  del                                     invece, a carico dell’impresa,
                 dipendente pubblico». La violazione dei doveri che   una volta che l’amministrazione abbia dato conto
                 sorgono  a  carico  del  dipendente  in situazione  di   dell’uno e dell’altro elemento indiziario, dimostrare
                 conflitto di interessi è quindi fonte di sanzioni solo   che non vi è stata violazione del principio delle pari
                 per quest’ultimo».                             opportunità  nella  formulazione  dei termini delle
                                                                offerte  per  tutti gli offerenti  né si è determinato
                 Con  riferimento  poi  agli  elementi indiziari del   alcun  rischio  reale  di pratiche  atte  a  falsare  la
                 conflitto  di  interessi,  necessari  a  verificarne   concorrenza tra gli offerenti» (Consiglio di Stato,
                 l’insorgenza  o  meno,  sempre  Palazzo  Spada   sez. V, sentenza 14 maggio 2020 n. 3048).

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