Page 46 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti Il Punto
e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure operatori del settore (pubblici e privati) e dunque
di affidamento di contratti pubblici» (approvate si darebbe vita a situazioni di conflitto che la norma
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del vuol prevenire, ossia i componenti degli organi di
5 giugno 2019), a cui si rimanda per una compiuta amministrazione e controllo. Invero, se la norma
disamina. sul conflitto di interessi si applica sicuramente ai
dipendenti “operativi”, a maggior ragione andrà
La giurisprudenza si è più volte espressa al fine applicata anche agli organi ed uffici direttivi e
di meglio specificare l’ambito soggettivo della di vertice (nonché ai dirigenti e amministratori
nozione di conflitto di interessi contenuta nell’art. pubblici), come si evince proprio dal richiamo
42, comma 2 del Codice Appalti che, come visto, all’art 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, per indicare le
richiama “in particolare” l’art. 7 D.P.R. 16 aprile ampie categorie di soggetti cui fare riferimento …»
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2013 n. 62 recante il Codice di comportamento (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 luglio 2017
dei dipendenti pubblici. n. 3415).
A riguardo il giudice amministrativo ha osservato Nel medesimo solco si registra anche una successiva
che «l’art. 24 della direttiva 2014/24/UE (cui il pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui «l’art.
predetto art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 42, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cui
dà attuazione), non sembra dettare una disciplina rimanda l’art. 80, comma 5, lett. d) che ne fa una
univoca del “conflitto di interesse”, ma indica causa di esclusione dell’operatore economico)
solamente una soglia minima di contenuto e tutela presume la sussistenza di una situazione di
… La fattispecie descritta dall’art. 42, comma 2 conflitto di interessi quando: “il personale di una
del d.lgs. 50 del 2016 ha portata generale, come stazione appaltante o di un prestatore di servizi
emerge dall’uso della locuzione “in particolare”, che, anche per conto della stazione appaltante,
riferita alla casistica di cui al richiamato art. interviene nello svolgimento della procedura di
7 d.P.R. n. 62 del 2013, avente dunque mero aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o
carattere esemplificativo. Ritiene il Collegio – può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato,
considerate anche le finalità generali di presidio ha direttamente o indirettamente, un interesse
della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione finanziario, economico o altro interesse personale
amministrativa – che bene il primo giudice abbia che può essere percepito come minaccia alla
ritenuto che l’espressione “personale” di cui alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto
norma in questione vada riferita non solo ai della procedura di appalto o di concessione. In
dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori particolare, costituiscono situazione di conflitto
subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma di interessi quelle che determinano l’obbligo di
anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico astensione previsto dall’articolo 7 del decreto del
(legislativo o contrattuale), siano in grado di Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i 62”; la norma è interpretata in senso ampio dalla
propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o giurisprudenza come riferita pur riferita, oltre
di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente che al “personale della stazione appaltante”, a
influenzare l’attività esterna. Diversamente, si qualsiasi soggetto che, in forza di un valido
entrerebbe nella contraddizione di escludere dalla titolo contrattuale o legislativo, ovvero per
portata della norma – dalla manifesta funzione la sua posizione di rilievo abbia la capacità
preventiva – proprio quei soggetti che più di altri di impegnare la stazione appaltante nei
sono in grado di condizionare l’operato dei vari confronti di terzi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11
3. Ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013 «Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o
ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore
o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza»).
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