Page 41 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Il Punto Mediappalti
il direttore dell’esecuzione, per la gestione delle Per i lavori, inoltre, si intenderebbe ripristinare
contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, tout court, e per intero, la normativa già prevista
si attiene alla relativa disciplina prevista dalla dagli articoli 190 e 191 del dpr 5 ottobre 2010, n.
stazione appaltante e riportata nel capitolato 207; per forniture e servizi, confermare l’opzione
d’appalto. per una disciplina su base puramente contrattuale,
disponendo che spetta al direttore del l’esecuzione
Dette previsioni, in realtà fin qui oggetto di limitata gestire le riserve, attenendosi a quanto stabilito
attenzione da parte di dalla stazione appaltante
dottrina e giurisprudenza, in e riportato nel capitolato
buona sostanza rinviano per Maggiori oneri esecutivi d’appalto. Considerata
intero alla sede contrattuale e riserve: la disciplina è l’unitarietà di disciplina
quella che in passato era contrattuale correttamente perseguita dal
una normativa, ancorché codice dei contratti a livello
di natura regolamentare, di gestione delle riserve
strutturata in modo completo tramite accordo bonario, ci
e retta da prescrizioni impegnative, il cui mancato si domanda per quale ragione, e comunque se
scrupoloso rispetto, ad esempio per ciò che atteneva sia legittimo, differenziare la regolamentazione a
l’obbligo di tempestiva formulazione delle richieste livello di (nuova) normativa secondaria.
ed esplicazione delle relative ragioni nonché
dei termini del possibile conseguente impatto
economico, implicava decadenze insuperabili. 6. Conclusioni
La disciplina più recente implica modifiche Alla luce di quanto precede, appare evidente che
sostanziali, anzitutto nel senso che la portata delle i maggiori oneri conseguenti all’alterazione dei
singole discipline contrattuali contenuti contrattuali ed
viene oggi verificata caso par alla necessità di applicare
caso; inoltre, che l’eventuale la strada: riequilibrio delle ai processi esecutivi tutte
presenza, diretta o per rinvio prestazioni contrattuali in le prescritte cautele volte a
ad altra fonte, di clausole luogo della risoluzione contenere la diffusione della
riproduttive di obblighi ed pandemia, sia in termini
adempimenti particolari, puramente economici sia
quali ad esempio quelli sopra sotto il profilo dell’operatività
richiamati, da osservarsi a pena di decadenza e delle tempistiche produttive, andranno
del diritto di far valere in altro modo le ragioni opportunamente considerati.
dell’affidatario della commessa, laddove non affette
da altri vizi, potrebbero considerarsi riconducibili al Il peso economico di tutto ciò non potrà, infatti,
novero delle clausole vessatorie, con conseguente risultare trasferito tout court alle imprese
necessità di specifica approvazione scritta per poter affidatarie, considerate dalla Cassazione parte
operare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo fragile .
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1341 del codice civile.
Specificamente sul tema dell’eccessiva onerosità
Rispetto alla situazione in essere, la bozza di sopravvenuta, la Corte di Cassazione afferma,
articolato relativa al nuovo regolamento in infatti, che le misure di contenimento hanno
gestazione opera due inversioni di rotta: da un lato, potuto sbilanciare, in via definitiva, l’economia del
infatti, viene spezzata l’unitarietà di impostazione negozio, vuoi impegnando ultra vires una parte
per l’intero ambito dell’attività contrattuale della nell’esecuzione delle prestazioni che la gravano,
PA, fin qui perseguito dal legislatore, tornando ad vuoi impedendole di trarre dal rapporto le utilità
ipotizzare una disciplina differenziata per comparti: in considerazione delle quali il contratto è stato
lavori da una parte e forniture e servizi dal l’altra. concluso.
11. Così punto 3, pagina 6, in fine.
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