Page 38 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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                 limitata a contesti particolari .              1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore,
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                                                                anche  relativamente  all’applicazione di eventuali
                     2. La non imputabilità alle parti di       decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
                        ritardi esecutivi, mancate consegne     adempimenti.
                                                                Il  riferimento  all’articolo  1218  del  codice  civile
                 Venendo al merito dei singoli problemi, va ricordato   -  non  già  al  1256  che  punta  sull’estinzione
                 come,  in via di principio,  il  rispetto dei tempi   del  rapporto  obbligatorio   -  esclude  (solo) la
                                                                                       7
                 contrattuali  costituisca  obbligo  fondamentale  per   responsabilità  del debitore  per  inadempimento
                 l’affidatario  di  una  commessa,  vieppiù  rilevante   laddove  la  prestazione  convenuta  sia  divenuta
                 nel  caso  di rapporti  pubblici dove  l’interesse   impossibile per causa a lui non imputabile, andando
                 generale    all’ottenimento                                       incontro  all’appaltatore  che,
                 della prestazione  nei modi    Il rispetto delle misure di        per  problemi conseguenti
                 ed  alle scadenze  previste                                       alle  restrizioni legate  alla
                 è  ancor  più  rilevante.  Per   contenimento del contagio        pandemia,  non  sia  stato  in
                 tali  ragioni,  la  ritardata   è sempre valutata ai fini         grado  di  far  fronte  ai  propri
                 consegna  o  ultimazione  e/o    dell’esclusione della            impegni anche  prima  della
                 la  sospensione  operativa    responsabilità del debitore         generalizzata  sospensione
                 sono  considerati a  tutti gli                                    del 23 marzo.
                 effetti  come  inadempimenti,
                 con  tutte  le  conseguenze  del  caso;  tra  queste   Da  notare  peraltro  che  la  pandemia  non  viene
                 l’applicazione di penali da  ritardo,  la risoluzione   configurata come un’esimente in sé, ma la legge
                 del rapporto in danno laddove la relativa entità sia   impone di valutare l’effettivo impatto sul contratto
                 tale da sconfinare nell’ambito dell’ inadempimento   delle  misure  adottate  per  limitarne  la  diffusione,
                 grave,  l’escussione  delle  garanzie  prestate,   caso  per  caso;  in  quest’ottica  i  protocolli  firmati
                 l’iscrizione nel  Casellario  dell’Anac,  l’esclusione   tra  le parti  sociali   recano  alcune  tipizzazioni,
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                 dalle  gare,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  5,   ancorché non esaustive, delle situazioni che, a tali
                 lettera c-ter), del Codice dei contratti.      fini, potrebbero considerarsi rilevanti.

                 Il richiamato articolo 3, comma 6 bis, del dl 6/2020,   Da  notare,  ancora,  che  la  norma  non  contiene
                 interviene  espressamente  sul punto  disponendo   richiami specifici alla figura dell’appaltatore, né al
                 che  il rispetto  delle  misure  di contenimento  del   codice dei contratti pubblici, che viceversa è citato
                 contagio  da  Covid  19  è  sempre  valutata  ai  fini   nella parte  successiva  dello stesso  articolato,  in
                 dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli   tema di anticipazione.



                 6. Così, ad esempio, l’articolo 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio
                 2020, n. 77, in Gazz. Uff. n.180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, recante “Misure urgenti in materia di salute,
                 sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
                 COVID-19”, in tema di prestazioni individuali domiciliari, che possono essere convertite in altra forma, in
                 deroga alle previsioni del d.lgs. 50 /2016, previo accordo tra le parti. Ancora l’articolo 86 - bis del decreto-
                 legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, in Gazz. Uff. n.110 del 29 aprile
                 2020,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per
                 famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
                 per l’adozione di decreti legislativi” in tema di progetti di accoglienza ... autorizzati alla prosecuzione fino al
                 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data … che hanno presentato domanda di proroga,
                 sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati,
                 in deroga alle disposizioni del codice di cui al d.lgs. 50/2016.
                 7.  Ai  sensi  dell’articolo  1256  cod.  civ.  il  rapporto  obbligatorio  si  estingue  quando,  per  una  causa  non
                 imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore,
                 finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue
                 se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto,
                 il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più
                 interesse a conseguirla
                 8. Trattasi dei Protocolli condivisi e delle Linee guida indicati alla nota 5.

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