Page 36 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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                 Maggiori oneri esecutivi, adeguamenti

                 contrattuali e riserve nei contratti pubblici

                 a seguito della pandemia da Covid 19


                                                                                                   IL
                                                                                                PUN
                 di Stefano de Marinis                                                          TO






























                    Premessa                                    da interrogativi sulla sua adeguatezza, per lo meno
                                                                a far fronte ad eventi tanto eccezionali.
                 Le vicende legate alla necessità di arginare gli effetti   Le restrizioni all’esercizio delle attività d’impresa,
                 del contagio da Covid19 che, soprattutto nel primo   estese  a  tutto  il territorio  nazionale  dal  23
                 semestre 2020, hanno pesantemente interessato   marzo , ma attive in alcuni contesti fin dal mese
                                                                      1
                 il  nostro  Paese,  sovvertendone  il  quotidiano  e   precedente , per altro non sempre da subito chiare
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                 compromettendo,  anche  in prospettiva,  buona   nella  relativa  portata,  hanno  generato  difficoltà
                 parte del ciclo economico, si sono inevitabilmente   esecutive conseguenti ad esternalità di varia natura
                 ripercosse sui contratti in corso, creando rilevanti   (rarefazione degli approvvigionamenti, limitazioni
                 problemi operativi e mettendo in luce un quadro   negli spostamenti di tecnici e maestranze, rischio
                 normativo in tema  di corretta  allocazione dei   di sanzioni per mancata osservanza di prescrizioni
                 conseguenti  maggiori oneri esecutivi non  scevro   diverse ecc.), condizionando in modo importante




                 1. Di fatto dal giorno 25, vista la previsione recata all’articolo 1, comma 4, del dpcm 22 marzo 2020, in GU
                 dello stesso giorno, n.76.
                 2. Il 23 febbraio 2020 è la data ufficialmente indicata nella legislazione emergenziale, come quella di inizio
                 delle restrizioni legate all’esigenza di contenere la diffusione della pandemia, coincidente con l’adozione
                 del primo provvedimento legislativo avente tale finalità (il decreto legge 26 febbraio 2020 n.6, pubblicato
                 sulla GU dello stesso giorno, n. 45, e convertito con legge 5 marzo 2020, n.13, in GU 9 marzo 2020, n.6),
                 inizialmente circoscritto ad alcuni Comuni della Regione Lombardia e via via progressivamente ampliate;
                 già dal 31 gennaio 2020, peraltro, il Consiglio dei Ministri, con provvedimento ad hoc, in G.U. n. 26, del 1°
                 febbraio 2020, aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale con validità 6 mesi, e dal 20 febbraio due
                 specifiche ordinanze del Ministero della Salute erano intervenute, a livello locale, per limitare la mobilità
                 della popolazione.

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