Page 36 - MediAppalti, Anno X - N. 5
P. 36
Mediappalti Il Punto
Maggiori oneri esecutivi, adeguamenti
contrattuali e riserve nei contratti pubblici
a seguito della pandemia da Covid 19
IL
PUN
di Stefano de Marinis TO
Premessa da interrogativi sulla sua adeguatezza, per lo meno
a far fronte ad eventi tanto eccezionali.
Le vicende legate alla necessità di arginare gli effetti Le restrizioni all’esercizio delle attività d’impresa,
del contagio da Covid19 che, soprattutto nel primo estese a tutto il territorio nazionale dal 23
semestre 2020, hanno pesantemente interessato marzo , ma attive in alcuni contesti fin dal mese
1
il nostro Paese, sovvertendone il quotidiano e precedente , per altro non sempre da subito chiare
2
compromettendo, anche in prospettiva, buona nella relativa portata, hanno generato difficoltà
parte del ciclo economico, si sono inevitabilmente esecutive conseguenti ad esternalità di varia natura
ripercosse sui contratti in corso, creando rilevanti (rarefazione degli approvvigionamenti, limitazioni
problemi operativi e mettendo in luce un quadro negli spostamenti di tecnici e maestranze, rischio
normativo in tema di corretta allocazione dei di sanzioni per mancata osservanza di prescrizioni
conseguenti maggiori oneri esecutivi non scevro diverse ecc.), condizionando in modo importante
1. Di fatto dal giorno 25, vista la previsione recata all’articolo 1, comma 4, del dpcm 22 marzo 2020, in GU
dello stesso giorno, n.76.
2. Il 23 febbraio 2020 è la data ufficialmente indicata nella legislazione emergenziale, come quella di inizio
delle restrizioni legate all’esigenza di contenere la diffusione della pandemia, coincidente con l’adozione
del primo provvedimento legislativo avente tale finalità (il decreto legge 26 febbraio 2020 n.6, pubblicato
sulla GU dello stesso giorno, n. 45, e convertito con legge 5 marzo 2020, n.13, in GU 9 marzo 2020, n.6),
inizialmente circoscritto ad alcuni Comuni della Regione Lombardia e via via progressivamente ampliate;
già dal 31 gennaio 2020, peraltro, il Consiglio dei Ministri, con provvedimento ad hoc, in G.U. n. 26, del 1°
febbraio 2020, aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale con validità 6 mesi, e dal 20 febbraio due
specifiche ordinanze del Ministero della Salute erano intervenute, a livello locale, per limitare la mobilità
della popolazione.
36