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Mediappalti Il Punto
“Avvalimenti a cascata” nel vigore
del Codice 2016, al vaglio della Plenaria:
nota a Consiglio di Stato, Sez. V,
ordinanza 9 aprile 2020, n. 2331 IL
PUN
TO
di Adriana Presti
Premessa essere suppliti mediante “avvalimento a cascata”.
Il TAR per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza
La V sezione del Consiglio di Stato ha rimesso 11 gennaio 2013, n. 18, respingeva il ricorso
all’Adunanza plenaria un quesito interpretativo sostenendo che, in applicazione dei principi di
diretto a chiarire la disciplina dell’avvalimento livello europeo e nazionale, sulla base dell’articolo
nell’ipotesi di appalto integrato, istituto di norma 49 del codice dei contratti e degli articoli 47 e 48
consentito nel vigore del sistema normativo di cui della direttiva del 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE,
al D.Lgs. n. 163 del 2006. Il quesito, in particolare, l’avvalimento avrebbe dovuto ritenersi ammesso
concerne la possibilità (o meno), per il progettista anche a favore della figura del professionista che si
“indicato” dalla impresa concorrente (e quindi ad incarica formalmente di eseguire la progettazione
essa “esterno”), di potersi a sua volta avvalere di determinati lavori.
di altri soggetti in possesso dei requisiti tecnico-
professionali in capo al medesimo progettista La sentenza veniva appellata dinanzi al Consiglio
indicato assenti. di Stato il quale, con pronuncia non definitiva n.
4849 del 22 ottobre 2015, disponeva in un primo
momento la sospensione (impropria) del giudizio
1. La controversia in quanto nell’ambito di un diverso e parallelo
procedimento giurisdizionale era stato sottoposto,
Nell’ambito di una procedura di gara per dinanzi alla Corte di giustizia UE, un quesito circa la
l’aggiudicazione dell’appalto di progettazione e compatibilità comunitaria della normativa interna
realizzazione di una centrale di teleriscaldamento, nella parte in cui quest’ultima non sembra(va)
il progettista “indicato” dalla impresa, poi risultata consentire un simile avvalimento di secondo grado.
aggiudicataria, non essendo in possesso dei A ciò seguiva l’estinzione del procedimento
requisiti tecnico-professionali ed organizzativi dinnanzi alla CGUE. Il Consiglio di Stato, pertanto,
prescritti dal bando di gara aveva supplito a tale con ordinanza n. 4982 del 30 ottobre 2017, –
carenza ricorrendo all’avvalimento dei requisiti ritenuta la perdurante rilevanza della questione –
detenuti da terzi soggetti professionali. sottoponeva alla stessa Corte di giustizia analogo
quesito circa la compatibilità “con l’art. 48 direttiva
La seconda classificata proponeva ricorso avverso CE 31 marzo 2004, n. 18 di una norma, come
l’aggiudicazione a tale impresa, censurando la quella di cui all’art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile
mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione
di requisiti speciali nel progettista incaricato ed un’impresa con un progettista indicato’ il quale
indicato ai sensi dell’articolo 53, comma 3, d.lgs. n. ultimo, a sua volta, non essendo concorrente, non
163 del 2006, non potendo il difetto di tali requisiti può ricorrere all’istituto dell’avvalimento”.
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