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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23/6/2020, n. 240

                 Il verbale di gara è privo di valenza provvedimentale

                 “...il  verbale  di  gara  è  un  mero  atto  interno  al  procedimento  di evidenza  pubblica,  come  tale  privo  di
                 valenza provvedimentale e, quindi, non di per sé lesivo né autonomamente impugnabile.
                 L’unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo, oltre al provvedimento
                 che dispone l’esclusione di un concorrente, è il provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. III,
                 28.6.2019, n. 4447).”


                 Consiglio di Stato, Sez. IV, 22/6/2020, n. 3790


                 “Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità
                 tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo”

                 “Il  punteggio  numerico  espresso  sui  singoli  oggetti  di  valutazione  opera  alla  stregua  di  una  sufficiente
                 motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, è
                 sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione
                 nell’ambito di un minimo e di un massimo”


                 “... in base a principi più che consolidati, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni
                 di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del
                 giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie
                 ovvero  fondate  su  di  un  altrettanto  palese  e  manifesto  travisamento  dei  fatti  ovvero  ancora  salvo  che
                 non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione,
                 non  essendo  sufficiente  che  la  determinazione  assunta  sia,  sul  piano  del  metodo  e  del  procedimento
                 seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del
                 principio  costituzionale  di  separazione  dei  poteri  -  proprie  valutazioni  a  quelle  effettuate  dall’autorità
                 pubblica,  quando  si  tratti  di  regole  (tecniche)  attinenti  alle  modalità  di  valutazione  delle  offerte (in  tal
                 senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942; id., IV, 21 settembre 2015, n. 4409; id.,
                 V, 26 maggio 2015, n. 2615) ..... nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione
                 delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una
                 sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi
                 punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della
                 Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere ciò comprensibile l’iter logico seguito
                 in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo
                 così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione
                 si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n.
                 5308; V, 3 aprile 2018, n. 2051)....”


                 TAR Toscana, Sez. I, 11/6/2020, n. 698


                 L’avvalimento destinato a surrogare la mancanza dei titoli di studio e professionali il soggetto ausiliario
                 deve eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste

                 “...nel  caso  di  avvalimento  destinato  a  surrogare  la  mancanza  dei  <<titoli  di  studio  e  professionali  di
                 cui  all’allegato  XVII,  parte  II,  lettera  f),  o  …(delle)  esperienze  professionali  pertinenti>>,  prevede  che
                 <<gli operatori economici poss(a)no tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi

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