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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23/6/2020, n. 240
Il verbale di gara è privo di valenza provvedimentale
“...il verbale di gara è un mero atto interno al procedimento di evidenza pubblica, come tale privo di
valenza provvedimentale e, quindi, non di per sé lesivo né autonomamente impugnabile.
L’unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo, oltre al provvedimento
che dispone l’esclusione di un concorrente, è il provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. III,
28.6.2019, n. 4447).”
Consiglio di Stato, Sez. IV, 22/6/2020, n. 3790
“Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità
tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo”
“Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente
motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, è
sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione
nell’ambito di un minimo e di un massimo”
“... in base a principi più che consolidati, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni
di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del
giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie
ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che
non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione,
non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento
seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del
principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità
pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (in tal
senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942; id., IV, 21 settembre 2015, n. 4409; id.,
V, 26 maggio 2015, n. 2615) ..... nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione
delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una
sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi
punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della
Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere ciò comprensibile l’iter logico seguito
in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo
così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione
si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n.
5308; V, 3 aprile 2018, n. 2051)....”
TAR Toscana, Sez. I, 11/6/2020, n. 698
L’avvalimento destinato a surrogare la mancanza dei titoli di studio e professionali il soggetto ausiliario
deve eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste
“...nel caso di avvalimento destinato a surrogare la mancanza dei <<titoli di studio e professionali di
cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o …(delle) esperienze professionali pertinenti>>, prevede che
<<gli operatori economici poss(a)no tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
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