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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 così allungando e indebolendo la catena giuridica   dell’ammissibilità o meno di ricorrere a più di una
                 che lega i vari soggetti, con riflessi effetti evidenti   impresa per integrare un requisito mancante.
                 in punto di responsabilità solidale, per il soggetto
                 ausiliato riguardo al soggetto ausiliario munito in   Si  è  dunque  al  cospetto  di  una  fattispecie
                 via diretta dei requisiti da concedere.        diversa  da  quella  esaminata  dal  Consiglio  di
                                                                Stato,  dove  il tema  consiste per  l’appunto  nello
                                                                stabilire  se  nella  vigenza  del  previdente  Codice
                    4. Considerazioni conclusive                di cui al  D.Lgs.  163/2006  - stante  il divieto
                                                                espresso  dell’avvalimento  a  cascata  ad  opera
                 L’orientamento  più incline a  ritenere  ammissibile   dell’art 89, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 - fosse
                 l’avvalimento per così dire di secondo livello da parte   consentito  il ricorso  all’avvalimento  da  parte
                 del progettista indicato si basa sulla giurisprudenza   del progettista indicato,  che  non  solo non  è  un
                 eurounitaria  secondo  cui l’avvalimento  si applica   operatore economico/concorrente ma, secondo la
                 non  ai soli concorrenti  ma  a tutti gli operatori   giurisprudenza nazionale, è un mero collaboratore
                 economici tenuti a qualsiasi titolo a dimostrare il   del concorrente, il quale non è qualificabile neanche
                 possesso dei requisiti in gara.                come ausiliario, non assume alcuna responsabilità
                                                                solidale e non è tenuto alle dichiarazioni previste
                 Il  Consiglio  di  Stato,  con  la  sentenza  della  V   per l’ausiliario.
                 sezione,  2  ottobre  2014,  n.  4929  (pronuncia
                 isolata  nel  suo  caso),  infatti,  è  pervenuto  a  tali   Eppure,  l’impostazione  dell’art  53,  comma 3,  del
                 conclusioni  rifacendosi  alla  pronuncia  della  Corte   D.Lgs. n. 163/06 sembra chiara nello stabilire che
                 di  Giustizia  10  ottobre  2013,  C-94/2012  ed  in   per partecipare a gare che, oltre alla esecuzione,
                 particolare all’assioma che l’avvalimento si applica   hanno  per  oggetto  anche  la progettazione,  o si
                 non solo ai “concorrenti” ma a tutti gli “operatori   possiedono  i  requisiti  richieste  per  quest’ultima,
                 economici”,  tenuti  a  qualsiasi  titolo  a  dimostrare   o  si partecipa  in  raggruppamento  con  soggetti
                 i  requisiti  in  sede  di  gara.  Per  tale  via  si  è  così   qualificati  per  la  progettazione  o  ci  si  avvale  di
                 ritenuto di poter ritenere consentito l’avvalimento   progettisti qualificati da indicare nell’offerta.
                 da parte del progettista indicato.
                                                                Di talché vi è pur sempre l’alternativa di includere il
                 Ma  tale assunto  non  è del tutto persuasivo, in   progettista qualificato nel proprio raggruppamento
                 quanto, sul piano dell’esegesi delle norme, sembra   temporaneo  di  imprese,  ferma  restando  la
                 fondarsi  su  una  interpretazione  della  nozione   possibilità  per  il RTI  di ricorrere  all’avvalimento,
                 di  “operatori  economici”  che  non  trova  riscontro   qualora  sussista  un  difetto  di  requisiti  in  capo  al
                 nell’art. 1, comma 8 e nell’art. 4, comma 1 della   componente progettista. Ne consegue che qualora,
                 Direttiva  2004/18/UE,  i  quali  utilizzano  tale   invece, si ricorra ad un progettista indicato esterno,
                 termine  solo  per  indicare  i  “concorrenti”,  i  quali,   non  pare  in  linea  con  l’intera  ratio  dell’istituto,
                 a seconda del tipo di procedura di gara, vengono   l’avvalimento  ad  un  soggetto  terzo  rispetto  al
                 denominati “candidati” o “offerenti”. In altri termini,   progettista  indicato,  il  quale,  oltre  a  non  essere
                 la  categoria  degli “operatori  economici  che  non   solidalmente responsabile delle prestazioni oggetto
                 domandano di partecipare alla gara” non sembra   di progettazione, non è tenuto a rilasciare alcuna
                 esistere  proprio  in  quanto  il  termine  “operatori   dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. 163/2006.  Ma
                 economici”  non  viene  mai  utilizzato  per  indicare   l’ultima e definitiva parola spetta ora all’Adunanza
                 soggetti che  concorrenti  non  sono:  prova  ne  sia   Plenaria.
                 che  gli  “ausiliari”  sono  nella  direttiva  denominati
                 “altri soggetti” e non “operatori economici”.

                 Dirimente è poi che la citata sentenza della Corte di
                 giustizia concerne il tema dell’avvalimento plurimo
                 e frazionato, all’epoca precluso dall’art. 49, comma
                 6  del  D.Lgs.  163/2006,  disposizione in  ordine
                 alla  quale  la  Corte  ha  sancito  l’incompatibilità
                 con  il  diritto  comunitario.  Si  tratta  dunque
                 di una  pronuncia  circoscritta  al diverso  tema

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