Page 17 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                    1. Le indicazioni europee                   estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili
                                                                dall’amministrazione  aggiudicatrice”  (art.  63
                 La  Ricognizione,  oltre  alle  norme  contenute  nel   comma 3 lett. c) D.lgs. n. 50/2016), procedura che
                 d.lgs.  n.  50/2016  (“Codice”),  che  evidentemente   consente di negoziare direttamente con i potenziali
                 costituiscono la base  normativa  principale,   contraenti senza obblighi di pubblicazione, termini,
                 comprende un iniziale riferimento alle indicazioni   numero minimo di candidati da consultare o altri
                 fornite  dalla  Commissione  Europea  nella  propria   obblighi  procedurali;  secondo  quanto  indicato
                 comunicazione orientativa .                    dalla Commissione nella Comunicazione citata, le
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                 L’intervento dell’ANAC fa seguito, infatti, all’azione   stazioni appaltanti possono anche prevedere di:
                 più generale della Commissione Europea, che ha   - contattare  i potenziali contraenti,  nell’Unione
                 emanato  un’apposita  comunicazione  a  riguardo,   Europea e al di fuori della stessa, telefonicamente,
                 nell’ottica di evidenziare  le opzioni  e  i margini   via e-mail o di persona;
                 di manovra  possibili  consentiti  dalle Direttive   - incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui
                 del  2014  per  l’acquisto  di  forniture,  servizi  e   mercati;
                 lavori  necessari  per  affrontare  la  crisi  nonché  di   - inviare  rappresentanti  direttamente  nei paesi
                 promuovere  soluzioni  alternative e possibilmente   che dispongono delle necessarie scorte e possono
                 innovative, fruibili in tempi rapidi.          provvedere a una consegna immediata;
                 I chiarimenti  della Commissione Europea  sono   - contattare potenziali fornitori per concordare un
                 richiamati  dall’ANAC  nella  Ricognizione  in  incremento  della produzione oppure  l’avvio o il
                 commento, ove  si rammentano  le altre  soluzioni   rinnovo della produzione;
                 operative  suggerite  dalla  stessa  Commissione   3) ricorso all’affidamento diretto ad un operatore
                 per garantire la pronta disponibilità̀ dei dispositivi   economico preselezionato, se quest’ultimo risulta
                 di  protezione  individuale  (quali,  ad  esempio,   essere l’unico in grado di consegnare le forniture
                 mascherine  e  guanti  protettivi),  nonchè  di   necessarie  nel rispetto  dei vincoli tecnici e
                 infrastrutture  ospedaliere  e  informatiche;  esse  si   temporali  imposti  dall’estrema  urgenza  (art.  63,
                 riferiscono  a  previsioni  già̀  presenti  nel  Codice,   comma 2, lett. b, D.lgs. n. 50/2016).
                 quali:
                 1) ricorso alla riduzione dei termini delle procedure   A ben vedere, i chiarimenti forniti dalla Commissione
                 ordinarie  di aggiudicazione: l’urgenza  legata   Europea  sono  già stati recepiti dall’Autorità  nella
                 all’emergenza in corso consente, infatti, di avvalersi   Delibera n. 312 del 9/4/2020 , che fornisce prime
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                 della  possibilità̀  di  ridurre  considerevolmente   indicazioni  in merito  all’incidenza  delle misure
                 i termini per  accelerare  le procedure  aperte  o   di contenimento  e gestione  dell’emergenza
                 ristrette:                                     epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle
                 - per la procedura aperta il termine di 35 giorni per   procedure  di evidenza  pubblica  e  sull’esecuzione
                 la  presentazione  delle  offerte  può̀  essere  ridotto   delle relative prestazioni.
                 a 15 giorni (art. 60 comma 3 D.lgs. n. 50/2016);
                 -  per  la  procedura  ristretta,  il termine  di 30   Con la delibera citata l’Autorità ha, infatti, elencato
                 giorni per  la presentazione  di una  domanda  di   una  serie  di comportamenti  che  le  Stazioni
                 partecipazione  può̀  essere  ridotto  a  15  giorni  e   appaltanti  possono  adottare in vigenza  della
                 quello di ulteriori 30 giorni per la presentazione di   situazione di emergenza sanitaria con particolare
                 un’offerta a 10 giorni (art. 61 comma 6 D.lgs. n.   riferimento  alle  varie  fasi  della  procedura  di
                 50/2016);                                      gara.  Prendendo  le mosse  dai  chiarimenti  della
                 2)  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza  previa   Commissione Europea, che, per certi versi, è andata
                 pubblicazione del bando,  ammesso  “nella  misura   oltre  il  quadro  definito  dalle  Direttive  del  2014,
                 strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di   suggerendo il ricorso a strumenti digitali innovativi



                 4. La Commissione Europea, in seguito al dilagare dell’emergenza sanitaria, ha adottato la Comunicazione
                 2020/C 108 I/01, recante Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di
                 appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid- 19.
                 5. V. Delibera 9/4/2020 n. 312 recante Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento
                 e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  sullo  svolgimento  delle  procedure  di  evidenza
                 pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.

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