Page 19 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Sotto la lente Mediappalti
- Termini di presentazione delle domande e mediante mercato elettronico, nonché in caso di
procedure semplificate per «sottosoglia» contratto «sottosoglia» ex art. 36, comma 2, lett.
a) e b) del Codice.
Viene poi posta in evidenza la possibilità di riduzione
dei termini di presentazione della domanda e - Esecuzione anticipata
dell’offerta nelle procedure ordinarie e in quelle
ristrette, con corrispondenti tabelle di sintesi. Tra i rimedi per accelerare le procedure vi è la
L’ANAC ricorda che la riduzione è subordinata al possibilità per le Stazioni appaltanti di dare avvio
ricorrere dei seguenti presupposti: all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
A) esistenza di ragioni di urgenza; successivamente all’aggiudicazione, ciò a
B) presenza di adeguata motivazione (in determina prescindere dalla stipulazione del contratto (e
a contrarre). quindi dall’osservanza dello «stand still»).
Si specifica poi che per l’affidamento di contratti Tale rimedio è consentito nelle ipotesi di cui
«sottosoglia» in caso di ricorso alle procedure all’art. 32, comma 13, del Codice che prevede che
ordinarie, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo
e 61 possono essere ridotti fino alla metà (art. dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che,
36, comma 9, D.lgs. 50/2016). Restano ferme in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
le modalità̀ più̀ agevoli di affidamento per i l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
contratti«sottosoglia» descritte all’art. 36, comma previste al comma 8.” .
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2, lett. a-d), tra cui anche l’affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di operatori - Ricorso alla procedura negoziata senza previa
economici, per importi inferiori ai 40mila euro . pubblicazione del bando
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- Conclusione del contratto («Stand still») Il ricorso alla procedura prevista all’art. 63 d.lgs.
50/2016 è consentito solo ove sussistano ragioni di
L’ANAC ricorda che il termine di «stand still» estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
– secondo cui il contratto non può comunque dalla Stazione appaltante, ivi comprese le
essere stipulato prima di trentacinque giorni emergenze di protezione civile. L’ANAC al riguardo
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del evidenzia che «l’attuale situazione emergenziale,
provvedimento di aggiudicazione – non trova ove adeguatamente indicata in motivazione, anche
applicazione (quindi il contratto essere stipulato in relazione alla specifica natura dell’affidamento
anteriormente) nelle ipotesi di cui all’art. 32, espletato, possa costituire legittimo presupposto
comma 10, lett. a) e b) del Codice, ossia, in breve, ai sensi della richiamata norma di legge. Ciò
nei casi in di presentazione di una sola offerta, di a condizione che in tali ipotesi venga data
ricorso all’accordo quadro, di sistema dinamico adeguata evidenza al nesso di causalità tra
di acquisizione, di appalto «sottosoglia» affidato situazione di emergenza epidemiologica e urgenza
7. Per le procedure di affidamento dei contratti «sottosoglia» le Stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. (MEPA) (art. 36, co. 6, d.lgs. 50/2016). Per
ulteriori dettagli l’ANAC invita a fare riferimento alle proprie Linee Guida ANAC n. 4 relative a Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
8. Il comma 8 cit. dispone che: «Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di
urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore
dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.».
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