Page 15 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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In una situazione analoga, invece - in presenza, marca elettronica che egli stesso aveva acquistato
tuttavia, di una previsione non univoca nel dal fornitore Infocert firmandosi digitalmente,
disciplinare di gara - il Consiglio di Stato ha marca che lui solo poteva utilizzare e che era
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ritenuto la presenza della marcatura temporale associata a lui sulla base della sua firma digitale.
sufficiente a sostituire la firma digitale assente Tutti questi elementi hanno fatto propendere
sull’offerta economica, sostenendo che la il Supremo Collegio per considerare l’offerta
stessa offerta poteva ritenersi, ragionevolmente economica, inviolabile, integra e certa nella sua
ancorché erroneamente, firmata digitalmente, con provenienza.
strumento e procedimento idoneo a far conseguire
i medesimi obiettivi sostanziali della firma digitale. A questo punto, si è potuto applicare il consolidato
orientamento secondo il quale l’inammissibilità di
Il rappresentante legale dell’impresa concorrente offerte prive di sottoscrizione è esclusa <<quando,
si era infatti accreditato sul portale di gara, in base alle circostanze concrete, l’offerta risulta con
aveva scaricato e compilato il modulo dell’offerta assoluta certezza riconducibile e imputabile a un
economica, lo aveva restituito corredato dalla determinato soggetto o operatore economico>> .
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12. Cons. Stata, III sez., sent. n. 1963 del 19.03.2020.
13. Cons. Stato, sent. n. 4881/2016.
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