Page 14 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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                 carenza  di  elemento  formale  della  domanda  che   Peraltro,  siamo  in  fase  di  valutazione  dell’offerta
                 sarebbe  –  ai  sensi  dell’art.  83  (…)  –  soggetta  a   tecnica,  nella  quale  nessun  soccorso  istruttorio
                 soccorso  istruttorio,  ma  configura  proprio  un   può essere ammesso, pena la violazione della par
                 vizio sostanziale dell’offerta e, pertanto, non   condicio dei concorrenti. <<Nel caso di specie, (…)
                 soggetto a tale istituto>>.                    - conclude il TAR - parte ricorrente non ha fornito la
                                                                prova che l’illeggibilità del DVD contenente la sua
                 In un’altra ipotesi, la stazione appaltante, a fronte   offerta tecnica sia dipesa da una causa del tutto
                 di  segnalazioni  di  difficoltà  operative  nell’uso   estranea alla sua sfera e ad essa non riconducibile,
                 della  piattaforma  telematica  prescelta  per  la   tale da giustificare la concessione di un termine,
                 presentazione  delle domande,  aveva  ammesso,   da parte della Stazione appaltante, per presentare
                 quale ulteriore modalità di trasmissione dell’offerta,   una nuova offerta>>.
                 accanto al caricamento sulla piattaforma dei files
                 relativi all’offerta tecnica, muniti di firma digitale,   Posizioni  altalenanti,  invece,  sono state  assunte
                 anche  la copia degli  stessi su supporto  digitale   dalla giurisprudenza con riferimento alla peculiare
                 (DVD) e la presentazione di questo.            questione della marcatura temporale. In un caso
                                                                in cui l’offerta economica mancava di firma digitale
                 I  files contenuti  nel DVD  sono poi risultati   ma presentava la marcatura temporale anch’essa
                 illeggibili. I giudici di merito chiamati a decidere    richiesta  dalla  lex  specialis di gara,  i giudici  di
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                 hanno  in  tal  caso  ritenuto  che  la  decisione  della   merito   hanno  affermato  che  <<la  marcatura
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                 stazione  appaltante  di                                           temporale  è  un  servizio
                 consentire  ai concorrenti                                         specificamente  volto  ad
                 di   presentare   l’offerta   La giurisprudenza di merito e        associare  data  e  ora  certe
                 tecnica,  in alternativa,  su   di legittimità non ha assunto      e  legalmente  valide  ad  un
                 supporto elettronico (DVD)      posizioni univoche con             documento    informatico,
                 non escludeva <<che fosse     riferimento all’apposizione          consentendo,   quindi,   di
                 comunque   esigibile,   da                                         attribuirgli una  validazione
                 parte dei concorrenti stessi,   della marcatura temporale          temporale      opponibile
                 una  peculiare  diligenza    sull’offerta e alla possibilità       a  terzi  (…)  mentre  la
                 nella  trasmissione  degli      o meno che la presenza             firma  digitale  è  idonea  al
                 atti  di  gara,  qualunque    della stessa possa supplire          diverso  ed  ulteriore  scopo
                 fosse la modalità prescelta.    alla totale assenza della          di  rendere  manifesta  e  di
                 Questa decisione non può,    sottoscrizione digitale della         verificare  la  provenienza  e
                 infatti,  certo  comportare            medesima.                   l’integrità di un documento
                 l’imputazione,  in capo  alla                                      informatico>>.
                 Stazione  appaltante,  dei
                 rischi derivanti dall’uso del                                      Si   tratta   dunque   di
                 modello informatico>>.                         strumenti  aventi  differenti  funzioni.  Per  tale
                                                                ragione, la mancata apposizione della firma digitale
                 I  giudici  hanno  posto  l’accento  sul  fatto  che   sull’offerta economica, bensì della sola marcatura
                 <<dopo aver trasferito l’offerta su DVD e prima di   temporale,  consente  di attribuire  certezza  legale
                 effettuare la trasmissione dello stesso, (l’impresa   esclusivamente alla data e all’ora della formazione
                 concorrente,  ndr)  avrebbe  dovuto  accertarne,   del documento, ma  non  anche  alla relativa
                 secondo  le  regole  dell’ordinaria  diligenza,  provenienza  ed  integrità  dello stesso.  In  altre
                 l’integrità e la leggibilità, proprio in considerazione   parole, l’offerta economica è stata presentata dalla
                 del  possibile  verificarsi  di  inconvenienti  legati  al   ricorrente  priva  di sottoscrizione  e,  pertanto,  la
                 possibile deterioramento  dei  documenti  digitali   stazione appaltante non poteva che procedere alla
                 trasmessi. Di conseguenza, l’illeggibilità del file è   relativa esclusione.
                 ascrivibile a sua responsabilità ed essa è chiamata
                 a risponderne>>.


                 10. TAR Lazio, Roma, sent. n. 1322 del 30.01.2020.
                 11. TAR Lazio, Roma, sent. n. 8605 del 02.07.2019.

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