Page 14 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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carenza di elemento formale della domanda che Peraltro, siamo in fase di valutazione dell’offerta
sarebbe – ai sensi dell’art. 83 (…) – soggetta a tecnica, nella quale nessun soccorso istruttorio
soccorso istruttorio, ma configura proprio un può essere ammesso, pena la violazione della par
vizio sostanziale dell’offerta e, pertanto, non condicio dei concorrenti. <<Nel caso di specie, (…)
soggetto a tale istituto>>. - conclude il TAR - parte ricorrente non ha fornito la
prova che l’illeggibilità del DVD contenente la sua
In un’altra ipotesi, la stazione appaltante, a fronte offerta tecnica sia dipesa da una causa del tutto
di segnalazioni di difficoltà operative nell’uso estranea alla sua sfera e ad essa non riconducibile,
della piattaforma telematica prescelta per la tale da giustificare la concessione di un termine,
presentazione delle domande, aveva ammesso, da parte della Stazione appaltante, per presentare
quale ulteriore modalità di trasmissione dell’offerta, una nuova offerta>>.
accanto al caricamento sulla piattaforma dei files
relativi all’offerta tecnica, muniti di firma digitale, Posizioni altalenanti, invece, sono state assunte
anche la copia degli stessi su supporto digitale dalla giurisprudenza con riferimento alla peculiare
(DVD) e la presentazione di questo. questione della marcatura temporale. In un caso
in cui l’offerta economica mancava di firma digitale
I files contenuti nel DVD sono poi risultati ma presentava la marcatura temporale anch’essa
illeggibili. I giudici di merito chiamati a decidere richiesta dalla lex specialis di gara, i giudici di
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hanno in tal caso ritenuto che la decisione della merito hanno affermato che <<la marcatura
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stazione appaltante di temporale è un servizio
consentire ai concorrenti specificamente volto ad
di presentare l’offerta La giurisprudenza di merito e associare data e ora certe
tecnica, in alternativa, su di legittimità non ha assunto e legalmente valide ad un
supporto elettronico (DVD) posizioni univoche con documento informatico,
non escludeva <<che fosse riferimento all’apposizione consentendo, quindi, di
comunque esigibile, da attribuirgli una validazione
parte dei concorrenti stessi, della marcatura temporale temporale opponibile
una peculiare diligenza sull’offerta e alla possibilità a terzi (…) mentre la
nella trasmissione degli o meno che la presenza firma digitale è idonea al
atti di gara, qualunque della stessa possa supplire diverso ed ulteriore scopo
fosse la modalità prescelta. alla totale assenza della di rendere manifesta e di
Questa decisione non può, sottoscrizione digitale della verificare la provenienza e
infatti, certo comportare medesima. l’integrità di un documento
l’imputazione, in capo alla informatico>>.
Stazione appaltante, dei
rischi derivanti dall’uso del Si tratta dunque di
modello informatico>>. strumenti aventi differenti funzioni. Per tale
ragione, la mancata apposizione della firma digitale
I giudici hanno posto l’accento sul fatto che sull’offerta economica, bensì della sola marcatura
<<dopo aver trasferito l’offerta su DVD e prima di temporale, consente di attribuire certezza legale
effettuare la trasmissione dello stesso, (l’impresa esclusivamente alla data e all’ora della formazione
concorrente, ndr) avrebbe dovuto accertarne, del documento, ma non anche alla relativa
secondo le regole dell’ordinaria diligenza, provenienza ed integrità dello stesso. In altre
l’integrità e la leggibilità, proprio in considerazione parole, l’offerta economica è stata presentata dalla
del possibile verificarsi di inconvenienti legati al ricorrente priva di sottoscrizione e, pertanto, la
possibile deterioramento dei documenti digitali stazione appaltante non poteva che procedere alla
trasmessi. Di conseguenza, l’illeggibilità del file è relativa esclusione.
ascrivibile a sua responsabilità ed essa è chiamata
a risponderne>>.
10. TAR Lazio, Roma, sent. n. 1322 del 30.01.2020.
11. TAR Lazio, Roma, sent. n. 8605 del 02.07.2019.
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