Page 13 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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la domanda di partecipazione), si ritiene che piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per
la stazione appaltante sia tenuta a ricorrere al un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del che bandisce, organizza e gestisce la gara>>.
Codice e a consentire al concorrente di sanare il vizio Anzi, a dire il vero, a parere di chi scrive il soccorso
della sua offerta, sostituendo il file danneggiato o istruttorio è applicabile in fase di sanatoria di
errato con uno corretto. Ciò in applicazione del eventuali vizi della documentazione amministrativa
consueto principio per cui il soccorso istruttorio chiunque sia il responsabile del vizio, e quindi sia
è ammesso per sanare eventuali mancanze, che l’eventuale illeggibilità del file sia ascrivibile a
incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale malfunzionamento del sistema o in caso di dubbio
degli elementi della domanda e del DGUE, <<con in tal senso, sia anche nel caso in cui vi sia stato
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica un semplice errore del concorrente, il quale abbia,
e all’offerta tecnica>>. ad esempio, caricato a sistema un documento
anziché un altro, proprio perché, se ci si trovasse
Alla stessa stregua del caso in cui, in una gara dinanzi ad una procedura tradizionale con offerte
cartacea, un concorrente ometta di inserire un cartacee, sarebbero sanabili anche gli errori e le
documento richiesto nella busta contenente la dimenticanze ascrivibili solo al concorrente.
documentazione amministrativa e venga dalla
stazione appaltante rimesso in termini per produrlo Un discorso totalmente differente deve essere fatto
proprio in applicazione del soccorso istruttorio, così per le ipotesi in cui i files illeggibili o erroneamente
anche in una gara telematica il concorrente che caricati in piattaforma o altrimenti trasmessi alla
carichi a sistema per errore un file danneggiato stazione appaltante afferiscano all’offerta tecnica
nella documentazione amministrativa deve avere o all’offerta economica. Come è noto, infatti, la
la possibilità, in forza del medesimo principio, di disciplina del soccorso istruttorio non può essere
sanare il vizio della documentazione presentata. applicata a tali fasi della procedura in quanto ciò
consentirebbe all’offerente, in violazione della
In linea con tale interpretazione si è espressa anche par condicio dei concorrenti, di porre rimedio a
la giurisprudenza di merito, che ha messo in luce eventuali carenze dell’offerta successivamente alla
come <<la peculiarità della procedura telematica scadenza del termine di presentazione della stessa
le rende possibile la produzione di una copia esatta (per espressa previsione dell’art. 83, comma 9 del
della propria offerta amministrativa avente data Codice).
certa in quanto munita di sottoscrizione digitale,
elidendo la possibilità che l’offerta possa essere Ad esempio, in un caso affrontato dalla
stata medio tempore alterata>> . Ciò costituisce giurisprudenza di merito , un concorrente in RTI
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un ulteriore argomento a favore della possibilità non ha allegato il modulo dell’offerta economica
di ammettere il soccorso istruttorio, purché ci richiesto dal disciplinare di gara, avendo
si trovi in fase di esame della documentazione erroneamente inserito un file totalmente estraneo.
amministrativa e non dell’offerta tecnica o La mancata allegazione di un documento richiesto
economica. dalla stazione appaltante a pena di esclusione,
nelle cui pagine erano contemplate una serie
Ancora, su un caso analogo, il TAR Puglia osserva di dichiarazioni di impegno e accettazione da
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che <<in caso di gara in forma telematica il parte dell’offerente, nonché la sottoscrizione in
rischio inerente alle modalità di trasmissione solido di tutti i componenti del raggruppamento
(della domanda di partecipazione alla gara) non ha, quale irrimediabile conseguenza, che tali
può far carico che alla parte che unilateralmente dichiarazioni risultino omesse. Secondo i giudici,
sceglie il relativo sistema e ne impone l’utilizzo ai <<correttamente la commissione ha ritenuto
partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se che la mancata produzione (…) del documento
vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o in questione non si può configurare come una
7. TAR Lazio, Roma, sent. n. 11022 del 17.09.2019. In senso conforme TAR Lombardia, Milano, sent. n.
40 del 09.01.2019.
8. TAR Puglia, Lecce, sent. n. 977 del 10.06.2019.
9. TAR Lazio, Roma, sent. n. 2076 del 17.02.2020.
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