Page 22 - MediAppalti, Anno X - N. 2
P. 22
Mediappalti Sotto la lente
- D.lgs. 159/2011 in materia ambientale”, prevede l’esclusione dal
11
campo di applicazione del citato decreto – con
Il decreto prevede che, in caso di urgenza, le riguardo, ad esempio, alla valutazione di impatto
Stazioni appaltanti possano procedere alla stipula, ambientale – dei piani e dei programmi destinati
all’approvazione o all’autorizzazione del contratto esclusivamente a scopi di difesa nazionale
anche in assenza dell’informazione antimafia caratterizzati da somma urgenza;
(art. 92, comma 3). Tuttavia, in questa ipotesi, - l’art. 9 della L. 164/2014 riguardante interventi
i contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre di estrema urgenza in materia di vincolo
erogazioni previsti dall’art. 67 del Codice sono idrogeologico, di normativa antisismica e di messa
corrisposti sotto condizione risolutiva. in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta
Inoltre, nel caso in cui, successivamente alla formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM,
stipula del contratto, emergano circostanze prevede specifiche disposizioni di semplificazione
rilevanti ai sensi del Codice antimafia tali per cui, amministrativa e accelerazione delle procedure.
ove note, sarebbe stata preclusa la conclusione
del contratto, le Stazioni appaltanti sono tenute
a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a 4. Gli altri interventi dell’Autorità
recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle I decreti legge adottati durante l’emergenza, anche
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, se non hanno trattato direttamente la materia degli
nei limiti delle utilità conseguite (art. 94, comma affidamenti dei contratti pubblici, hanno inciso
2, del decreto cit.). sulla disciplina dei procedimenti amministrativi e
Tuttavia, revoca o recesso sono preclusi nel caso sul mercato stesso, circostanza che l’ANAC non ha
in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero potuto ignorare. In particolare l’ANAC:
qualora l’operatore economico che fornisce beni - con delibera n. 312 del 9/4/2020, ha fornito
e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento indicazioni in merito alla sospensione dei
dell’interesse pubblico non sia sostituibile in tempi procedimenti previsti all’art. 103 del D.L. 18/2020
rapidi (art. 94, comma 3, del decreto cit.). 13 - “al fine di evitare che la P.A., nel periodo di
L’ANAC cita, da ultimo, le previsioni semplificatorie riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione
e acceleratorie contenute in alcune discipline di dello stato emergenziale, incorra in eventuali
settore, riguardanti l’espletamento di gare per ritardi o nel formarsi del silenzio significativo” ,
14
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, tra cui: prevedendo la possibilità per la stazione
- nei settori della difesa e della sicurezza l’art. appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase
18 del d.lgs. 208/2011 permette di aggiudicare della stessa lo consentano, di determinare la
12
contratti mediante procedura negoziata senza disapplicazione della sospensione di alcuni termini
previa pubblicazione del bando di gara, dandone di gara previsti a favore dei concorrenti, dovendo
comunque adeguata motivazione, in presenza, in tal caso precisare per quali termini resta ferma
ad esempio, di un’urgenza dipesa da situazioni l’applicazione del citato articolo 103; tale possibilità
di crisi o da eventi imprevedibili per le stazioni è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate,
appaltanti, non compatibili con i termini imposti in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal
dalle procedure ristrette, o negoziate previa termine per la presentazione delle offerte e, per
pubblicazione di un bando di gara; tutte le procedure, con riferimento ai termini
- l’art. 6 del D.lgs. 152/2006, concernente “Norme relativi alle fasi successive di gara; possono essere
11. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
12. “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE”.
13. L’art. 103 D.L. 17/3/2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito in L. 24/4/2020 n. 27, ha previsto la
sospensione fino al 15/5/2020 dei termini dei procedimenti amministrativi (applicabile anche alle procedure
di cui al D.Lgs. 50/2016, come specificato nella Delibera 312/20 dell’ANAC, a tutti i termini stabiliti dalle
singole disposizioni di gara, sia a quelli relativi alle domande di partecipazione e/o delle offerte, sia a quelli
previsti per i sopralluoghi, soccorso istruttorio, verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta.
14. V. Relazione illustrativa di accompagnamento al D.L. n. 18/2020.
22