Page 21 - MediAppalti, Anno X - N. 2
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Sotto la lente Mediappalti
ossia la possibilità di esaminare le offerte prima degli enti del SSN, finanziati con donazioni, di
della verifica di idoneità degli offerenti, prevista ricorrere all’affidamento diretto, senza previa
anche per gli affidamenti nei settori ordinari – come consultazione di due o più operatori economici, per
già̀ nei settori speciali ai sensi dell’art. 133, comma importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35, a
8. condizione che l’affidamento sia conforme al motivo
delle liberalità (art. 99, comma 3, del decreto cit.);
5) la possibilità per le istituzioni scolastiche di
3. Provvedimenti adottati in fase acquistare le piattaforme e i dispositivi digitali
emergenziale mediante convenzioni CONSIP e, qualora non sia
possibile, anche in deroga alle disposizioni del
In chiusura la Ricognizione dell’ANAC è dedicata Codice (art. 120, comma 3, del decreto cit.);
ai seguenti provvedimenti adottati dal Governo in 6) la possibilità, nell’esecuzione degli appalti, di
fase emergenziale (esclusi, naturalmente, quelli escludere l’applicazione di penali a carico degli
intervenuti in data successiva). esecutori in caso di ritardi dovuti all’emergenza,
nonchè erogare l’anticipazione sul corrispettivo
- D.L. n. 18 del 17/3/2020 nei casi di consegna in via d’urgenza (art. 91 del
decreto cit.).
L’ANAC si sofferma sulle norme del decreto in tema
di accelerazione e semplificazione degli acquisti in - Ordinanza della Protezione civile n. 630 del 3
urgenza, che per far fronte all’emergenza sanitaria febbraio 2020 10
prevedono:
1) la possibilità per iniziative volte alla promozione, L’ANAC illustra, inoltre, i contenuti dell’ordinanza
a livello internazionale, del Paese, di ricorrere, fino della Protezione civile, in quanto contiene deroghe
al 31/12/2020, anche alla procedura negoziata di alle norme del Codice dei contratti.
cui all’art. 63, comma 6, del Codice (art. 72, comma L’ordinanza riguarda gli interventi eseguiti:
2, lett. a del Decreto cit.); - dalla Protezione Civile,
2) la possibilità per acquistare beni e servizi - dai soggetti attuatori, individuati anche tra gli
informatici, nonché servizi di connettività di enti pubblici economici e non economici e soggetti
ricorrere, sino al 31/12/2020, alla negoziata privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive
senza previa pubblicazione di un bando di gara adottate sempre dalla Protezione Civile.
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, Sul piano oggettivo l’ordinanza si applica:
selezionando l’affidatario tra almeno quattro a) agli interventi necessari per operazioni di
operatori economici, di cui almeno una start-up soccorso della popolazione e per la rimozione delle
innovativa o un piccola e media impresa innovativa situazioni di pericolo per l’incolumità̀ (tra cui misure
(art. 75); il contratto può essere stipulato, anche di rimpatrio assistito, invio di personale specializzato
in deroga ai termini dello «stand still», previa all’estero, acquisto di farmaci, dispositivi medici, di
acquisizione di una autocertificazione dell’operatore protezione individuale);
economico aggiudicatario, attestante il possesso dei b) agli interventi connessi al funzionamento dei
requisiti, ma con previa verifica del rispetto delle servizi pubblici e delle infrastrutture necessari
prescrizioni in materia di antimafia. al superamento dall’emergenza e all’assistenza
3) l’autorizzazione, per gli istituti penitenziari, sanitaria.
fino al 31/12/2020, dell’esecuzione dei lavori di
somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice, Con specifico riferimento alla normativa in tema di
anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto contratti pubblici, l’ordinanza prevede la possibilità
salvo il limite della soglia europea, e ai termini di di avvalersi di deroghe alle norme sulla procedura
presentazione della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice,
(art. 86 del decreto cit.); nonché ad una serie di altre disposizioni elencate
4) la possibilità, sino al 31/7/2020, per gli acquisti nel dettaglio nella Ricognizione in commento.
10. L’Ordinanza reca Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2020).
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